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Provvedimento del 23 marzo 2023 [9895432]

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[doc. web n. 9895432]

Provvedimento del 23 marzo 2023

Registro dei provvedimenti
n. 107 del 23 marzo 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento presentato al Garante in data 15 dicembre 2021, successivamente regolarizzata in data in data 15 aprile e 13 maggio 2022, con il quale XX ha invocato il diritto all’oblio, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento, in relazione ad alcuni articoli rinvenuti a seguito di ricerche effettuate in rete, chiedendo al Garante di ingiungere agli editori-titolari del trattamento di soddisfare la richiesta di deindicizzazione dei relativi URL, già formulata a questi ultimi e da loro rigettata;

CONSIDERATO in particolare che il reclamante ha rappresentato che:

- dal 2006 al 2016 ha svolto il ruolo di “risk manager” in Società Autostrade e nel 2013, insieme ad un suo collega ingegnere, ha individuato per la prima volta il rischio di crollo del Ponte Morandi, nell’ambito di un approfondimento sui rischi catastrofali, riportando gli esiti di tale approfondimento ai soggetti competenti;

- dopo il crollo del Ponte, nell’agosto del 2018, ha riferito alla Guardia di Finanza quale “persona informata sui fatti e non indagata” e tale è rimasta nel prosieguo delle indagini;

- diversi articoli reperibili in rete riportano stralci di una intercettazione avente ad oggetto una conversazione telefonica privata intercorsa tra lui e il padre nella quale egli riportava la sintesi dell’audizione da parte della Guardia di Finanza, articoli per i quali ha chiesto e ottenuto la pubblicazione di una rettifica da parte di diversi editori con la quale egli precisava la sua effettiva posizione nella vicenda;

- tuttavia, attraverso una ricerca effettuata sulla rete, risultano facilmente reperibili articoli contenenti stralci di questa conversazione, i quali di fatto forniscono una informazione non corretta e pregiudizievole, atteso che lui non è tra i soggetti indagati/imputati per il crollo del Ponte; considerati tali effetti, egli ritiene legittimo invocare il diritto all’oblio e chiederne la rimozione dal web, ritenendo che la sola rettifica non fornisca un’adeguata tutela;

VISTA l’attività istruttoria avviata con riferimento ad alcuni titolari del trattamento in data 26 aprile 2022, con la quale sono state chieste osservazioni al reclamo e l’eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la comunicazione del 13 maggio 2022 con cui il reclamante ha inteso circoscrivere l’ambito soggettivo dei titolari interessati dalla sua istanza a quelli indicati nell’allegato 1 del reclamo e tra questi è indicato More News Soc. Coop. in relazione all’URL https://... rinviante ad un articolo del 16 aprile 2021 dal titolo “Ponte Morandi, spuntano le intercettazioni: "Non ero mai andato a vedere questo ponte"”;

VISTA la nota del 2 maggio 2022 con cui la Società, in riscontro alla citata richiesta dell’Autorità del 26 aprile (prot. 2281), ha rilevato l’infondatezza delle pretese del reclamante rappresentando che:

- alla richiesta di oblio formulata dal reclamante in data 14 novembre 2021 la Società ha fornito risposta il successivo 24 novembre fornendo una puntuale motivazione in merito alle ragioni del relativo non accoglimento, «esprimendo la propria decisione in modo intelligibile, conciso, trasparente, e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro» così come prescritto dal Regolamento;

- è stata comunque fornita all’interessato la possibilità di replicare a quanto pubblicato, fornendo altresì un aggiornamento della notizia a lui favorevole, ma tale possibilità non è stata colta;

- l’articolo riferisce fatti di interesse pubblico la cui verità non è stata contestata dal reclamante, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, senza esprimere alcun giudizio o critica nei confronti del reclamante, limitandosi a riportare obbiettivamente quanto emerso in sede di intercettazioni; inoltre, «nella sua qualità di dirigente di un’importante società, nota in tutta la Penisola (Autostrade per l’Italia S.p.a.), nonché per la funzione specificamente svolta in relazione al “Ponte Morandi”, anche lo stesso sig. XX debba ritenersi un soggetto di pubblico interesse, seppur non sia mai stati indagato o successivamente imputato in sede di accertamento penale»;

- contrariamente a quanto affermato dal reclamante, l’oggetto della conversazione non può ritenersi di carattere esclusivamente personale «riguardando esclusivamente fatti oggetto di indagine il cui contenuto funge da supporto alla valutazione critica, da parte dell’opinione pubblica, dell’intera vicenda»;

- non può invocarsi legittimamente il diritto all’oblio rispetto all’articolo de quo, atteso che «nel momento in cui il Reclamante si [è] appellato per la prima volta al diritto di cui all’art. 17 GDPR, erano trascorsi appena 7 mesi dalla pubblicazione» dell’articolo;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO preliminarmente che:

gli articoli oggetto di reclamo sono espressione dell’esercizio del diritto/dovere di cronaca riguardo ad un fatto di grande interesse pubblico e di forte impatto sociale e mediatico – quale certamente è stato il crollo del Ponte Morandi a Genova e le relative conseguenze in termini di perdite umane – per i quali trovano applicazione le disposizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per finalità giornalistiche (artt. 136 e ss. del Codice e le relative Regole deontologiche);

in tale quadro, dal punto di vista della completa e necessaria informazione sulla vicenda (art. 6 delle Regole deontologiche), assumono rilievo i diversi dati emergenti dalle indagini, idonei a fornire il quadro delle azioni e delle procedure che integravano – o avrebbero dovuto integrare - il sistema dei controlli della infrastruttura, comprese le informazioni rilasciate dal reclamante quale dirigente della Società Autostrade che in passato ha svolto approfondimenti sui possibili rischi di crollo del Ponte, acquisite agli atti di indagine;

gli stralci delle conversazioni del reclamante con il padre, per come sono state riportate (talvolta anche con i virgolettati) anche nei titoli degli articoli, forniscono una lettura idonea - prima facie - ad attribuire al reclamante responsabilità significative, se non determinanti, nell’ambito delle indagini volte ad individuare le condotte o le omissioni penalmente rilevanti connesse al crollo del Ponte, responsabilità che tuttavia non risultano sostenute dalle risultanze delle indagini stesse e dai successivi sviluppi del procedimento;

come sostenuto dai titolari coinvolti dal presente reclamo, invero, per tale possibile lettura sono previste - quali misure di tutela a disposizione dell’interessato – la rettifica di cui all’art. 8 della legge n. 47 del 1948 (legge sulla stampa) ed eventualmente le azioni civili e penali in tema di diffamazione;

la rettifica è stata chiesta (e ottenuta) dal reclamante solo ad alcune testate, come egli stesso afferma, e non è stata richiesta invece alle testate interessate dal reclamo, tra cui More News Soc. Coop., la quale – già in sede di riscontro alla diffida preventiva del 14 novembre 2021 - si è comunque resa disponibile a pubblicarla;

CONSIDERATO d’altra parte che, a prescindere dalla citata rettifica che il reclamante potrà richiedere anche ai titolari interessati dal presente reclamo  (con le forme e le modalità previste dalla menzionata legge n. 47/48), la reperibilità in rete dei contenuti sopra descritti (frasi estrapolate dalla conversazione telefonica riportate negli articoli e, talvolta, anche nei relativi titoli), agevolata dai motori di ricerca, determina un pregiudizio ai diritti dell’interessato non proporzionato in rapporto alle esigenze manifestate dagli Editori di assicurare un’informazione completa sulla vicenda giudiziaria, tenuto conto che i relativi sviluppi intercorsi nelle more del presente procedimento non hanno modificato la posizione del reclamante nell’ambito del procedimento penale in corso, non figurando il medesimo tra le persone rinviate a giudizio;

CONSIDERATO che tale valutazione vada svolta con riferimento all’URL sopraindicato, riferibile a More News Soc. Coop.;

RITENUTO pertanto che, allo stato attuale, l’adozione di specifiche misure tecniche volte ad interdire l’indicizzazione del predetto articolo dai motori di ricerca esterni al sito del quotidiano – salvaguardando l’integrità dell’archivio storico del giornale − possa ritenersi idonea a soddisfare l’esigenza di bilanciamento tra il diritto all’oblio invocato dal reclamante e la libertà di informazione invocata dalla Società (artt. 17, par.3, lett. a) e d) del Regolamento);

RITENUTO pertanto di dover ingiungere a More News Soc. Coop. di adottare siffatte misure in ottemperanza alle richieste del reclamante;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di More News Soc. Coop. in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e della ritenuta opportunità di elevare il livello di tutela che l’editore si era comunque reso disponibile a realizzare mediante lo strumento della rettifica e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento; 

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) dichiara il reclamo fondato e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a More News Soc. Coop. di adottare specifiche misure tecniche volte ad interdire, dai motori di ricerca esterni al sito del quotidiano “www.lavocedigenova.it”, l’indicizzazione dell’articolo indicato in premessa;

b) dispone, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di More News Sopc. Coop. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita More News Soc. Coop. a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 23 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei