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Parere su istanza di accesso civico - 20 febbraio 2023 [9872995]

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[doc. web n. 9872995]

Parere su istanza di accesso civico - 20 febbraio 2023

Registro dei provvedimenti
n. 40 del 20 febbraio 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Tuscania, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Tuscania ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, in ordine a un provvedimento di diniego di un’istanza di accesso civico.

Dall’istruttoria è emerso che è stata presentata una richiesta di accesso civico generalizzato (ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013), avente a oggetto le «reversali d’incasso» relative a pagamenti effettuati da una Società a favore del Comune per l’utilizzo di spazi pubblicitari; per canoni di locazione/concessione per l’installazione delle suddette strutture; per la gestione degli impianti pubblicitari; per Tosap/Cosap e imposta sulla pubblicità.

Dagli atti risulta che l’amministrazione ha negato l’accesso, anche a seguito dell’opposizione presentata dall’amministratore della società, richiamando motivi di protezione dei dati personali.

In tale quadro, il soggetto istante, ritenendo il rifiuto non corretto, ha presentato una richiesta di riesame al RPCT del Comune insistendo nella propria richiesta di accesso civico.

OSSERVA

Nel caso in esame risulta che è stata presentata una richiesta di accesso civico generalizzato (ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013) al Comune avente a oggetto documenti (nella specie le «reversali d’incasso» a favore dell’ente) riferiti a una società.

L’amministrazione ha negato l’accesso civico, anche alla luce dell’opposizione della società in persona del proprio amministratore unico, utilizzando una formula di carattere generale in ordine alla presenza di dati personali del titolare della società (non meglio descritti) che non permetterebbero l’accoglimento dell’accesso civico.

In tale contesto, occorre rappresentare che la disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede che chiunque può «accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto» e che l’accesso civico è rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a).

Come noto, per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).

Ai sensi del citato art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD sono sottratte dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali le persone giuridiche, le società, gli enti e le associazioni, che non possono beneficiare della tutela di cui al citato art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Ciò chiarito, a seguito dell’analisi della documentazione trasmessa a questa Autorità dal RPCT ai fini dell’istruttoria, è emerso che i documenti oggetto di accesso civico contengono dati e informazioni che – fatta eccezione per il nominativo del Responsabile del Comune che ha firmato i documenti, facilmente oscurabile – sono riferiti esclusivamente alla società, senza alcun riferimento al relativo amministratore.

In tale quadro, ai sensi della normativa vigente, si invita l’Amministrazione a riesaminare la motivazione del provvedimento di diniego dell’accesso civico, tenendo conto che – ferma ogni altra valutazione circa l’esistenza di ulteriori limiti all’accesso civico richiamati dal soggetto controinteressato riferiti agli interessi economici e commerciali di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 33/2013 non sindacabili da questa Autorità – per le informazioni e i dati riferibili a società non è possibile invocare il limite della protezione dei dati personali previsto per l’accesso civico dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Comune di Tuscania, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

In Roma, 20 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione