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Provvedimento del 2 marzo 2023 [9874436]

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[doc. web n. 9874436]

Provvedimento del 2 marzo 2023

Registro dei provvedimenti
n. 63 del 2 marzo 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” di cui all’allegato 1 del Codice (di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 11 agosto 2021 da XX, il quale ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione all’articolo pubblicato da “Il Gazzettino” edizione di Rovigo del XX, dal titolo "XX”, nel quale si rendeva noto che lo stesso, assessore al Decoro urbano e al Turismo del Comune di XX, era risultato positivo al Covid-19, anche se non era noto se si trattasse della variante Delta e si trovava in isolamento domiciliare;

CONSIDERATO, in particolare, che nel reclamo è stata lamentata:

- la diffusione, senza il consenso dell’interessato, di dati relativi alla sua salute;

- la violazione, trattandosi di un personaggio conosciuto in ambito locale, del principio di continenza formale della notizia, stante il tenore dell’articolo, nel quale il riferimento alla positività del reclamante unitamente ad alcuni particolari, risultava tale da “far pervenire al lettore messaggi ulteriori e fuorvianti rispetto alla notizia in sé” e ad amplificare gli effetti della vicenda;

CONSIDERATO, altresì, che l’articolo in questione risultava e risulta tutt’ora reperibile anche on line al seguente link: https://...;

VISTA la nota del 27 agosto 2021 (prot. 43675/21) con la quale l’Autorità ha chiesto a Il Gazzettino S.p.A. – editore della testata “Il Gazzettino”, responsabile della pubblicazione dell’articolo oggetto di reclamo − di fornire osservazioni in relazione al reclamo stesso;

VISTA la successiva nota del 16 novembre 2021 (prot. n. 57494/21) con la quale detta richiesta è stata reiterata, ai sensi dell’art. 157 del Codice, in ragione del mancato riscontro da parte della Società;

VISTA la nota del 26 novembre 2021, inviata anche al reclamante, con cui la Società ha rappresentato che:

- il trattamento dei dati del reclamante era legittimato dall’esercizio del diritto di cronaca pertanto, sulla base dell’art. 137, comma 1, del Codice, non ne richiedeva il relativo consenso;

- tale diritto era stato esercitato nel rispetto dei principi di pertinenza ed essenzialità della notizia;

- la diffusione di notizie riguardanti personalità politiche colpite dall’epidemia Sars-Covid2 è da ritenersi di pubblico interesse ed il ruolo pubblico ricoperto giustifica una maggiore esposizione anche ai fatti relativi alla sfera privata, quanto meno nella misura in cui incidano sull’esercizio delle funzioni pubbliche;

-  la specifica notizia fornita dava conto del fatto che la positività del reclamante al virus “aveva fatto temere per la regolare funzionalità degli organi dell’Amministrazione locale” i cui rappresentanti (consiglieri comunale e membri della Giunta) si erano dovuti sottoporre ai controlli di rito;

- i dettagli presenti nell’articolo si limitavano a richiamare l’assenza di una malattia grave e non indugiavano in particolari lesivi della dignità dell’interessato;

- la notizia aveva avuto diffusione soltanto in ambito locale, rispetto al quale era da ritenersi sussistente l’interesse informativo;

PRESO ATTO che nessuna replica alle osservazioni della Società è stata formulata dal reclamante pure destinatario delle stesse;

VISTA la nota dell’Ufficio del 13 maggio 2022 (prot. n.26508/22) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato a Il Gazzettino S.p.A., titolare del trattamento lamentato con l’atto di reclamo, l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, rilevando la presunta violazione delle seguenti disposizioni:

- i principi generali del trattamento di cui all’art. 5, par. 1 del Regolamento e, in particolare, i principi di “liceità e correttezza” (lett. a) e di “minimizzazione” dei dati (lett. c);

- art. 9 del Regolamento;

- l’art. 85 del Regolamento e gli artt. 136 -139 del Codice;

- le Regole deontologiche di cui all’allegato A1 del Codice e in particolare gli artt. 5, 6 e 10;

- l’art. 2 quater del Codice;

VISTA la memoria difensiva dell’8 giugno 2022, con la quale la Società, nel ribadire la propria posizione, ha evidenziato che:

- neanche gli elementi di valutazione indicati dall’Autorità nella menzionata comunicazione ex art. 166 del Codice, possono giustificare un provvedimento sanzionatorio;

- il carattere essenziale della funzione pubblica svolta dall’interessato in veste di assessore del Comune di XX costituisce giustificazione non solo del trattamento del dato particolare, ma anche della notizia in sé;

- la divulgazione di tale funzione, non paragonabile alla posizione lavorativa, ha lo scopo di spiegare “per quale ragione la positività al SARS-COV2 di un cittadino non è più esclusivamente un fatto privato, ma assume la rilevanza di un fatto di cronaca”;

