Investigatori privati
Investigatori privati
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PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO > Informativa > Oggetto > Investigatori privati
Ove nel corso di un´operazione di investigazione privata si proceda alla raccolta di dati e informazioni direttamente dalla persona a cui i dati si riferiscono, sottoposta ad investigazione, è fatto obbligo all´investigatore, ai sensi del comma 1 dell´art. 10 della legge n. 675/1996 – oltre che, in caso di raccolta di dati sensibili, dell´autorizzazione generale del Garante n. 6/2000 –, di dare informativa all´interessato, previamente rispetto all´acquisizione delle informazioni, del trattamento in corso (fattispecie nella quale le informazioni sono state raccolte mediante ascolto, registrazione ed intercettazione, anche a distanza, dei colloqui dell´interessato).