Registro generale dei trattamenti
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Attraverso la consultazione del "Registro generale dei trattamenti" di cui all´art. 31, comma 1, lett. a) della legge n. 675/1996, istituito dal Garante, l´interessato può apprendere l´esistenza di trattamenti che possono riguardarlo, anche al fine dell´esercizio dei diritti menzionati all´art. 13 della legge nei confronti del "titolare" del trattamento.
- Garante 16 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 32 [doc. web n. 40895]