- “precludere l’informazione su fatti di sfera privata che possono condizionare l’operato politico di soggetti titolari di cariche pubbliche “ potrebbe porre a rischio la libertà di stampa ed il ruolo dell’informazione in una società democratica;

- analogamente i riflessi e i condizionamenti che l’evento ha comportato devono leggersi in un ambito che “riguarda non un normale posto di lavoro ma l’organo di governo comunale” e hanno inciso su una attività pubblica, tanto che è stato omesso ogni dettaglio relativo alla vita privata dell’interessato o a soggetti che non ricoprono cariche pubbliche;

- l’immagine dell’interessato non può considerarsi attinente la sua sfera privata “atteso che la fotografia del medesimo è pubblicata sul sito web del Comune di XX” e compare in diversi d siti web di informazione ;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che l’articolo costituisce esercizio della professione giornalistica e rientra dunque nel quadro delle attività effettuate per tali finalità, ai sensi degli artt. 136 − 139 del Codice e delle Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;

CONSIDERATO, in particolare, che l’art. 137 del Codice stabilisce:

- al comma 1, che i dati di cui all’art. 9 del Regolamento (“categorie particolari di dati personali” nei quali sono ricompresi “i dati relativi alla salute”) possono essere trattati anche senza il consenso dell’interessato purché nel rispetto delle Regole deontologiche di cui all’art.139 del Codice;

- al comma 3, che in caso di diffusione dei dati per finalità giornalistiche resta fermo il limite dell’“essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

CONSIDERATO che il Codice ha introdotto, in termini generali, il citato principio dell’"essenzialità dell’informazione" quale canone di determinazione nella pubblicazione di dati personali in ambito giornalistico e che le Regole deontologiche, nel richiamare e specificare tale principio, hanno inteso garantire un maggiore rigore con riferimento alla raccolta e alla diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute di persone identificate o identificabili (artt. 5, 6 e 10), limitandone l’eventuale pubblicazione «nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale e pubblica»;

CONSIDERATO altresì che, nell’immediatezza del manifestarsi della pandemia e della diffusione delle prime notizie sui contagi dovuti al virus (marzo 2020), il Garante ha ritenuto necessario richiamare tempestivamente «tutti gli operatori dell’informazione al rispetto del requisito dell’"essenzialità" delle notizie che vengono fornite, astenendosi dal riportare i dati personali dei malati che non rivestono ruoli pubblici, per questi ultimi nella misura in cui la conoscenza della positività assuma rilievo in ragione del ruolo svolto. In ogni caso devono essere evitati riferimenti particolareggiati alla situazione clinica delle persone affette dalla malattia come prescrive l’art. 10 delle Regole deontologiche citate» (comunicato stampa del 31 marzo 2020, doc. web 9303613);

RILEVATO che l’articolo oggetto di reclamo, risalente al 27 luglio 2021, si inserisce, quale espressione del legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, nel contesto generale di un’informazione di interesse pubblico legata al tema della pandemia ed alle misure di contenimento dei contagi;

CONSIDERATO, in particolare, che lo specifico richiamo alla possibile contrazione del virus da parte del reclamante in una forma più aggressiva data dalla cosiddetta variante Delta, nonché quello alle sue condizioni fisiche precedenti l’accertamento della positività al Covid, stante il mero riferimento alla circostanza che l’interessato”(…) da qualche giorno accusava mal di gola (…) sta bene anche se ha qualche linea di febbre” non può ritenersi idoneo a configurare un trattamento eccedente dei dati relativi allo suo stato di salute;

CONSIDERATO, inoltre, il ruolo pubblico rivestito dall’interessato nella comunità locale di riferimento e la valenza del richiamo al suo stato di salute rispetto alla regolare funzionalità degli organi dell’amministrazione comunale;

RITENUTO, peraltro, che i dettagli forniti nell’articolo non si sono rivelati lesivi della dignità dell’interessato e che, nella versione cartacea, la notizia ha avuto diffusione unicamente nell’ambito locale di riferimento;

CONSIDERATO, altresì, il carattere  non eccedente della pubblicazione, a corredo del menzionato articolo, della fotografia del reclamante in ragione della circostanza che la stessa risulta pubblicata sul sito web dell’Amministrazione, ovvero presente in diversi siti di informazione;

VALUTATO che nessuna istanza di cancellazione o di opposizione al trattamento anteriormente al reclamo, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento è stata presentata dal reclamante che anzi ha dato atto di non aver esercitato tali diritti;

RITENUTO, pertanto, che l’informazione pubblicata da Il Gazzettino risulta avvenuta nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica e senza travalicare il principio di essenzialità dell’informazione;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di dover dichiarare il reclamo infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento, dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 2 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei