Inammissibilità del ricorso e compensazione delle spese
Inammissibilità del ricorso e compensazione delle spese
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Il Garante, anche qualora ritenga di definire un procedimento instaurato ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 con una pronunzia di inammissibilità del ricorso, conserva comunque il potere discrezionale di compensare, in tutto o in parte, le spese del procedimento.
- Garante 27 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 48 [doc. web n. 1063631]