Consulenze e perizie medico legali
Consulenze e perizie medico legali
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Le perizie svolte dai consulenti tecnici nominati dall´autorità giudiziaria rientrano fra i trattamenti di dati personali effettuati nell´ambito di uffici giudiziari "per ragioni di giustizia" che, ai sensi dell´art. 4 della legge n. 675/1996, sono sottratti all´applicazione delle disposizioni che l´art. 22 della legge detta in tema di trattamento di dati sensibili; per l´effettuazione di tali trattamenti non occorre quindi acquisire previamente il consenso dell´interessato.
- Garante 31 dicembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 125 [doc. web n. 39608]
Ai sensi dell´art. 23, comma 2 della legge n. 675/1996, i dati personali riferiti allo stato di salute contenuti in una perizia medico legale possono essere comunicati solo per il tramite di un medico fiduciario nominato dall´interessato o, in difetto, dal titolare del trattamento.
- Garante 30 dicembre 1999, in Bollettino n. 11/12, pag. 66 [doc. web n. 40847]
L´adeguato riscontro alle richieste dell´interessato impone al Garante di definire il ricorso con una pronunzia di non luogo a provvedere (nel caso di specie il genitore separato di un minore aveva chiesto di accedere ai dati propri e del figlio detenuti dal medico neuropsichiatra infantile che aveva redatto, su incarico dell´altro genitore, una consulenza di parte, avente ad oggetto il minore, depositata agli atti di un procedimento civile; il medico ha dichiarato di non avere conservato alcuna informazione al di fuori della relazione).
- Garante 11 dicembre 2002 [doc. web n. 1067247]