Rinunzia agli atti
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TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Estinzione del procedimento > Rinunzia agli atti
La rinunzia agli atti formulata dal ricorrente determina l´estinzione del procedimento introdotto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996.
- Garante 22 maggio 2001, in Bollettino n. 20, pag. 40 [doc. web n. 40529]
Il riscontro, seppur esauriente, fornito dal titolare del trattamento solo dopo la presentazione del ricorso al Garante comporta il rimborso, anche parziale, delle spese del procedimento in favore dell´interessato (nella specie una "centrale rischi" privata ha attestato l´avvenuta cancellazione dal proprio archivio dei dati relativi ad un mutuo agevolato concluso dal ricorrente).
- Garante 22 ottobre 2003 [doc. web n. 1082737]