Rigetto del ricorso e compensazione delle spese
Rigetto del ricorso e compensazione delle spese
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La decisione di infondatezza del ricorso non preclude al Garante l´esercizio del discrezionale potere di compensare, anche totalmente, le spese del procedimento.
- Garante 31 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, pag. 13 [doc. web n. 29964]
- Garante 31 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, pag. 16 [doc. web n. 29960]
Anche in caso di rigetto del ricorso, il Garante può ravvisare giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti.
- Garante 2 maggio 2002, in Bollettino n. 28, pag. 23 [doc. web n. 1064895]
Il Garante può disporre la compensazione delle spese del procedimento instaurato con ricorso, anche nel caso in cui il titolare del trattamento abbia tempestivamente riscontrato tutte le richieste formulate dall´interessato già in risposta alla sua istanza preventiva (nel caso di specie il titolare del sito Internet, dal quale erano state trasmesse alcune e-mail aventi contenuto promozionale, ha risposto alla richiesta dell´interessato di conoscere origini e modalità del trattamento, assicurando l´avvenuta cancellazione dei dati, anteriormente alla proposizione del ricorso al Garante).
- Garante 18 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 85 [doc. web n. 1065872]