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Provvedimento del 9 giugno 2022 [9789934]

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[doc. web n. 9789934]

Provvedimento del 9 giugno 2022

Registro dei provvedimenti
n. 217 del 9 giugno 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 22 luglio 2021 con il quale XX, rappresentato dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC, in qualità di gestore dell’omonimo motore di ricerca, di procedere alla rimozione dell’URL http://.., in quanto reperibile in associazione alla chiave di ricerca “XX”, e di cancellare le previsioni di ricerca “XX” e “XX” nella funzione di completamento automatico di ricerche effettuate in associazione al proprio nominativo anche in collegamento con il titolo professionale;

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare, rilevato:

che nel 2018, all’interno del programma televisivo “XX”, veniva mandato in onda un servizio “avente per protagonista [il medesimo] e riguardante un suo presunto inopportuno comportamento professionale”;

che successivamente alla messa in onda del servizio, ritenuto lesivo della propria reputazione, è stato chiesto un provvedimento d’urgenza al Tribunale competente al fine di ottenerne la cancellazione, istanza alla quale ha fatto seguito la spontanea rimozione di esso da parte dell’editore; 

che, per limitare il danno derivante dalla diffusione di tale contenuto tramite il motore di ricerca Google, si è attivato per chiedere la cancellazione delle copie del video pubblicate da altri siti web, ma che, nonostante l’avvenuta rimozione dell’originale e dei duplicati, nel 2020 si è avveduto del fatto che i predetti motori di ricerca avevano inserito, “nella funzione denominata “completamento automatico”, il termine “XX” per le ricerche correlate al suo nominativo”;

di aver pertanto provveduto a contattare Google LLC, in qualità di gestore del sopra citato motore di ricerca, per chiedere la rimozione dei “termini “XX” dalla funzione denominata “completamento automatico/previsione di ricerca” per le ricerche correlate al suo nominativo” e che la società ha accolto le richieste;

che nel mese di gennaio 2021 si accorgeva che nei risultati di ricerca di Google venivano indicizzate, in associazione al proprio nominativo, alcune pagine web relative a servizi televisivi del programma “XX” che riguardavano altre persone e che, per limitare gli effetti negativi derivanti dal collegamento con contenuti inopportuni e non pertinenti, ha chiesto al predetto gestore la rimozione delle ricerche indesiderate, ma di non aver ottenuto un riscontro positivo;

di aver rilevato, nel mese di febbraio 2021, che il motore di ricerca di Google aveva nuovamente pubblicato il termine “XX” nella funzione di “completamento automatico/previsione di ricerca” per le ricerche correlate al proprio nominativo e di aver pertanto avanzato al gestore ulteriori richieste che tuttavia, a differenza delle precedenti, non hanno condotto alla rimozione nonostante non fossero più reperibili risultati di ricerca corrispondenti a tale specifico suggerimento;

il perdurare del trattamento dei propri dati personali in associazione alla chiave di ricerca XX, nonostante l’avvenuta cancellazione del servizio televisivo originario, nonché di tutte le copie pubblicate da altri siti, determina un grave pregiudizio alla propria reputazione personale e professionale in quanto non rispondente alla situazione attuale;

VISTA la nota del 30 settembre 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto a Google LLC di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 11 novembre 2021 con la quale Google ha rappresentato che:

con riferimento alla richiesta di rimozione dell’URL http://..., la relativa pagina non contiene il nome dell’interessato e di aver pertanto provveduto ad adottare misure manuali per impedirne il posizionamento in risposta alle query relative al predetto nominativo;

con riguardo alla richiesta di rimozione delle parole “XX” e “XX” dalle previsioni di ricerca asseritamente associate dal servizio Autocomplete ad alcune chiavi di ricerca indicate dall’interessato, la documentazione prodotta da quest’ultimo non corrisponde “al riscontro realmente trasmesso da Google LLC all’avv. XX in data 24 luglio 2020” in quanto, sebbene detto documento riporti il numero identificativo della richiesta originariamente inviata a Google, nonché il giorno e l’ora della risposta fornita al reclamante, risultano diversi “sia il contenuto del riscontro che l’indirizzo mail a cui lo stesso è stato inviato”;

il riscontro fornito al reclamante, inviato all’indirizzo e-mail XX, riguardava la sola “previsione di ricerca “XX”” richiesta dal medesimo e della quale veniva confermata la rimozione, rilevando che invece il documento depositato unitamente all’atto di reclamo recava termini di ricerca ulteriori rispetto a quelli effettivamente richiesti ed indicava, quale recapito del destinatario della comunicazione, l’indirizzo e-mail XX;

la gravità della condotta posta in essere dall’interessato è evidente in quanto diretta a riportare in maniera distorta la realtà dei fatti rendendo dichiarazioni false innanzi al Garante;

nel merito, la previsione di ricerca “XX” è stata già rimossa e che pertanto la parola “XX” non è associata dal servizio Autocomplete al nome del reclamante, precisando con riguardo alle altre chiavi di ricerca indicate dal medesimo – nello specifico, “XX”, XX”, “XX, “XX”, "X”,  “XX”, “XX”, “XX”, “XX” – che le parole “XX” e “XX” non sono mostrate tra le previsioni di ricerca ad esse associate contestandosi quanto eccepito dall’interessato che ha a tal fine prodotto screenshot privi di qualsiasi riferimento temporale;

con riguardo infine alla richiesta di rimozione delle parole “XX” e “XX” dalle previsioni di ricerca asseritamente associate dal servizio Autocomplete alla chiave di ricerca “XX”, di aver provveduto nel senso richiesto dall’interessato – pur precisando “che (…) non è mai stata oggetto delle richieste di rimozione avversarie, sebbene XX abbia creato ad arte il documento n. 2 nel tentativo di convincere codesta Autorità e Google LLC del contrario” – e di non poter invece adottare alcun provvedimento con riguardo alla previsione “XX” che non risulta essere associata alla chiave di ricerca “XX”;

VISTA la nota del 16 novembre 2021 con la quale l’interessato ha rilevato:

l’infondatezza delle deduzioni avversarie riguardanti l’asserita non rispondenza al vero dei contenuti della documentazione inviata in allegato al reclamo, eccependo che la richiesta di rimozione alla quale fa riferimento Google (datata 24 luglio 2020 e riportante il numero XX) “veniva inoltrata, in nome e per conto del reclamante, dal dott. XX, suo consulente informatico, il quale riceveva relativo riscontro da parte di Google presso il proprio indirizzo di posta XX”;

che quest’ultimo ha poi inoltrato tale nota di riscontro al difensore XX presso l’indirizzo mail XX, che il medesimo produceva la predetta nota unitamente al reclamo “omettendo però di riportare l’indirizzo email del dr. XX per ragioni di riservatezza” e che pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da Google, quest’ultimo indirizzo email è l’unica parte che non compare nella nota di riscontro citata;

che, nel merito, le richieste formulate a Google non riguardavano, come da quest’ultima sostenuto, la sola chiave di ricerca “XX”, ma anche le ulteriori chiavi di ricerca indicate nel reclamo, circostanza quest’ultima che emergerebbe dallo stesso riscontro fornito dal titolare nel corso del procedimento nel quale ha affermato che “le ricerche “XX” e “XX” sono tra quelle “per cui Google LLC ha già provveduto alla rimozione” e “non sono mostrate tra le previsioni di ricerca ad esse associate””;

che la nota di riscontro prodotta da Google non riporta gli estremi identificativi dell’estensore non consentendo di far valere i propri diritti rispetto alle accuse mosse al proprio difensore ed ha chiesto all’Autorità di ordinare alla società la comunicazione di detto nominativo;

di prendere atto delle misure adottate da Google per impedire il posizionamento della pagina collegata all’URL http://... in corrispondenza di ricerche effettuate con il proprio nominativo, nonché di quelle adottate per rimuovere la parola “XX” dalle previsioni associate alla chiave di ricerca “XX” nella funzione di autocompletamento;

con riguardo all’asserita mancata presentazione, dedotta da Google, di istanze aventi ad oggetto la richiesta di rimozione delle parole “XX” e “XX” dalle previsioni di ricerca associate dal servizio Autocomplete ad ulteriori chiavi di ricerca contenenti il proprio nominativo, di aver presentato la relativa istanza in diverse occasioni e di non avere mai ricevuto riscontro da parte del titolare del trattamento neppure in ordine all’avvenuta ricezione e contestando la rispondenza della condotta tenuta da Google agli obblighi imposti dall’art. 12 del Regolamento;

