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Ordinanza ingiunzione - 1 dicembre 2022 [9861988]

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[doc. web n. 9861988]

Ordinanza ingiunzione - 1 dicembre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 21 del 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO il verbale di accertamento redatto dalla Questura di Roma in data 20/04/2021 presso la ditta denominata “Gioielleria Caradonna” sita in XX, con cui è stata accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza, attivo e funzionante, a fronte del quale non risultava presente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

PREMESSO

1. L’accertamento della Questura di Roma.

Con nota pervenuta il 04/05/2021, la Questura di Roma, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, trasmetteva a questa Autorità copia del verbale inerente al controllo amministrativo, dalla stessa effettuato in data 20/04/2021, presso l’attività denominata “Gioielleria Caradonna” sita in XX, Via XX.

Nel corso dell’accertamento, veniva rilevata la presenza di un sistema di videosorveglianza, composto da tre telecamere, posizionate all’interno del locale e due posizionate all’esterno, tutte funzionanti e idonee alla rilevazione, alla registrazione e alla conservazione delle immagini.

A fronte del trattamento dei dati personali realizzato per mezzo del suddetto impianto, la cui titolarità è stata individuata in capo alla impresa individuale Caradonna Consuelo Giuseppe, veniva accertata l’assenza dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, in violazione delle disposizioni in materia di trattamento di dati personali.

L’Ufficio, sulla base degli accertamenti eseguiti di cui al predetto verbale, provvedeva a notificare, con nota del 10/09/2021 (prot. n. 45753) alla predetta Impresa l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 58, par. 2, e 83 del Regolamento, in conformità a quanto previsto dall’art. 166, comma 5, del Codice, in relazione alla violazione dell’art. 13 e dell’art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento.

La suddetta Impresa, nonostante fosse stata informata dall’Ufficio della possibilità di produrre scritti difensivi o documenti in relazione al procedimento sanzionatorio a suo carico, non ha fatto pervenire alcuna documentazione al riguardo. 

2. Il quadro giuridico del trattamento effettuato.

Posto che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza determina un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, del Regolamento, si rileva come tale trattamento debba essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell’art. 5 del Regolamento e, in particolare del principio di trasparenza che presuppone che “gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata”.

A tale scopo, quindi, con particolare riferimento ai trattamenti effettuati mediante impianti di videosorveglianza, occorre che il titolare del trattamento predisponga idonei cartelli informativi secondo le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 [1712680] (in tal senso anche le Faq in materia di videosorveglianza, pubblicate sul sito web dell’Autorità) affinché gli interessati siano resi “consapevoli del fatto che è in funzione un sistema di videosorveglianza”.

Analogamente le Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, al punto 7), specifica che “le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento stesso (primo livello) mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello)”. Nelle linee guida si prevede inoltre che “Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni”. Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all’altezza degli occhi) “per consentire all’interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario”.

3. L’esito dell’istruttoria e del procedimento sanzionatorio.

Sulla base del verbale di accertamento redatto della Questura di Roma, Divisione amministrativa e sociale, è emerso che l’impianto di videosorveglianza, installato presso la “Gioielleria Caradonna”, gestito dalla ditta Caradonna Consuelo Giuseppe, era attivo e funzionante e che era sprovvisto delle informative richieste dall’art. 13 del Regolamento.

Tale condotta si pone in contrasto con quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento, in base al quale il titolare del trattamento è tenuto a fornire all’interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento, nonché in violazione del principio generale di trasparenza del trattamento, di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) del medesimo Regolamento.

4. Ordinanza di ingiunzione.

Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell’art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l’adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18. legge 24 novembre 1981 n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dall’Impresa per mezzo dell’impianto di videosorveglianza, in assenza dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento. 

Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere “in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nel caso di specie, sono state tenute in considerazione le circostanze sotto riportate:

con riguardo alla natura, gravità e durata della violazione, è stata presa in considerazione la condotta del titolare del trattamento, nonché la responsabilità connessa all’inadempimento dell’obbligo di rendere l’informativa agli interessati;

l’assenza di precedenti specifici a carico della ditta relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

la circostanza che non vi è stata alcuna partecipazione e cooperazione con l’Autorità nel corso del procedimento con la conseguente impossibilità di verificare che siano stati adempiuti gli obblighi di legge.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.000,00 (duemila) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento.

In tale quadro, anche in considerazione della tipologia di violazione accertata, si ritiene che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato da D.I. Caradonna Consuelo Giuseppe, P.I. 07854311003, attraverso l’utilizzo del sistema di videosorveglianza installato presso la “Gioielleria Caradonna” sito in XX, XX nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento;

ORDINA

alla impresa individuale Caradonna Consuelo Giuseppe, P.I. 07854311003, di pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima impresa di:

conformare, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, il trattamento dei dati posto in essere alle disposizioni del Regolamento, con riferimento all’apposizione, laddove non vi abbia già provveduto, di idonei cartelli informativi della presenza delle telecamere;

pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981. Si rappresenta che ai sensi dell’art. 166, comma 8 del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato.

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Si dispone, inoltre, che siano comunicate le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento; l’eventuale mancato riscontro può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

In Roma, 1° dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei