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Provvedimento del 23 marzo 2023 [9885549]

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[doc. web n. 9885549]

Provvedimento del 23 marzo 2023

Registro dei provvedimenti
n. 96 del 23 marzo 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, al Garante in data 1° febbraio 2022 con il quale il sig. XX, rappresentato dagli avvocati XX e XX, ha proposto reclamo nei confronti di Robin S.r.l., in qualità di editore del sito web www.ilgiorno.it, lamentando l’avvenuta pubblicazione, in data XX, di un articolo - dal titolo “XX” - ritenuto non rispondente ad alcun interesse pubblico, non avendo avuto la vicenda alcuna rilevanza penale, e chiedendo all’Autorità di ordinarne la deindicizzazione dai principali motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, la sostituzione del proprio nome e cognome con le sole iniziali, nonché il divieto di ulteriore trattamento delle informazioni che lo riguardano ivi contenute;

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare, rilevato:

il forte pregiudizio causato alla propria reputazione personale e professionale dalla facile reperibilità della notizia, circostanza che avrebbe determinato anche la perdita di incarichi professionali in epoca successiva alla cessazione della carriera XX;

il travalicamento del principio di essenzialità dell’informazione eccependo che, fin dal “trafiletto” sottostante il titolo dell’articolo contestato, sono stati riportati dati non necessari per il corretto esercizio del diritto di cronaca, tra i quali il proprio nominativo, nonché gli importi percepiti a titolo di stipendi e di prestazioni XX;

di non svolgere più il ruolo di XX, precisando che da allora fornisce esclusivamente prestazioni libero-professionali e che la perdurante reperibilità di tali informazioni espone la propria credibilità e professionalità ad un danno eccessivo posto che ha già ottemperato la condanna XX e che quest’ultima gli è stata irrogata quando era ormai un soggetto privato;

di aver avanzato le proprie richieste al titolare del trattamento anteriormente alla presentazione del reclamo e di non aver ricevuto alcun riscontro;

VISTA la nota del 27 giugno 2022 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la comunicazione del 12 luglio 2022 con la quale Robin S.r.l. ha rappresentato:

di essersi limitata a fornire “il resoconto puntuale, espresso con continenza di linguaggio e rimando ai precedenti giurisprudenziali, della sentenza della sezione seconda centrale d’appello della XX che, confermando la linea della sentenza già emessa in primo grado, ha condannato il professore XX al risarcimento dovuto al XX per le prestazioni rese in XX”;

rilevato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio tenuto conto del fatto che l’articolo è del XX e che la richiesta di rimozione è pervenuta il 1° dicembre XX, ovvero a distanza di soli XX dalla pubblicazione della notizia, precisando che dopo tale momento non sono state presentate ulteriori richieste.

VISTA la nota del 20 luglio 2022 con la quale l’Autorità ha chiesto al reclamante di fornire osservazioni in merito al riscontro trasmesso dal titolare del trattamento e la successiva nota del 28 luglio 2022 con la quale il medesimo ha rappresentato che:

la doglianza espressa nel reclamo, contrariamente a quanto ritenuto dal titolare del trattamento, non riguarda la correttezza della narrazione della vicenda processuale dei due gradi di giudizio celebrati avanti alla XX, ma la carenza di interesse pubblico della notizia e la violazione del principio di essenzialità dell’informazione dovuta all’avvenuta pubblicazione delle proprie generalità e di dati eccedenti riferiti agli importi percepiti in relazione a prestazioni professionali da lui rese;

di non aver mai invocato il diritto all’oblio e di non ritenere quindi necessario fornire un riscontro in merito a quanto rilevato sul punto da Robin S.r.l.;

sarebbe stato sufficiente dare la notizia riportando le sole iniziali del proprio nome e cognome tenuto conto del fatto che non si tratta di persona nota rispetto alla quale possa dirsi sussistente un interesse pubblico specifico a conoscerne l’identità;

VISTA la nota del 27 dicembre 2022 con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’Autorità ha comunicato a Robin S.r.l. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 12, par. 3, del Regolamento e degli artt. 137, comma 3, del Codice e 6, commi 1 e 2, delle Regole deontologiche;

VISTA la memoria del 17 gennaio 2023 con la quale il titolare del trattamento, rappresentato e difeso dall’avvocato XX, ha rilevato che:

nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto eccepito dall’interessato, deve ritenersi sussistente l’interesse della collettività a conoscere la vicenda narrata nell’articolo tenuto conto del fatto che si tratta di uno stimato professionista che “XX” e che riveste un ruolo pubblicamente rilevante, come emerge dai numerosi incarichi e pubblicazioni riportate nel suo curriculum vitae disponibile in rete;

la narrazione è avvenuta nell’esercizio del diritto di cronaca e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali posto che la cronaca giudiziaria non riguarda solo i procedimenti penali, ma anche quelli civili XX che, come quello in questione, abbiano rilevanza per l’interesse pubblico;

l’articolo, pur riguardando il caso del prof. XX, “si inquadrava (…) in un più ampio contesto di narrazione dell’operato della XX XX” ed era pertanto di interesse pubblico in quanto l’opinione pubblica ha diritto di sapere quale sia la destinazione delle risorse dello Stato e di essere altresì rassicurata in ordine al buon funzionamento dei sistemi di controllo;

la sentenza della XX che lo ha condannato alla restituzione delle XX è del XX, mentre l’articolo è stato pubblicazione il XX, ovvero nell’immediatezza dei fatti;

anche i dati di dettaglio contestati dal reclamante – in particolare i suoi dati identificativi e l’importo delle somme oggetto di restituzione – risultano essenziali ad una corretta comprensione della vicenda da parte dei lettori ed è funzionale a consentire una valutazione sull’importanza dell’operato della XX, tenuto conto anche del contesto pubblicistico in cui la vicenda è avvenuta, circostanza questa che rende difficilmente invocabile il diritto alla riservatezza;

non esiste infatti alcuna norma che vieti la pubblicazione del nome e cognome di una persona che abbia subito una condanna, in primo luogo in quanto la sentenza è pronunciata nel nome del popolo italiano, così come anche l’indicazione della professione svolta che, nel caso del reclamante, era da ritenersi elemento essenziale della notizia;

pur senza aderire alla tesi del medesimo, ha comunque provveduto alla deindicizzazione dell’articolo;

VISTA la nota del 30 gennaio 2023 con la quale Robin S.r.l., rappresentata dall’avvocato XX, ha fornito una replica con riguardo alle osservazioni fatte pervenire dall’interessato in data 28 luglio 2022, rappresentando che vi fosse interesse per la collettività a conoscere notizie relative all’esito di giudizi XX riferiti a XX condannati alla restituzione di XX e che le informazioni che lo riguardano sono state pubblicate nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle Regole deontologiche);

PRESO ATTO che nel corso del procedimento l’editore ha provveduto alla deindicizzazione dell’articolo oggetto di reclamo che, pertanto, non risulta più reperibile attraverso i motori di ricerca esterni al sito web del medesimo e che, pertanto, in ordine a tale profilo non sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

RILEVATO, con riferimento alla richiesta di rimozione del proprio nome e cognome e di sostituzione di essi con le sole iniziali, oltreché di divieto di ulteriore trattamento di tali dati, che:

l’articolo oggetto di contestazione, di recente pubblicazione, riferisce di una vicenda che ha coinvolto il reclamante e per la quale il medesimo è stato condannato nel XX dalla XX a restituire al XX con riguardo a somme indebitamente percepite nel periodo in cui prestava attività come XX e riferite allo svolgimento di incarichi XX;

la pubblicazione di informazioni relative al reclamante, ivi incluso il suo nome e cognome, risulta avvenuto nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di cronaca per il quale non è richiesto il consenso del medesimo, tenuto conto della sussistenza dell’interesse del pubblico a conoscere dati, anche di dettaglio, sui quali è intervenuta la magistratura XX;

in considerazione di ciò – e sulla base anche delle ulteriori informazioni fornite dal titolare successivamente alla notifica della comunicazione di cui all’art. 166, comma 5, del Codice con la quale è stato aperto un procedimento formale nei confronti del medesimo ai sensi degli artt. 12 ss. del regolamento del Garante n. 1/2019 – il relativo trattamento non appare in contrasto con le norme applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche ed in particolare con il principio di essenzialità dell’informazione di cui agli artt.  137, comma 3, del Codice e 6, comma 1, delle Regole deontologiche;

l’articolo in questione è stato peraltro deindicizzato dall’editore nel corso del procedimento ed è pertanto ad oggi reperibile solo all’interno dell’archivio on line del giornale nel quale è legittimamente conservato per una finalità di tipo documentaristico che, pur differente dall’originaria finalità di cronaca giornalistica, risulta compatibile con essa come espressamente previsto dall’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento che, infatti, contempla specifici limiti all’esercitabilità del diritto di cancellazione con riguardo a tali ipotesi (art. 17, par. 3, lett. d), del Regolamento) tenuto conto del fatto che l’archivio on line di un giornale, così come l’equivalente cartaceo, presenta in sé un’importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo (cfr. in merito Cass. Civ. Sez. III n. 5525 del 5 aprile 2012 e Cass. Civ. Sez. I n. 7559 del 27 marzo 2020);

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover considerare infondato il reclamo con riferimento alle richieste sopra riportate;

RILEVATO, tuttavia, che, con specifico riferimento all’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento, è emerso, nel corso del procedimento, che Robin S.r.l. non ha fornito riscontro all’interpello preventivo proposto dall’interessato anteriormente alla presentazione del reclamo;

RITENUTO pertanto che, nel caso in esame, risulti violato l’art. art. 12, par. 3, del Regolamento;

CONSIDERATO, rispetto alla violazione accertata, che:

il titolare del trattamento non ha ritenuto sussistenti i presupposti del diritto all’oblio tenuto conto che la richiesta dell’interessato è stata presentata a distanza di XX dalla pubblicazione della notizia, constatando l’insussistenza in re ipsa di tale diritto, ma omettendo di darne comunicazione all’interessato;

non vi sono precedenti violazioni a carico di Robin S.r.l.;

la valutazione complessiva degli elementi descritti porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO pertanto che il titolare, ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, debba essere ammonito per l’inosservanza dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con gli interessati, contenuti nell’art. 12, par. 3, del Regolamento, che impongono al titolare di fornire un adeguato e tempestivo riscontro ai diritti esercitati dagli interessati a norma degli artt. 15-22 del Regolamento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Robin S.r.l., in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento;

a) dichiara il reclamo infondato;

b) prende atto di quanto dichiarato da Robin S.r.l. in ordine all’avvenuta deindicizzazione dell’articolo oggetto di contestazione;

c) con riguardo alle violazioni accertate nei confronti di Robin S.r.l., qualità di titolare del sito www.ilgiorno.it, ammonisce la medesima per l’inosservanza dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con gli interessati, contenuti nell’art. 12, par. 3, del Regolamento, che impongono al titolare di fornire un adeguato e tempestivo riscontro ai diritti esercitati dagli interessati a norma degli artt. 15-22 del Regolamento;

d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Robin S.r.l., in qualità di gestore del sito www.ilgiorno.it, in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 23 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei