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Provvedimento del 2 marzo 2023 [9874462]

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[doc. web n. 9874462]

Provvedimento del 2 marzo 2023

Registro dei provvedimenti
n. 64 del 2 marzo 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale il sig. XX, rappresentato dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di 57 URL collegati ad articoli riferiti ad una vicenda giudiziaria che ha visto lo stesso arrestato nel 2012 e condannato, in via definitiva, nel 2016 per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso), ritenendo non più sussistente l’interesse del pubblico alla relativa conoscibilità, tenuto conto del fatto che la pena è stata espiata nel 2022 e le vicende descritte negli articoli suddetti si sarebbero concluse da tempo;

CONSIDERATO che l’interessato ha lamentato, in particolare, il pregiudizio subito per effetto della perdurante reperibilità dei contenuti collegati ai predetti URL, in considerazione del lasso di tempo decorso dalla pubblicazione dei relativi articoli (2012), nonché della definizione giudiziaria della vicenda, anche con l‘espiazione della pena inflitta, e la cui perdurante diffusione costituirebbe un impedimento al suo processo di reinserimento sociale;

VISTA la nota dell’8 novembre 2022 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento Google LLC di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 21 dicembre 2022 con la quale Google LLC ha rilevato:

relativamente agli URL indicati nel secondo elenco della propria memoria di risposta (dal n. 1 al n. 15), di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione, in quanto le relative pagine web non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante;

con riferimento ai restanti URL, di non poter adottare alcun provvedimento in merito alla richiesta avanzata dall’interessato in quanto, oltre a non avere ricevuto alcuna prova documentale in merito alla conclusione della vicenda giudiziaria, vi è interesse generale alla reperibilità delle notizie a causa della gravità delle condotte criminose poste in essere dall’interessato (associazione per delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p.);

che le Linee Guida adottate dal WP Art. 29 (Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali) il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea hanno chiarito che “le autorità di protezione dei dati personali tendono a vedere con favore la deindicizzazione di risultati concernenti reati relativamente minori commessi in periodi molto risalenti; viceversa sarà meno probabile la deindicizzazione di risultati relativi a reati più gravi e commessi in epoca più recente”;

che si tratta di contenuti di tipo giornalistico e che i relativi articoli sono stati pubblicati da fonti qualificate;

VISTA la nota del 16 dicembre 2022 con la quale l’Autorità ha chiesto all’interessato di fornire elementi ulteriori in merito all’esito del procedimento giudiziario nel quale è stato coinvolto e al quale si fa riferimento negli articoli oggetto di richiesta di deindicizzazione;

VISTA la nota del 22 dicembre 2022 con la quale il reclamante ha comunicato le informazioni richieste trasmettendo la sentenza definitiva di condanna della Corte di Appello di XX del 12 febbraio 2016 e l’ordine di scarcerazione anticipata del 10 gennaio 2022 sempre della Corte di Appello di XX;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO, con riguardo agli URL indicati nel secondo elenco della memoria di risposta di Google (dal n. 1 al n. 15), che, conformemente a quanto affermato in tale memoria, i contenuti di tali URL non risultano visibili in associazione al nominativo del reclamante e ritenuto pertanto che, relativamente ad essi, non sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dei restanti URL, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea sopra citate, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO, con riguardo agli URL indicati nel primo elenco della memoria di risposta di Google con i numeri 1, 2, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 30, 36, 37, 40, oggetto di richiesta, che il diritto all’oblio non possa essere utilmente invocato, sussistendo l’interesse pubblico alla conoscenza delle vicende in questione, considerato che:

i contenuti reperibili per il tramite di essi rimandano ad informazioni riguardanti l’arresto del reclamante avvenuto nel 2012, in relazione ad una vicenda conclusasi con l’intervenuta condanna del medesimo, circostanza quest’ultima della quale si dà atto in un articolo del 2016 reperibili in corrispondenza di un URL indicato nell’atto di reclamo;

il reato per il quale si è proceduto all’arresto e poi alla condanna del reclamante è di particolare gravità ed allarme sociale;

il tempo trascorso dalla conclusione della vicenda giudiziaria e dalla espiazione della pena della reclusione risulta essere limitato, non potendosi perciò qualificare le informazioni relative come risalenti e prive di interesse per il pubblico;

RITENUTO di dover pertanto considerare, per questa parte, il reclamo infondato;

RILEVATO, invece, con riguardo agli URL indicati nel primo elenco della memoria di risposta di Google con i numeri 3, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 24, 25, 29, da 31 a 35, 38, 39, 41, 42 e 43 che:

gli articoli corrispondenti, oltre a contenere informazioni connesse alla fase inziale degli arresti eseguiti in fase di indagine, riportano, a corredo della narrazione dei fatti, alcune fotografie ritraenti il reclamante in posizione frontale, altre relative al momento dell’arresto, in cui il reclamante è accompagnato a braccio dalle forze di polizia;

tali fotografie, sia per le caratteristiche dell’inquadratura che per l’avvenuto utilizzo di esse nel corso di una conferenza stampa effettuata dalle forze dell’ordine come risultante da un’immagine contenuta in alcuni degli articoli, sembrano riconducibili alla categoria delle foto segnaletiche o comunque alla titolarità (o al possesso) delle forze dell’ordine la cui diffusione, da parte di tali organi, può avvenire solo per il perseguimento di specifiche finalità di giustizia e polizia (art. 14 del d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15, cfr. anche provv. del 27 novembre 2019, doc. web n. 9236677 e provv. del 29 settembre 2021, doc. web n. 9713884);

la persistente reperibilità degli URL collegati ai sopra indicati articoli in associazione al nominativo dell’interessato, amplificando la divulgazione delle predette immagini, appare pertanto pregiudizievole per i diritti del medesimo e per il suo reinserimento sociale, visto che l’informazione non risulta giustificabile, allo stato, per finalità di giustizia e polizia (cfr. punto n. 8 parte II delle Linee guida del 26 novembre del 2014);

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato da Google relativamente agli URL indicati nel secondo elenco della propria memoria di risposta (da n. 1 a n. 15), e ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito;

b) dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di deindicizzazione degli URL indicati nel primo elenco della memoria di risposta di Google con i numeri 1, 2, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 30, 36, 37, 40;

c) dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di deindicizzazione degli URL indicati nel primo elenco della memoria di risposta di Google con i numeri 3, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 24, 25, 29, da 31 a 35, 38, 39, 41, 42 e 43 e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 2 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei