Consultazioni elettorali
Consultazioni elettorali
Massime tratte dai volumi: | ||||
La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale | ||||
PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO > Informativa > Esonero > Consultazioni elettorali
In occasione delle consultazioni elettorali vengono impiegate notevoli quantità di dati personali, estratti da registri pubblici, elenchi o atti conoscibili da chiunque, che vengono utilizzati per l´invio di comunicazioni politiche a scopo di propaganda elettorale. Considerata la rilevanza di tali iniziative al fine della partecipazione democratica alle consultazioni, ed attesa la manifesta sproporzione tra l´impiego di mezzi necessari per l´invio a tutti gli interessati delle informative previste dall´art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996 e il diritto tutelato dalla norma, partiti e movimenti politici e ogni altro soggetto che effettui in occasione delle consultazioni elettorali i predetti trattamenti di dati, ai sensi del comma 4 del citato art. 10, possono essere esonerati, in via temporanea, dall´invio dell´informativa ai destinatari delle comunicazioni di propaganda politica, purché gli interessati non vengano direttamente contattati dall´utilizzatore dei dati e limitatamente al materiale di propaganda che non permetta l´inserimento dell´informativa (con esclusione, quindi, di lettere articolate o messaggi di posta elettronica, nei quali l´informativa deve essere contenuta nelle stesse comunicazioni).
- Garante 7 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, pag. 7 [doc. web n. 40967]