Isvap
Isvap
Massime tratte dai volumi: | ||||
La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale | ||||
PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO >Informativa > Esonero > I.s.v.a.p.
Ai sensi dell´art. 10, commi 3 e 4 della legge n. 675/1996, l´I.s.v.a.p. deve ritenersi esonerato dall´obbligo d´informativa per procedere al trattamento dei dati personali contenuti nelle segnalazioni spontaneamente inviate dagli interessati, trattandosi di dati non raccolti presso i predetti ed acquisiti nell´esercizio del generale potere di vigilanza sulle imprese assicuratrici attribuito dall´art. 4 della legge n. 576/1982 all´Istituto. Analogamente, non sussiste obbligo d´informativa sia nel caso in cui i dati personali siano ottenuti nel corso di ispezioni e verifiche ed attengano a soggetti diversi da quelli oggetto d´accertamento, sia allorché detti dati, afferenti ai requisiti di professionalità ed onorabilità degli esponenti aziendali e degli azionisti, siano comunicati all´I.s.v.a.p. dalle imprese soggette a controllo secondo le previsioni di legge.
- Garante 10 febbraio 1998, in Bollettino n. 3, pag. 46 [doc. web n. 40931]