che, contrariamente a quanto affermato da Google, la parola “XX”, alla data del riscontro fornito dalla società, è mostrata tra le previsioni di ricerca associate ad “XX” e “XX”, allegando a conferma alcuni screenshot;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi  trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO, in via preliminare, che:

nel corso del procedimento, Google LLC ha contestato di aver ricevuto da parte dell’interessato interpelli anteriori alla presentazione del reclamo volti a richiedere la rimozione della parola “XX” e “XX” dalle previsioni associate dal servizio Autocomplete ai criteri di ricerca “XX”, XX”, “XX”, “XX”, “XX”, “XX”, “XX”, “XX”, “XX” e “XX”;

il medesimo titolare ha inoltre eccepito, con riferimento al riscontro fornito all’interessato il 24 luglio 2020, la non corrispondenza tra il documento depositato unitamente all’atto di reclamo e la comunicazione realmente inviata all’interessato dalla società – fornendo un estratto di quest’ultima da cui si evince l’avvenuta adesione di Google limitatamente alla chiave di ricerca “XX” e non invece agli ulteriori termini indicati nel documento presentato dal reclamante – e la non coincidenza dell’indirizzo e-mail del destinatario della stessa;

l’alterazione documentale è stata parzialmente confermata dall’XX motivando le differenze, da lui limitate alla sola sostituzione dell’indirizzo e-mail del destinatario della mail di riscontro di Google, con l’esigenza di salvaguardare la riservatezza di soggetti terzi e confermando, quanto al contenuto, la coincidenza tra le due comunicazioni che, tuttavia, non sembra emergere ictu oculi sulla base di un raffronto tra di stesse;

in ogni caso, con riguardo al merito delle istanze delle quali è stata contestata l’intervenuta preventiva interlocuzione, Google ha comunicato di aver aderito spontaneamente alla richiesta di rimozione della parola “XX” dalle previsioni associate alla chiave di ricerca “XX” nella funzione di autocompletamento, rilevando, con riguardo agli altri criteri di ricerca indicati, che le parole “XX” e “XX” non sono mostrate tra le previsioni di ricerca ad esse associate, né gli screenshot allegati dall’interessato alla memoria del 16 novembre 2021 risultano idonei a dare evidenza del contrario posto che l’unica associazione in essi visibile (XX) è quella che la società ha comunicato di aver rimosso, circostanza confermata dallo stesso reclamante il quale ha invece contestato quanto affermato dal gestore  in ordine alla non visibilità delle restanti associazioni;

i profili di contestazione emersi nel corso del procedimento relativamente alla genuinità dei documenti prodotti dall’interessato, unitamente al fatto che il medesimo non ha in altro modo dimostrato l’interlocuzione che sarebbe intervenuta con il gestore del motore di ricerca relativamente alle istanze riportate nel reclamo ulteriori rispetto a quelle confermate da Google – salvo dedurre, in termini generici, di aver inoltrato a più riprese varie richieste alle quali non avrebbe fatto seguito alcun riscontro da parte del titolare del trattamento – inducono a limitare l’ambito oggettivo di valutazione del reclamo alle sole richieste che, incontestabilmente, hanno formato oggetto di interpello preventivo;

PRESO ATTO, pertanto, con riguardo a tali ultime, di quanto dichiarato da Google LLC in ordine:

all’avvenuta rimozione, anteriormente alla proposizione del reclamo, del termine “XX” in associazione al criterio di ricerca “XX”;

all’adozione di misure idonee ad impedire il posizionamento della pagina collegata all’URL http://... in corrispondenza di ricerche effettuate con il nominativo del medesimo;

RITENUTO, con riguardo alle sopra indicate richieste, che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, tenuto conto dell’opportunità di limitare l’oggetto del reclamo alle circostanze incontestate tra le parti nei termini di cui in motivazione, prende atto di quanto dichiarato da Google LLC in ordine:

all’avvenuta rimozione, anteriormente alla proposizione del reclamo, del termine “XX” in associazione al criterio di ricerca “XX”;

all’adozione di misure idonee ad impedire il posizionamento della pagina collegata all’URL http://... in corrispondenza di ricerche effettuate con il nominativo del medesimo;
e ritXX pertanto che, allo stato, non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 9 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei