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Provvedimento del 18 gennaio 2023 [9860513]

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[doc. web n. 9860513]

Provvedimento del 18 gennaio 2023

Registro dei provvedimenti
n. 18 del 18 gennaio 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO altresì il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3), di seguito “Regole deontologiche”;

RILEVATA la pubblicazione da parte del quotidiano online PalermoToday di un articolo dal titolo: “XX” reperibile al link https://... in cui si è data notizia, in maniera dettagliata, della patologia da cui risulta affetto XX (indicato anche con il noto alias da questi utilizzato di XX) e diffusa, a corredo dello stesso, copia integrale del referto di un esame di laboratorio estremamente dettagliato;

VISTO l’art. 137 del Codice, il quale stabilisce al comma 1, che i dati di cui all’art. 9 del Regolamento (“categorie particolari di dati personali” nei quali sono ricompresi “i dati relativi alla salute”) possono essere trattati anche senza il consenso dell’interessato purché nel rispetto delle Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice, nonché, al comma 3, che in caso di diffusione dei dati per finalità giornalistiche resta fermo il limite dell’“essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

VISTO in particolare l’art. 10 delle citate Regole deontologiche il quale prescrive che:

“1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

2. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.”

CONSIDERATO dunque che il Codice prevede, in termini generali, il citato principio dell’"essenzialità dell’informazione" quale canone di determinazione nella pubblicazione di dati personali in ambito giornalistico e che le Regole deontologiche, nel richiamare e specificare tale principio, hanno inteso garantire un maggiore rigore con riferimento alla raccolta e alla diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute di persone identificate o identificabili (artt. 5, 6 e 10);

RILEVATO che la diffusione dei dati relativi allo stato di malattia dell’interessato nei termini sopra richiamati risulta in contrasto con le menzionate disposizioni;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di disporre, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, in via d’urgenza, nei confronti di Citynews S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, la misura della limitazione provvisoria del trattamento, da ritenersi riferita all’ulteriore diffusione dei dati sanitari indicati nell’articolo in esame, ivi compresi quelli contenuti nel menzionato referto di laboratorio posto a corredo dello stesso, nonché di ogni altra analoga informazione riportata in altri eventuali articoli pubblicati sul medesimo sito;

RITENUTO necessario disporre la predetta limitazione con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, riservandosi ogni altra determinazione all’esito della definizione dell’istruttoria avviata sul caso;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura disposta dal Garante, trova applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice e le sanzioni amministrative previste dall’art. 83, par. 5, lette e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni del segretario generale;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento dispone, in via d’urgenza, nei confronti di Citynews S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, la misura della limitazione provvisoria del trattamento, da ritenersi riferita all’ulteriore diffusione dei dati sanitari indicati nell’articolo in esame, ivi compresi quelli contenuti nel referto di laboratorio posto a corredo dello stesso, nonché di ogni altra analoga informazione riportata in altri eventuali articoli pubblicati nel medesimo sito;

b) la predetta limitazione ha effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, con riserva di ogni altra determinazione all’esito della definizione dell’istruttoria avviata sul caso.

Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, invita il titolare del trattamento destinatario del provvedimento, altresì, entro 3 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto nel presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato.

Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell’art. 58 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 18 gennaio 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei