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Provvedimento del 23 febbraio 2023 [9890983]

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[doc. web n. 9890983]

Provvedimento del 23 febbraio 2023

Registro dei provvedimenti
n. 100 del 23 febbraio 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”); 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento presentato al Garante in data 10 giugno 2020 dal sig. XX il quale, tramite il proprio legale, avv. XX, ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei  dati personali in relazione alla pubblicazione in data 11 aprile 2019, nel sito www.gazzettadelsud.it gestito da S.E.S. S.p.A., (tuttora rinvenibile al seguente link https://... ), di una immagine che ritrae il suo volto in primo piano, unitamente ad analoghe fotografie dei volti di altre 20 persone con lui indagate in un procedimento giudiziario e pubblicata in un momento immediatamente successivo all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del reclamante, poi annullata dal Tribunale del riesame;

CONSIDERATO che il reclamante ha, in particolare, rappresentato che:

- il 9 aprile 2019 la Polizia di Stato eseguiva un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di XX nell’ambito dell’operazione denominata convenzionalmente “XX”;

- in forza di tale provvedimento veniva sottoposto alla misura cautelare in carcere con l’accusa di partecipazione ad una associazione di stampo mafioso, tentata estorsione, partecipazione ad una associazione dedita al traffico di stupefacenti e di cessione di sostanze stupefacente aggravata dalle modalità mafiose;

- lo stesso 9 aprile 2019 il Procuratore della Repubblica di XX, il Direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato e il Direttore del Servizio centrale operativo fornivano i dettagli della predetta operazione nel corso di una conferenza stampa;

- la misura cautelare veniva successivamente annullata dal Tribunale del Riesame di XX il 6 maggio 2019 per difetto di gravità indiziaria e conseguentemente lo stesso veniva rimesso in libertà;

RILEVATO che il sig. XX risulta essere stato condannato, in data 11 aprile 2022, in primo grado a 13 anni 11 mesi di reclusione;

VISTA la richiesta di informazioni formulata dall’Ufficio una prima volta in data 2 luglio 2020 e poi nuovamente in data 15 ottobre 2021 formulata ai sensi dell’art. 157 del Codice a S.E.S. Spa;

VISTA la nota    di risposta del 4 novembre 2021 con cui il titolare ha dichiarato che:

- le foto, ancora presenti nell’archivio, furono messe a disposizione dei fotografi dei giornalisti durante la conferenza stampa del 9 aprile 2019;

- che le stesse rispetterebbero il dettato dell’art. 8 del Codice di deontologia e che, di conseguenza, non lederebbero la dignità del reclamante.

VISTA la nota di questa Autorità del 22 aprile 2022, con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato al titolare del trattamento l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e sono state altresì notificate al medesimo titolare le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella violazione degli artt. 2-quater, comma 4, 137 e 139 del Codice e degli artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche;

VISTA la nota del 17 maggio 2022, con cui il titolare del trattamento ha dichiarato che:

- il reclamante è stato sottoposto alla misura cautelare in carcere con l’accusa di “partecipazione ad una associazione di ‘ndrangheta, tentata estorsione, partecipazione ad una associazione dedita al traffico di stupefacenti e un episodio di cessione di sostanze stupefacente aggravata dalle modalità mafiose”;

- le fotografie pubblicate dal quotidiano – messe a disposizione dei fotografi e dei giornalisti nel corso della conferenza stampa dell’Autorità giudiziaria – rispettano il dettato dell’art. 8 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica e, di conseguenza, non ledono la dignità della persona;

- l’interesse alla diffusione delle foto è ancora attuale, considerato che il reclamante è stato è stato condannato dal tribunale di Vibo Valentia alla pena di 13 anni e 11 mesi di reclusione;

- l’assenza di notizie e servizi fotografici sulle vicende in questione rappresenterebbe, per un quotidiano diffuso soprattutto nella Regione Calabria, una omissione, alla stregua di una connivenza con le associazioni mafiose

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell’interessato, purché nei limiti posti al diritto di cronaca e, in particolare, nel rispetto del requisito dell’«essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico» (art. 137, comma 3, del Codice e art. 6 delle regole deontologiche);

CONSIDERATO che:

- il requisito dell'"essenzialità dell'informazione" è richiamato anche con riferimento alle cronache relative a procedimenti penali (art. 12 delle regole deontologiche cit.) e che, alla luce di tale requisito, questa Autorità ha più volte precisato che la pubblicazione dei dati identificativi delle persone a carico delle quali il procedimento è instaurato non è preclusa dall'ordinamento vigente e va inquadrata nell'ambito delle garanzie volte ad assicurare trasparenza e controllo da parte dei cittadini sull'attività di giustizia (ex pluribus provv. n. 77 del 25 febbraio 2021, doc. web doc. web n. 9568061);

- pertanto le testate giornalistiche, allorché si limitino a riportare una notizia di interesse pubblico (quale è certamente quella relativa all'arresto di alcuni soggetti coinvolti in importanti processi penali di stampo mafioso), anche fornendo alcuni dati identificativi dei presunti responsabili, si muovono nei confini consentiti dalle diposizioni sopra citate;

- la pubblicazione di una sequenza di fotografie (e tra queste quella del reclamante), a margine degli articoli, ritraenti il volto dei soggetti coinvolti nella menzionata operazione di polizia in posizione frontale, si può ritenere rientrante nell’esercizio del suddetto diritto di cronaca, a condizione che siano rispettate le particolari cautele imposte a tutela della dignità della persona ritratta dall'art. 8 delle regole deontologiche, che costituisce fonte normativa integrativa (ai sensi del quale «salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato») (così Corte di Cassazione, Sez. III Civ., 6 giugno 2014, n. 12834);

RILEVATO che:

- la pubblicazione dell’immagine sopra descritta appare supportata da ragioni di interesse pubblico in considerazione della gravità delle accuse, rivelatesi poi fondate nel giudizio di primo grado; 

- nel caso di specie la pubblicazione della fotografia può altresì ritenersi rispondente a esigenze di identificazione più precisa del soggetto indagato, a maggior ragione sussistenti alla luce dell’annullamento della misura cautelare originariamente disposta e della sua conseguente rimessione in libertà;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare il reclamo infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento, per le ragioni di cui in premessa dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione delle immagini oggetto di reclamo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 23 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei