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Provvedimento del 13 aprile 2023 [9894200]

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[doc. web n. 9894200]

Provvedimento del 13 aprile 2023

Registro dei provvedimenti
n. 133 del 13 aprile 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTA la segnalazione presentata al Garante il XX con la quale è stato riferito dell’avvenuta pubblicazione di un libro dal titolo XX, edito dalla casa editrice XX proprietaria del marchio XX, nel quale l’autore, XX, avrebbe riportato alcune vicende personali e giudiziarie che hanno riguardato anche il figlio minore di quest’ultimo, XX;

CONSIDERATO che è stato, in particolare, evidenziato che all’interno del libro risultano riportati dati idonei ad identificare il minore – in particolare il suo nome di battesimo e la data di nascita, il nome di battesimo della madre e dei nonni materni – e che sono stati altresì pubblicati stralci di alcuni atti processuali, tra i quali il verbale dell’audizione del minore svoltasi nell’ambito del procedimento penale nel quale è stato coinvolto il padre ed in cui sono contenute informazioni particolarmente sensibili che lo riguardano;

CONSIDERATO che, a seguito di approfondimenti successivi, è emerso che il segnalante ha presentato l’esposto nell’interesse del minore convolto in quanto la madre di quest’ultimo, della quale è il compagno, era stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale e che l’Autorità ha ritenuto di avviare un’istruttoria in ragione della natura del trattamento coinvolgente un minore e dati relativi alla sua sfera personale e familiare;

VISTA la richiesta di informazioni del XX con la quale l’Autorità, ai sensi dell’art. 157 del Codice, ha chiesto al sig. XX ed all’editore del libro di fornire osservazioni in merito;

RILEVATO che le note indirizzate ai soggetti sopra indicati, inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, sono state restituite al mittente con la dicitura “destinatario sconosciuto” e che ad esse ha fatto seguito l’invio, rispettivamente nelle date del 4 febbraio e dl 27 aprile 2021, di una nuova comunicazione ad altri recapiti nel frattempo reperiti e che, nel caso del sig. XX, è stata restituita all’Autorità per compiuta giacenza, mentre nel caso della casa editrice è stata notificata in data 5 maggio 2021;

VISTA la nota del 19 maggio 2021 con la quale XX ha comunicato:

di aver pubblicato il libro XX quale proprietario del marchio “XX”, destinato ad autori emergenti a bassa tiratura, precisando che, nel caso di specie, l’autore aveva presentato il libro come romanzo di fantasia e che l’opera “è uscita nel XX ed i diritti di pubblicazione”, di durata annuale, “sono scaduti nel XX”;

che si tratta dell’unica opera dell’autore in questione pubblicata da XX e che uno dei protagonisti della narrazione è un ragazzo maggiorenne, ragione per la quale l’editore non aveva motivo di dubitare di quanto dichiarato dal primo, né disponeva di alcuno strumento per verificarne la veridicità;

VISTO il verbale del 10 novembre 2021 redatto dalla Guardia di Finanza, Nucleo Speciale Privacy e successiva integrazione – al quale è stata affidata la notifica della richiesta di informazioni al sig. XX – nonché la successiva integrazione del 6 dicembre 2021, in cui quest’ultimo ha dichiarato:

di aver appreso dall’editore che nel mese di maggio del 2021 ufficiali della Polizia Giudiziaria si sono recati presso la sede del medesimo per porre sotto sequestro le copie del libro in questione;

che, sulla base di informazioni avute dall’editore in data 26 luglio 2021, sono state stampate, in totale, 150 copie del libro, di cui 56 vendute e 34 in distribuzione nelle librerie fisiche e on-line mediante il distributore XX di cui si è avvalsa la casa editrice;

di non avere più alcun rapporto con quest’ultima, riservandosi di produrre ulteriori eventuali osservazioni entro il 15 novembre 2021;

di aver ricevuto comunicazione dall’editore che “le copie [del libro] erano già state, a suo tempo, rimosse dal mercato” e che lo stesso è stato altresì dichiarato fuori catalogo;

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 28 febbraio 2022 da XX, madre del minore XX, con il quale la medesima ha chiesto di vietare il trattamento dei dati del minore contenuti nel libro XX, evidenziando la perdurante disponibilità in alcune piattaforme on-line e rappresentando il pregiudizio derivante dalla divulgazione di informazioni ivi contenute riguardanti la specifica vicenda da lui vissuta in tenera età e tali da renderlo identificabile, unitamente ai dati riferiti ai familiari del medesimo, incluso l’autore del libro;

VISTE le note del 27 giugno 2022 con le quali l’Autorità, alla luce del predetto reclamo, ha inviato ai titolari del trattamento una nuova richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 157 del Codice in relazione alla quale:

XX, con comunicazione del 28 luglio 2022, ha ribadito quanto già in precedenza dichiarato, ovvero di non avere prestato “adeguata attenzione alla tutela della privacy del figlio (…) spinto purtroppo da un periodo molto difficile (che ancora perdura), dalla lontananza del [medesimo] e dal dolore che ne è derivato”, aggiungendo di aver chiesto all’editore il ritiro dal mercato delle copie del romanzo e chiedendo di indicare le ragioni per le quali il libro fosse ancora presente nelle librerie on-line;

il medesimo, nell’assumere l’impegno di non promuovere in alcun modo il romanzo presso amici, parenti o altre persone, ha inoltre riferito che l’editore avrebbe assicurato di avere fatto tutte le comunicazioni dovute inviandole al Garante e precisando altresì che “la Gazzetta delle librerie sta inviando una comunicazione a tutte le librerie e piattaforme e uscirà nella prossima Gazzetta Ufficiale”;

XX, pur avendo ricevuto la richiesta di informazioni notificata via pec dall’Autorità, non ha fornito riscontro;

VISTA la nota del 10 agosto 2022 con la quale la reclamante, nel ribadire le proprie richieste, ha rilevato che:

l’ammissione di colpa da parte dell’autore del libro già di per sé appare idonea ad offrire all’Autorità elementi per poter intraprendere azioni a tutela del minore, nonché per poter valutare le responsabilità del medesimo e dell’editore, tenuto conto che le motivazioni addotte non possono in alcun modo valere a giustificare la violazione posta in essere;

si può delineare una corresponsabilità tra l’autore e l’editore tenuto conto del fatto che la pubblicazione di un libro non è un atto subitaneo, ma richiede un processo complesso che si snoda in varie fasi, potendosi ravvisare, nel caso in esame, gli estremi per una dolosità dell’atto posto che l’autore ha dichiarato all’editore che il manoscritto fosse opera dell’ingegno e che non vi fossero riferimenti espliciti a persone identificabili;

l’autore ha dunque pubblicato una storia ascrivibile ad uno scenario reale preciso e circostanziato poiché era “suo intento deliberato partire da dati di fatto inoppugnabili (persone identificabili, atti giudiziari copiati) per riscrivere il finale secondo il suo personale punto di vista”, lucrando peraltro su tale violazione che è divenuta fonte di reddito attraverso la vendita del libro;

vi sia stata violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a), del Codice, nonché dell’art. 7 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati per finalità giornalistiche tenuto conto che la violazione attiene a dati riferiti a minori di carattere sensibile, in quanto attengono ad ipotesi di reati sessuali e che le garanzie a tutela dei minori devono essere salvaguardate anche nel caso in cui siano i genitori a divulgare informazioni che li riguardano;

VISTE le note del 10 novembre 2022 – notificate dalla Guardia di Finanza, Nucleo Speciale Privacy nelle date del 13 e del 14 dicembre 2022 – con le quali, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’Autorità ha comunicato l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento in relazione alle seguenti circostanze:

con riguardo ad XX, la presunta violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento, dell’art. 137, comma 3, del Codice e degli artt. 6, comma 1, e 7 delle Regole deontologiche; 

con riferimento a XX, la presunta violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento, dell’art. 137, comma 3, del Codice, degli artt. 6, comma 1, e 7 delle Regole deontologiche, nonché dell’art. 157 del Codice per mancato riscontro alla richiesta di informazioni successiva alla presentazione del reclamo;

VISTA la memoria del 13 gennaio 2023 con la quale XX ha rappresentato che:

non aveva valutato che i contenuti del libro potessero costituire un pregiudizio per il figlio, tenuto conto del fatto che la narrazione, pur essendo ispirata alla propria vicenda giudiziaria, corrisponde ad un’opera di invenzione e non ad un racconto autobiografico o nella narrazione di una storia vera, precisando che, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, nel libro non è indicata la data di nascita completa del minore, ma solo il giorno ed il mese;

tale disattenzione è derivata dalla difficile situazione vissuta nel corso di questi anni in cui ha subìto un accanimento giudiziario da parte della madre del ragazzo che dura dal XX e che è tuttora in corso e che gli ha impedito di avere rapporti con il figlio, nonostante sia stata riconosciuta la propria innocenza in sede penale relativamente alle accuse di abuso ai danni del medesimo sostenute dalla prima;

queste circostanze hanno determinato l’esigenza di raccontare la propria storia attraverso un’opera creativa che consentisse anche di esprimere il pregiudizio subìto, da lui stesso e dal figlio, a causa dell’allontanamento determinato dalle condotte di cui è stato vittima ad opera della madre del ragazzo che ne è stata riconosciuta responsabile dal giudice nell’ultimo decreto reso in sede di appello (sezione minori) nel XX e che ne ha deciso la decadenza dalla responsabilità genitoriale;

come già dichiarato, si è comunque a suo tempo attivato affinché l’editore ritirasse le copie dal mercato e dalle piattaforme online, astenendosi, parallelamente, dal promuovere il proprio libro, eliminando altresì la propria pagina Facebook, in cui era contenuto un riferimento alla promozione del libro che era stata effettuata al momento della pubblicazione e che da allora era inattiva, benché visibile;

l’editore era al corrente che la storia narrata nel libro, pur trattandosi di un’opera di finzione narrativa, fosse ispirata ad una propria vicenda personale, ma, evidentemente, neppure l’editore era stato in grado di valutare gli effetti della pubblicazione in termini di protezione dei dati personali, benché si sia prontamente attivato per il ritiro delle copie del mercato;

è stato venduto un numero esiguo di copie, acquistate per lo più da parenti ed amici che erano già a conoscenza della vicenda;

VISTA la memoria del 13 gennaio 2023 con la quale XX, rappresentato dall’avvocato XX, nel chiedere di essere audìto dall’Autorità, ha comunicato che:

il libro è stato presentato dall’autore come un romanzo di fantasia e che i diritti relativi all’opera, uscita nel XX, sono scaduti nel XX, ovvero dopo un anno:

i dati del minore (il solo nome) non sono tali da renderlo agevolmente individuabile e gli asseriti ulteriori riferimenti su circostanze di vita del medesimo, rientrano, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, in una narrazione romanzata che ne esclude l’identificabilità;

in riferimento all’art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento nel contratto di editoria, sottoscritto il XX, è espressamente previsto che “l’autore (…) assicura che la pubblicazione dell’opera non viola né in tutto, né in parte diritti di terzi, né costituisce violazione di alcuna norma penale”, dimostrando con ciò la buona fede dell’editore e l’assenza di condotte volte alla lesione di diritti di terzi;

in riferimento all’art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento, le attività poste in essere dall’editore successivamente al reclamo confermano ulteriormente la propria buona fede tenuto conto del fatto che già a far data dal 28 giugno 2022, ovvero subito dopo avere ricevuto la richiesta di informazioni del Garante, ha inoltrato una richiesta al distributore diretta al ritiro delle ulteriori copie del libro ancora in circolazione e che in data 14 dicembre 2022 ha acquistato personalmente l’ultima copia in vendita tramite la piattaforma Amazon;

VISTO il verbale di audizione del 1° febbraio 2023 nel quale l’editore ha ribadito quanto riportato nella propria precedente memoria, evidenziando come l’opera fosse stata presentata quale opera di fantasia dalla quale non era pertanto possibile desumere alcuna violazione a danno di soggetti terzi;

VISTA la comunicazione del 1° aprile 2023 con la quale XX, su richiesta dell’Autorità, ha fornito alcune precisazioni rappresentando che il decreto della Corte di Appello sezione minori, che nel XX aveva revocato la decadenza dalla potestà genitoriale disposta nei propri confronti, è stato successivamente annullato dalla Corte di Cassazione su istanza della madre del minore per mancata designazione di un curatore nell’ambito di quel procedimento e che il procedimento è stato poi riavviato innanzi al Tribunale dei minorenni che ha disposto l’affidamento esclusivo della responsabilità genitoriale in capo alla madre; ha inoltre aggiunto di essere stato rinviato a giudizio per il reato di diffamazione nei confronti della reclamante con riguardo ad alcuni contenuti presenti nel libro oggetto del presente procedimento;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PREMESSO che:

l’intervento richiesto all’Autorità, in considerazione delle modalità con le quali la questione sottostante è stata portata all’attenzione del Garante e di quanto emerso nelle interlocuzioni avvenute nel corso del procedimento, si colloca nel quadro di una forte conflittualità familiare – evidenziato dai numerosi procedimenti attivati nel corso degli anni con riguardo a tale vicenda – tale da alimentare il rischio di un uso strumentale dei mezzi di tutela garantiti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

pur tenendo conto di tale profilo, l’Autorità ha ritenuto di avviare un’istruttoria al fine di verificare i fatti evidenziati all’interno delle segnalazioni pervenute;

CONSIDERATO che il trattamento oggetto del presente provvedimento debba essere ricondotto a quelli effettuati nell’esercizio della libertà di espressione e che pertanto ad esso trovano applicazione gli artt. 136-139 del Codice, nonché le Regole deontologiche relative al trattamento di dati nell’ambito dell’attività giornalistica;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle Regole deontologiche);

CONSIDERATO che l’art. 137, comma 3, del Codice individua come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità descritte il rispetto del principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”, che trova ulteriore specificazione nelle Regole deontologiche (art. 6), il cui rispetto viene invocato anche con riferimento al trattamento di dati personali riguardanti i congiunti della persona oggetto di notizia (art. 5), da interpretarsi con maggior rigore se si tratta di minori di età;

CONSIDERATO, infatti, che tale valutazione deve essere particolarmente attenta nei casi in cui il trattamento includa dati riferiti a soggetti minori di età, il cui superiore interesse deve ritenersi prevalente sulla base di quanto desumibile dai principi e dai limiti stabiliti dalla Carta di Treviso richiamata dall’art. 7 delle Regole deontologiche relative ai trattamenti con finalità giornalistiche;

RILEVATO che:

il racconto contenuto nel libro è stato proposto sia all’editore che al pubblico come romanzo, e dunque come un’opera creativa, benché l’autore abbia precisato nel corso del procedimento di aver reso noto al primo che la narrazione fosse ispirata alla propria vicenda giudiziaria;

pur se non qualificato come un racconto autobiografico, i protagonisti della storia – che si sviluppa intorno alla scelta di un ragazzo, XX, il quale, divenuto maggiorenne, decide di andare alla ricerca del padre, XX – portano i nomi reali delle persone cui è ispirato e che, coincidono con il nome dell’autore (XX) e con quello della persona cui il libro è dedicato (XX), rendendo con ciò più agevole il collegamento tra questi ultimi ed i fatti narrati;

tale circostanza assume particolare rilievo con riferimento alla riproduzione, all’interno del romanzo, del contenuto integrale di un colloquio avuto, all’età di cinque anni, dal figlio minore con una consulente nominata dal giudice che curava il processo avviato, su denuncia della madre del bambino, nei confronti del sig. XX o per presunti abusi sul medesimo, colloquio che aveva ad oggetto proprio i fatti contestati e nel quale emergono dettagli riguardanti la sfera intima del minore, incluso il disagio del medesimo per la situazione che stava vivendo, ed in cui sono riportati anche i nomi reali di altri familiari (nello specifico, della madre e dei nonni);

il sig. XX è stato assolto dalle accuse e, sulla base degli atti da lui prodotti nel corso del procedimento, è emerso che nel XX la Corte di appello di Roma sezione minori ha revocato la decadenza dalla responsabilità genitoriale che era stata pronunciata nei suoi confronti, dichiarando al contempo la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale per il condizionamento posto in essere nei confronti del figlio; detto provvedimento è stato poi annullato dalla Corte di Cassazione a causa della mancata nomina di un curatore nell’ambito del procedimento di secondo grado ed è stato avviato un nuovo procedimento innanzi al Tribunale dei minorenni che si è pronunciato decretando l’affidamento del minore in via esclusiva alla madre;

secondo quanto rappresentato dall’autore, la finalità dell’inserimento, nella vicenda narrata, di aspetti anche dettagliati era quella di dare risalto all’ingiustizia patita sia da lui che dal figlio – i rapporti tra i quali sono cessati da quando quest’ultimo era molto piccolo – e di evidenziare che il condizionamento subito dal bambino fosse tale da determinare anche dei falsi ricordi di quanto era avvenuto;

tuttavia, i dettagli riportati nel racconto – benché non possano essere ritenuti quali informazioni riferite ad episodi di abuso sessuale, tenuto conto del fatto che l’autorità giudiziaria ha ritenuto che gli stessi non si siano in realtà mai verificati – appaiono idonei, alla luce della indiretta identificabilità del minore protagonista del racconto, a svelare aspetti delicati della sua vita esponendolo ad un pregiudizio;

la specifica connotazione di un’opera come romanzo può astrattamente rendere più difficile per un editore individuare eventuali passaggi che possano costituire fonte di possibile pregiudizio per soggetti terzi, tuttavia, nel caso in esame, l’autore ha dichiarato – allegando ad uno dei riscontri la sinossi del libro inviata alla casa editrice – di avere reso noto a quest’ultima che il racconto fosse ispirato alla propria vicenda giudiziaria;

tale circostanza, unitamente alla coincidenza tra i nomi dei protagonisti della storia e quelli dell’autore del romanzo e della persona cui lo stesso è dedicato, avrebbero potuto indurre ad una valutazione più attenta del contenuto del libro, con particolare riguardo alla parte in cui sono riprodotte – sotto forma di schema domande-risposte – le dichiarazioni rese dal minore al consulente nominato dal giudice;

l’editore non ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni inviata dall’Autorità il 27 giugno 2022, circostanza che ha formato oggetto di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice al quale non ha tuttavia fatto seguìto alcuna difesa specifica sul punto all’interno della memoria del 13 gennaio 2023 fatta pervenire dal titolare del trattamento, pur dovendosi rilevare che il medesimo si sia comunque attivato inoltrando al distributore una richiesta diretta al ritiro delle ulteriori copie del libro ancora in circolazione;

RITENUTO che il trattamento descritto configuri una violazione dell’art. 137, comma 3, degli artt. 6, comma 1, e 7 delle Regole deontologiche, nonché dei principi generali di liceità, correttezza e minimizzazione del trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), oltreché, con riguardo all’editore, dell’art. 157 del Codice;

PRESO ATTO delle misure adottate dall’autore e dall’editore del libro al fine di impedire l’ulteriore diffusione del libro;

RITENUTO di dover disporre nei confronti di XX e di XX, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento di dati identificativi del minore nel cui interesse è stato attivato il presente procedimento, anche con riguardo alle specifiche vicende in cui è stato coinvolto, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

CONSIDERATO, rispetto alle violazioni accertate, che:

il contratto di editoria ha avuto una durata limitata (circa un anno ed era già cessato all’epoca della segnalazione) e le copie vendute – circa 56 – sarebbero state acquistate, secondo quanto dichiarato dall’autore nel corso del procedimento, per lo più da parenti ed amici che conoscevano già la vicenda;

i titolari del trattamento si sono attivati per limitare gli effetti del trattamento, intervenendo sulle copie ancora in distribuzione ed impegnandosi a non promuoverlo in futuro;

le caratteristiche del racconto, presentato al pubblico come romanzo, possono valutarsi come elemento idoneo a mitigare gli effetti collegati alla identificabilità del minore, ponendo quanto meno un legittimo dubbio circa l’esatta corrispondenza alla realtà di tutte le circostanze ivi riportate;

con riguardo alla violazione dell’art. 157 da parte dell’editore, che il mancato riscontro formale alla richiesta inviata è stato tuttavia seguìto da una condotta attiva finalizzata al ritiro dal commercio delle copie ancora in distribuzione, come evidenziato anche da scambi di comunicazioni avvenute con l’autore ed allegate da quest’ultimo;

non sussistono precedenti violazioni a carico dei titolari del trattamento;

la valutazione complessiva degli elementi descritti, tenuto anche conto dell’interesse preminente del minore coinvolto, compromesso dalla conflittualità in atto sopra descritta, porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO pertanto di dover rivolgere ai titolari del trattamento un ammonimento ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, con particolare riguardo alle misure da adottare per assicurare il rispetto dei principi generali di liceità e correttezza del trattamento, nonché del principio di essenzialità dell’informazione, specie laddove siano coinvolti soggetti minori di età;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di XX e di XX in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento;

a) prende atto delle misure adottate dai titolari del trattamento al fine di impedire l’ulteriore diffusione del libro;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, dispone il divieto di ulteriore trattamento dei dati identificativi del minore nel cui interesse è stato attivato il presente procedimento, anche con riguardo alle specifiche vicende in cui è stato coinvolto, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

c) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, dispone, con riguardo alle violazioni accertate nel corso del procedimento, la misura dell’ammonimento nei confronti di XX e di XX per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, con particolare riguardo alle misure da adottare per assicurare il rispetto dei principi generali di liceità e correttezza del trattamento, nonché del principio di essenzialità dell’informazione, specie laddove siano coinvolti soggetti minori di età;

d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di XX e di XX, in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento, XX e XX, entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese, al fine di dare completa attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 13 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei