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Provvedimento del 15 settembre 2022 [9879182]

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[doc. web n. 9879182]

Provvedimento del 15 settembre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 307 del 15 settembre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” di cui all’allegato 1 del Codice (di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 2 febbraio 2021 da XX, assistita dall’Avv. XX, nel quale viene lamentato un illecito trattamento di dati personali «compiuto attraverso la pubblicazione, senza il consenso dell’interessata, di articoli a firma del giornalista Gabriele Parpiglia in un giornale on-line edito e diffuso nel territorio italiano, attraverso la pubblicazione di un libro in formato e-book dello stesso Parpiglia e attraverso interviste dal medesimo Parpiglia concesse a vari organi di informazione italiani» attinenti a fatti che hanno avuto una vasta eco mediatica, emersi a seguito delle denunce di violenza sessuale sporte da alcune giovani nei confronti di un imprenditore, XX;

CONSIDERATO, in particolare, che tra i titolari destinatari del reclamo è stato indicato Gabriele Parapiglia, quale autore ed editore dell’e-book dal titolo “XX”;

CONSIDERATO che, riguardo a questo titolare e all’e-book citato viene rappresentato che:

- la pubblicazione contiene «senza consenso dell’interessata, numerosissimi dati personali della reclamante, quali il nome e cognome, il luogo di residenza, vicende personali anche assai risalenti nel tempo e altri dati, molti dei quali falsi»;

- detti riferimenti costituiscono una palese violazione degli artt. 136 e ss. del Codice,  e del principio di essenzialità dell’informazione di cui all’art. 6 delle Regole deontologiche, tenuto conto del fatto che l’interessata – «seppur abbia avuto decenni fa un legame sentimentale con XX e sia sua amica» − non ha alcun nesso con le vicende di natura penale oggetto di indagine, né con i festini ove si sarebbero consumati i delitti contestati all’indagato, ai quali non ha mai preso parte, né ha avuto rapporti professionali con lo stesso; né infine può in alcun modo essere considerata un “personaggio pubblico” o anche solo una “persona nota”;

- i dati riportati nel libro riferibili all’interessata costituiscono un trattamento illecito anche in relazione al requisito della verità/esattezza dei dati personali diffusi, sancito dall’art. 5 del Regolamento e dall’art. 137 del Codice, risultando non corrispondenti al vero, (quale l’informazione relativa alla presenza dell’interessata al momento dell’arresto o ad un litigio con l’indagato culminato con il lancio di un televisore) nonché lesivi della dignità della stessa, nella misura in cui il libro la «inserisce... tra “i fedelissimi che da sempre partecipavano alle feste di XX”»;

- la reclamante aveva inviato, in data 4 gennaio 2021, una diffida nella quale chiedeva «la cancellazione di ogni informazione riferibile alla stessa entro una settimana» alla quale l’autore ed editore dell’e-book rispondeva in data 14 gennaio 2021, preannunciando una risposta del proprio legale, mai ricevuta;

VISTA la nota del 24 maggio 2021 (prot. 28575) con cui l’Autorità ha chiesto al predetto titolare di fornire osservazioni al reclamo e se intendesse aderire alla richiesta di cancellazione dei dati formulata dalla reclamante;

VISTA la nota del 17 giugno 2021 con cui Gabriele Parpiglia (titolare del trattamento), nel contestare le doglianze dell’interessata, ha invocato l’esercizio del diritto di cronaca e le disposizioni del Regolamento e del Codice applicabili ai trattamenti effettuati a fini giornalistici, rilevando che:

- la pubblicazione è esercizio della libertà di espressione costituzionalmente riconosciuta e i dati della reclamante sono stati raccolti in modo lecito e corretto, «ritenuto peraltro che l’identità della sig.ra XX non è stata resa nota dal Parpiglia ma la stessa era già conosciuta da coloro che frequentavano XX»;

- i dati relativi alla reclamante – acquisiti da una fonte tutelata dal segreto professionale − sono stati trattati in conformità alla disciplina giornalistica di cui agli artt.85 del Regolamento e 136 e ss. del Codice, le quali non richiedono il consenso ai fini del trattamento dei dati personali, e nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

- l’identità della reclamante «non veniva resa nota dal Parpiglia, perché nell’ambiente e a tutte le persone che frequentavano XX e agli amici era noto che la Sig.ra XX fosse l’ex fidanzata di XX nonché sua amica di vecchia data come è stato confermato da vari programmi televisivi che si sono occupati del caso tra cui La7»;

VISTA la nota del 28 giugno 2021 con cui la reclamante ha ribadito le proprie doglianze ed evidenziato, oltre alla genericità del richiamo al diritto di cronaca, l’assenza di elementi atti a dimostrare l’”essenzialità” e l’interesse pubblico nella diffusione dei dati relativi alla reclamante;

VISTA la successiva nota del 29 giugno con cui la reclamante ha precisato inoltre che, contrariamente a quanto affermato dal sig. Parpiglia, «in nessun programma televisivo né in altri articoli di giornale sono stati divulgati il nome o l’immagine stessa. A contrario, in un programma de La7 (proprio la rete televisiva citata dal signor Parpiglia), la diffusione di una fotografia che ritraeva il signor XX in compagnia della reclamante fu preceduta dall’oscuramento del volto della stessa, né fu rilevato il nome»;

VISTA la nota dell’Ufficio del 23 maggio 2022 (prot.27930) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato al titolare del trattamento l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, rilevando la presunta violazione delle seguenti disposizioni:

- i principi generali del trattamento di cui all’art. 5 par.1 del Regolamento;

- l’art. 85 del Regolamento e gli artt. 136 e ss. del Codice che disciplinano il trattamento dei dati per finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero;

- l’art. 137, comma 3, del Codice che prescrive che la diffusione dei dati deve avvenire nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e del principio dell’“essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

- le Regole deontologiche di cui all’allegato A1 del Codice e in particolare gli artt. 5, 6 che individuano presupposti e limiti per il trattamento di dati personali in ambito giornalistico, in rapporto al richiamato principio di essenzialità dell’informazione;

- l’art. 2 quater del Codice che dispone che il rispetto delle Regole deontologiche costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento»;

- l’art. 12 del Regolamento, con riferimento alla preventiva richiesta di cancellazione dei dati formulata dalla reclamante;

VISTA la nota del 27 maggio 2022 con cui il titolare del trattamento, nel chiedere un’audizione presso l’Autorità, ha ribadito la legittimità del proprio operato quale espressione del diritto di cronaca costituzionalmente tutelato e ha precisato che la diffida a lui formulata dalla reclamante in data 04 gennaio 2021, «è stata inviata successivamente alla pubblicazione dell’e-book del Sig. Gabriele Parpiglia che è avvenuta in data 27 dicembre 2020. Inoltre, trattandosi di un e-book quindi scaricabile in formato digitale direttamente dal computer, le copie venivano vendute immediatamente invece la missiva della XX perveniva nel mese di gennaio subito dopo la sua pubblicazione sulla piattaforma digitale»;

VISTO il verbale dell’audizione del 21 giugno 2022 in occasione della quale il titolare ha ribadito che:

- la circostanza che la reclamante fosse compagna e figura di riferimento per l’indagato era fatto noto e la prima trasmissione che ha fatto vedere la sua fotografia è stata “XX” in cui l’interessata era comunque riconoscibile; «in particolare, era noto nel mondo milanese il loro rapporto, dalla loro frequentazione inziale presso l’università Bocconi fino al giorno dell’arresto» ed erano altresì noti i in quell’ambiente «i dettagli fastosi con cui l’indagato festeggiava ogni anno il compleanno della XX “in modo Hollywoodiano”»;

- la sua attività è finalizzata a informare su fatti di cronaca di rilievo pubblico e per denunciare condotte illecite, contribuendo anche alle indagini delle forze dell’ordine e, nel caso di specie, la sua pubblicazione era volta a dare un messaggio informativo per i giovani e a tutela delle donne vittime di violenza;

- i riferimenti alla reclamante contenuti nel suo e-book (costituente una raccolta delle interviste proprie e di altri giornalisti e trasmissioni televisive sul caso) servivano anche a testimoniare il ruolo positivo della stessa nei confronti dell’indagato;

- l’e-book al momento dell’audizione era ancora disponibile su Amazon, ma solo per estratto, e comunque anche per quest’ultimo era sua intenzione attivarsi per rimuoverlo dalla rete;

VISTA la nota del 23 giugno 2022 (prot. n.  38365/22) con cui l’Autorità ha richiesto un’integrazione informativa volta ad ottenere elementi a supporto dell’affermazione secondo cui il rapporto tra la reclamante e l’indagato era noto nell’ambiente milanese e reso manifesto attraverso comportamenti in pubblico di particolare evidenza;

VISTO il riscontro ricevuto in data 19 luglio 2022 nel quale si richiamano alcuni articoli di cronaca relativi ai fatti di indagine pubblicati tra la fine del 2020 e il 2021;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che la pubblicazione, sotto forma di e-book, oggetto di reclamo costituisce esercizio della professione giornalistica e della libera manifestazione del pensiero e rientra dunque nel quadro delle attività effettuate per tali finalità, ai sensi degli artt. 136 − 139 del Codice e delle Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;

CONSIDERATO in particolare che l’art. 137, comma 3 del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità sopra descritte il rispetto del principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

RILEVATO che la predetta pubblicazione si inserisce in nel quadro di una vicenda di interesse pubblico che ha suscitato ampio clamore, per la quale sono in corso procedimenti penali;

RILEVATO in particolare che:

- la pubblicazione - sotto forma di inchiesta, cronaca e raccolta di interviste – appare essere volta a fornire un quadro generale della persona alla quale vengono ascritti reati di particolare gravità (ripetute violenze sessuali ai danni di ragazze, talvolta prive di coscienza per effetto della somministrazione di sostanze stupefacenti), descritta come priva di qualsivoglia rispetto per le persone e per le regole;

- in tale ottica, possono assumere rilievo riferimenti al suo passato − al percorso di studi svolto, ai traguardi professionali raggiunti, alle relazioni affettive o sentimentali instaurate − idonei a far emergere gli aspetti diversi e contradditori della sua persona;

RITENUTO tuttavia che, nel quadro informativo generale, l’esplicitazione dei dati identificativi della reclamante, unitamente alla città di origine della stessa, non costituisca un elemento necessario in rapporto alla finalità informativa perseguita, potendosi ricorrere, nella narrazione, a soluzioni più in linea con le disposizioni a tutela della sfera privata della reclamante (ad es. il ricorso ad un nome di fantasia), ciò anche quando il nome della stessa sia stato evocato da terzi in occasione di interviste o di altre dichiarazioni; né l’essenzialità di tale esplicitazione può ritenersi comprovata dalle asserite notorietà ed evidenza pubblica del rapporto tra la reclamante stessa e l’indagato, non essendo stati forniti – e non essendo altrimenti emersi nel corso del procedimento − elementi a sostegno di tale circostanza;

RITENUTO pertanto che la richiesta dell’interessata di ottenere la cancellazione dei dati stessi, in base all’art. 17 del Regolamento, sia sostenuta da legittimi motivi, considerato il contesto di eventi al quale i suoi dati sono stati associati − appartenenti ad una attualità a cui l’interessata è risultata estranea – e considerata anche la disponibilità in rete dell’e-book e la libera circolazione di parti del suo contenuto;

RILEVATO che, allo stato, la pubblicazione oggetto di reclamo è ancora acquistabile in rete;

RILEVATA l’assenza di un idoneo riscontro da parte del titolare del trattamento alla preventiva istanza di cancellazione presentata dalla reclamante in data 4 gennaio 2021;

RITENUTO che tale inottemperanza, a giustificazione della quale il titolare del trattamento non ha fornito adeguate argomentazioni di difesa (tali non essendo quelle rinvenibili nella tempistica della pubblicazione in rapporto alla richiesta della reclamante, come sopra riportate), configuri una violazione dell’art. 12 del Regolamento;

RITENUTO invece di non potersi esprimere sul profilo relativo all’asserita inesattezza/falsità delle informazioni relativi ad alcuni episodi riportati nell’ e-book che avrebbero coinvolto la reclamante, stante la non disponibilità di elementi oggettivi di valutazione e riscontrando al riguardo dichiarazioni contrastanti tra le parti del procedimento (provv. 27 gennaio 2022, n.28 doc. web  [9747522]);

RITENUTO pertanto ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento di dover accogliere il reclamo nei termini sopra descritti e:

- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) del Regolamento, di dover ingiungere a Gabriele Parpiglia, quale autore ed editore dell’e-book oggetto di reclamo (“XX”) di soddisfare la richiesta di cancellazione formulata dalla reclamante ai sensi dell’art. 17 del Regolamento, con riferimento al nome e cognome della stessa e del dato relativo alla sua città di origine riportati nell’ e-book stesso;

- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), di dover disporre il divieto di ulteriore trattamento, dei predetti dati in quanto in contrasto con gli artt. 2 quater, comma 4, 137, comma 3, e 139 del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche, e con i principi generali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a) del Regolamento, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza delle disposizioni del Garante contenute nel presente provvedimento, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

CONSIDERATO infine che:

il titolare del trattamento ha dichiarato di aver agito nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e nel dovere di documentare (anche attraverso dichiarazioni e interviste già rese pubbliche) ad ampio spettro una vicenda dai gravi risvolti penali, che ha destato particolare clamore, anche in relazione alla persona che si è resa protagonista dei fatti narrati – giovane imprenditore di successo - e all’ambiente nel quale si sono svolti gli stessi;

il convincimento maturato in capo al titolare del trattamento in ordine alla liceità del trattamento effettuato è derivato dal fatto di ritenere noto nell’ambiente di riferimento e particolarmente rilevante il ruolo della reclamante, quale figura positiva e di contrasto rispetto al quadro generale dei fatti emersi, oltre che considerarlo un dato già divulgato da diversi organi di informazione;

il titolare non ha precedenti in termini di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e ha dimostrato adeguata collaborazione con l’Autorità nel corso del procedimento;

la valutazione complessiva degli elementi sopra descritti porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento di dover ammonire il titolare del trattamento per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico sopra richiamate, nonché per l’inosservanza dell’art. 12 del Regolamento con riferimento all’inidoneo riscontro alla preventiva istanza formulata dalla reclamante ai sensi dell’art. 17 del Regolamento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento, dichiara il reclamo fondato per le ragioni di cui in premessa e, in particolare:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) del Regolamento, ingiunge a Gabriele Parpiglia, autore e editore dell’e-book oggetto di reclamo (“XX”), di soddisfare la richiesta di cancellazione formulata dalla reclamante ai sensi dell’art. 17 del Regolamento, con riferimento al nome e cognome della stessa e del dato relativo alla sua città di origine riportati nell’ e-book stesso;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), dispone nei confronti del predetto titolare il divieto di ulteriore trattamento dei dati medesimi in quanto in contrasto con gli artt. 2-quater, comma 4, 137, comma 3, e 139 del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche, nonché con i principi generali di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento, salva la mera conservazione della stessa ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

c) ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, dispone nei confronti del medesimo titolare la misura dell’ammonimento per le violazioni accertate nel corso del presente procedimento;

d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Gabriele Parpiglia in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento, Gabriele Parpiglia, entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese, al fine di dare completa attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 15 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei