Consiglio dell'Ordine degli avvocati
Consiglio dell'Ordine degli avvocati
Massime tratte dai volumi: | ||||
La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale | ||||
SOGGETTI PUBBLICI > Regimi particolari di pubblicità degli atti > Casi particolari > Consiglio dell´Ordine degli avvocati
Alla luce dei principi evincibili dalla normativa di settore (r.d.l. n. 1578/1933 e r.d. n. 37/1934), i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio dell´Ordine degli avvocati e dal Consiglio nazionale forense, pur in assenza di ulteriori e più analitiche disposizioni di legge o di regolamento che prevedano particolari modalità di diffusione dei dati o, comunque, la loro divulgazione in favore di soggetti diversi da quelli indicati dall´art. 46 r.d.l. n. 1578/1933, sono atti pubblici sottoposti ad un generale regime di conoscibilità posto a favore sia degli iscritti (anche diversi dai destinatari della sanzione irrogata) che dei terzi.
- Garante 29 marzo 2001, in Bollettino n. 18, pag. 20 [doc. web n. 39536]
Alla luce dei principi evincibili dalla normativa di settore (r.d.l. n. 1578/1933 e r.d. n. 37/1934), i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio dell´Ordine degli avvocati e dal Consiglio nazionale forense, pur in assenza di ulteriori e più analitiche disposizioni di legge o di regolamento che prevedano particolari modalità di diffusione dei dati o, comunque, la loro divulgazione in favore di soggetti diversi da quelli indicati dall´art. 46 r.d.l. n. 1578/1933, sono atti pubblici sottoposti ad un generale regime di conoscibilità, posto a favore sia degli iscritti (anche diversi dai destinatari della sanzione irrogata) che dei terzi.
- Garante 25 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 55 [doc. web n. 1066212]