Procedimento relativo ai ricorsi - Inammissibilità del ricorso non...
Procedimento relativo ai ricorsi - Inammissibilità del ricorso non regolarizzato - 21 novembre 2002 [1067561]
[doc. web. n. 1067561]
Procedimento relativo ai ricorsi - Inammissibilità del ricorso non regolarizzato - 21 novembre 2002
La mancata regolarizzazione, nei termini stabiliti, del ricorso al Garante comporta la declaratoria d´inammissibilità.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 25 luglio 2002, presentato da Berardo Pietrinferni nei confronti di GE.RI. s.r.l.;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 9482 del 29 luglio 2002 con la quale questa Autorità ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso;
CONSIDERATO che il ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini precisati nella citata nota;
RITENUTA la necessità di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
VISTO l’art. 29 della legge n. 675/1996 e gli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Gaetano Rasi;
DICHIARA
l’inammissibilità del ricorso.
Roma, 21 novembre 2002
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Rasi
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli