Istituti di credito
Istituti di credito
Massime tratte dai volumi: | ||||
La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale | ||||
PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO > Oggetto > Istituti di credito
L´informativa scritta resa dagli istituti di credito alla clientela deve recare una chiara distinzione tra i casi in cui i dati debbono essere forniti dai singoli interessati in base ad un obbligo di legge (es.: normativa sul riciclaggio del denaro sporco), quelli in cui le informazioni acquisite sono strettamente funzionali all´esecuzione del rapporto contrattuale (per le quali, peraltro, ai sensi dell´art. 12, comma 1, lett. b) e dell´art. 20, comma 1, lett e) della legge n. 675/1996 il consenso dell´interessato non è indispensabile) e quelli che si riferiscono allo svolgimento di ulteriori attività da parte dell´istituto di credito (subordinate ad uno specifico consenso dell´interessato).
- Garante 28 maggio 1997, in Bollettino n. 1, pag. 17 [doc. web n. 40425]
La legge n. 675/1996 non ha introdotto alcun divieto nei confronti del c.d. "benefondi" (consistente nell´accertamento, anche informale, attraverso il quale viene garantita l´esistenza, presso una banca o una sede o filiale della stessa, della provvista corrispondente agli assegni emessi). Il benefondi, infatti, è certamente riconducibile alle attività che la banca deve descrivere, sia pure in termini generali, nei modelli di informativa e di acquisizione del consenso, che debbono comprendere le operazioni di comunicazione dei dati a terzi ed i trattamenti temporanei che questi ultimi sono tenuti ad effettuare per la corretta esecuzione dei servizi richiesti.
- Garante 30 novembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 85 [doc. web n. 39416]
v. anche:
PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI> Settori di attività > Istituti di credito > Profili generali