Camere di commercio
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Ai sensi dell´art. 1 della legge n. 77/55, la competenza relativa alla pubblicazione ufficiale dell´elenco dei protesti cambiari è attribuita alle camere di commercio che vi provvedono, a norma dell´art. 3-bis della legge n. 480/1995 (come modificato dalla legge n. 235/2000), mediante il relativo registro informatico, nel quale la notizia di ciascun protesto levato è conservata per cinque anni dalla data di registrazione. Il regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti (d.m. n. 316 del 9 agosto 2000) prevede, inoltre, la cessazione della pubblicazione del bollentino cartaceo allo scadere del termine di centottanta giorni dall´entrata in vigore del regolamento. Ne consegue che, a partire dal 15 maggio 2001, le camere di commercio potevano fornire notizie in merito ai protesti unicamente attraverso il sistema operativo previsto per il registro informatico.
- Garante 30 ottobre 2002 [doc. web n. 1138468]