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Provvedimento del 16 giugno 2022 [9793921]

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[doc. web n. 9793921]

Provvedimento del 16 giugno 2022

Registro dei provvedimenti
n. 227 del 16 giugno 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 10 novembre 2021, con il quale il dott. XX, rappresentato dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, comprese le ricerche effettuate utilizzando anche le parole XX, XX e XX, di alcuni URL collegati a contenuti che riportavano ad una vicenda giudiziaria risalente al 2017 che lo aveva visto coinvolto come XX e che si era conclusa con un decreto di archiviazione, emesso nei suoi confronti dal XX, in data 20 febbraio 2019;

CONSIDERATO che nel reclamo è stato rappresentato in particolare che:

la vicenda giudiziaria aveva riguardato XX rispetto alla quale l’istante era risultato totalmente estraneo, tanto che il procedimento penale a suo carico si era concluso con il menzionato decreto di archiviazione;

nelle more delle indagini a carico dell’interessato erano stati pubblicati sui siti internet di diverse testate giornalistiche nazionali di primario livello, nonché su siti specializzati, in ragione della sua professione di XX, numerosi articoli relativi alla vicenda;

detti articoli avevano subito, grazie ai processi di indicizzazione automatica di Google Search, una rapida diffusione sul web, associando la ricerca al nome e cognome del reclamante;

all’esito dell’archiviazione l’interessato aveva richiesto alle diverse testate giornalistiche interessate e ai singoli siti internet coinvolti la cancellazione degli articoli (circa 50) e dei link di riferimento, ottenendo riscontro positivo dalla maggior parte di essi;

rispetto alle istanze rimaste senza esito, in considerazione del pregiudizio subito, l’interessato si era rivolto quindi, in prima battuta a Google Italy, in seguito, correttamente, a Google LLC, per richiedere la rimozione dai risultati di ricerca di diversi URL ancora presenti sul web;

a seguito del riscontro negativo da parte della società, motivato dall’asserita sussistenza di un interesse pubblico alla notizia in relazione alla vita professionale dell’interessato, quest’ultimo, con il reclamo rivolto all’Autorità, reiterava la propria richiesta di rimozione degli URL ancora reperibili, effettuando una ricerca a partire dal suo nome e cognome, includendo anche la combinazione con altre parole chiave  quali XX, XX e XX”, in quanto tutti riferibili a notizie relative a fatti avvenuti nel 2017 e ritenuti “obsoleti e non aggiornati”;

VISTA la nota del 6 dicembre, integrata in data 20 dicembre 2021, con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 7 gennaio 2022 con la quale Google LLC ha rilevato di poter aderire alla richiesta del reclamante, tenuto conto anche della nuova documentazione prodotta relativamente al menzionato decreto di archiviazione del XX ed in particolare:

di procedere al blocco di dieci degli URL indicati nel reclamo (elencati con i numeri da 1 a 10 della prima e della seconda pagina del riscontro fornito dalla società) dai risultati di ricerca collegati al nome del reclamante nelle versioni europee del motore di ricerca Google;

di non aver individuato, con riguardo all’URL https://... (identificato a pagina 2 del predetto riscontro), come peraltro già comunicato all’interessato, il nome di quest’ultimo all’interno della pagina collegata a detto URL e di avere pertanto adottato misure manuali per impedire il posizionamento della stessa tra i risultati associati al nominativo del reclamante nelle versioni europee del motore di ricerca Google;

di aver verificato, con riferimento agli altri cinque URL (elencati con i numeri da 1 a 5 della seconda pagina del riscontro fornito dalla società), che “le relative pagine web non risultano visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante”;

RILEVATO che con riguardo all’URL https://... (indicato a pagina 2 del riscontro fornito dalla società) che rimanda ad un articolo pubblicato dalla testata giornalistica e associazione culturale “Tuttoggi”, la società ha invece ritenuto di non procedere alla rimozione in quanto:

il relativo contenuto risulta essere recente e aggiornato agli sviluppi della vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’interessato;

in calce all’articolo, cui indirizza tale URL, è presente il richiamo ad un aggiornamento della notizia del 15 gennaio 2021 che dà atto del citato decreto di archiviazione e dell’estraneità del reclamante ai fatti narrati nell’articolo stesso;

tale contenuto è da ritenersi, proprio in quanto aggiornato, corretto, poiché fornisce una rappresentazione attuale del procedimento penale che ha visto coinvolto il reclamante;

sulla base delle stesse indicazioni contenute nelle Linee-guida del WP Art. 29, l’elemento di esattezza del dato rileva ai fini del bilanciamento tra oblio e interesse pubblico alla reperibilità della notizia, pertanto sarebbe inidonea la rimozione di un URL obiettivamente esatto in quanto aggiornato che esclude che il contenuto cui rimanda possa ingenerare “un’impressione inesatta, inadeguata o fuorviante” dell’interessato;

l’URL in oggetto ha natura giornalistica a conferma del permanente interesse pubblico alla notizia, sempre alla luce dei criteri indicati nelle menzionate Linee-guida;

RILEVATO che nessuna osservazione in replica è pervenuta dall’interessato cui la comunicazione di Google è stata pure indirizzata;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO, relativamente alle misure adottate da Google, che la società ha:

provveduto al blocco degli URL indicati con i numeri da 1 a 10 della prima e della seconda pagina del riscontro fornito dalla stessa;

adottato, non avendo individuato il nome del reclamante all’interno della pagina correlata all’URL https://... (indicato a pagina 2 del riscontro fornito), misure manuali idonee ad impedirne il posizionamento tra i risultati di ricerca associati al suo nominativo nelle versioni europee del motore di ricerca;

verificato, con riferimento agli altri cinque URL (elencati con i numeri da 1 a 5 della seconda pagina del riscontro fornito), che le relative pagine web non risultano visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dell’ulteriore URL indicato nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

l’unico URL https://..., oggetto del reclamo, che Google ha ritenuto di non dover rimuovere rinvia ad un articolo, edito nel 2017 dalla testata web “Tuttoggi” (“Giornale on line dell’Umbria”), che, seppure aggiornato nel 2021 con gli sviluppi della vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’interessato, non può ritenersi strettamente funzionale alle esigenze informative della collettività e tale da prevalere sul diritto dell’interessato alla tutela della propria sfera di riservatezza;

la definizione della vicenda giudiziaria con un provvedimento di archiviazione, a prescindere dal decorso del tempo, costituisce, alla luce dei più recenti orientamenti legislativi (cfr. l’art. 1 (comma 25) della legge 27 settembre 2021, n. 134), un idoneo presupposto per ottenere la richiesta deindicizzazione;

peraltro, dal risultato restituito dal motore di ricerca, in associazione al nome del reclamante, l’aggiornamento della notizia non emerge come prima evidenza;

sulla base delle stesse Linee-guida del WP Art. 29 (cfr. punti 5 e 8) il contenuto contestato appare idoneo a causare un pregiudizio alla vita personale e professionale del reclamante, proprio in quanto la perdurante reperibilità dello stesso non può dirsi sorretta da preminenti ragioni di interesse pubblico;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione dell’URL https://... e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento

a) prende atto di quanto dichiarato da Google in ordine:

al blocco degli URL indicati con i numeri da 1 a 10 della prima e della seconda pagina del riscontro fornito dalla società;

alla circostanza di non aver individuato il nome del reclamante all’interno della pagina correlata all’URL https://...l (indicato alla pagina 2 del riscontro fornito dalla società) e di aver pertanto provveduto all’adozione di misure manuali idonee ad impedirne il posizionamento tra i risultati di ricerca associati al suo nominativo nelle versioni europee del motore di ricerca;

alla circostanza che, dalle verifiche dalla stessa effettuate con riferimento agli altri cinque URL (elencati con i numeri da 1 a 5 della seconda pagina del riscontro fornito), le relative pagine web non risultano visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante;

b) ritiene pertanto che, alla luce di tali dichiarazioni, non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

c) dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione dell’URL https://... e per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

d) dispone, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 16 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei