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Parere sui documenti integrativi dello schema di decreto di cui all’articolo 1, comma 491 della legge del 28 dicembre 2018 n. 145, recante le procedure per l’istituzione della piattaforma unica nazionale informatica per il rilascio del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) - 28 aprile 2022 [9774890]

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[doc. web n. 9774890]

Parere sui documenti integrativi dello schema di decreto di cui all’articolo 1, comma 491 della legge del 28 dicembre 2018 n. 145, recante le procedure per l’istituzione della piattaforma unica nazionale informatica per il rilascio del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) - 28 aprile 2022

Registro dei provvedimenti
n. 143 del 28 aprile 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”, e, in particolare, gli articoli 188 e 226;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e, in particolare, l’articolo 381;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e, in particolare, l’articolo 24;

VISTO l’articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, come modificato dall’articolo 29, comma 2, lettere a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” che, al fine di agevolare la mobilità sull'intero territorio nazionale delle persone titolari di Contrassegno Unificato Disabili Europeo, ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (di seguito, MIMS), il Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità, destinato all'istituzione di una piattaforma unica nazionale informatica (di seguito, Piattaforma), nell'ambito dell'archivio nazionale dei veicoli previsto dall'articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni, rilasciati ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO altresì l’articolo 1, comma 491, della predetta legge n. 145 del 2018, il quale prevede che, con decreto del MIMS, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati personali sono definite le procedure per l'istituzione della Piattaforma, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, previsti dagli articoli 5 e 9, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento (UE) n. 679/2016, e dagli articoli 2-sexies e 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del medesimo Codice;

CONSIDERATO che lo scopo della Piattaforma è la gestione centralizzata del codice univoco associato ai numeri di targa di veicoli adibiti al servizio di persona con disabilità;

VISTO il provvedimento n. 143 del 15 aprile 2021, con il quale il Garante ha espresso parere favorevole sul predetto schema di decreto di cui all’articolo 1, comma 491 della legge del 28 dicembre 2018 n. 145, a condizione che il medesimo fosse integrato da un documento che disciplinasse puntualmente tutti gli elementi richiesti dagli artt. 6, par. 3, e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento, nonché dall’art. 2-sexies, par. 1, del Codice e dalla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, redatta ai sensi dell’art. 35 del Regolamento;

CONSIDERATO che il Garante si è riservato di adottare gli ulteriori atti e valutazioni di competenza, incluse eventuali specifiche misure di garanzia, ai sensi dell’art. 9, par. 4, del Regolamento e dell’art. 2-septies, comma 4, lett. a) del Codice, all’esito dell’esame della documentazione integrativa del decreto, sopra indicata;

VISTA la nota del XX, con cui il MIMS ha trasmesso al Garante un documento contenente la “Proposta di semplificazione delle modalità operative per l’istituzione della “Piattaforma unica nazionale informatica per il rilascio del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE)” finalizzata alla riduzione del rischio per i diritti e le libertà degli interessati al trattamento dei dati personali”, contenente la disciplina dettagliata di tutti gli elementi previsti dagli artt. 6, par. 3, e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2016/679, nonché dall’art. 2-sexies, par. 1, del Codice, nonché la nota del XX, con cui è stata trasmessa un nuova versione del documento contenente la predetta “Proposta di semplificazione”, nonché la valutazione di impatto sulla protezione dei dati di cui all’art. 35 Regolamento (UE) 2016/679;

CONSIDERATO che, rispetto alla soluzione tecnica, già positivamente valutata dall’Autorità con il provvedimento n. 143 del 15 aprile 2021, nell’ottica di ridurre ulteriormente i rischi per i diritti e le libertà degli interessati, di semplificare gli adempimenti e di minimizzare i flussi di dati tra i vari titolari del trattamento, viene proposto un modello semplificato della Piattaforma che prevede, tra l’altro, che gli unici dati trattati siano:

• il Codice Comune, che indica il Comune che ha emesso il CUDE;

• la data di rilascio e la data di scadenza del CUDE;

• il/i numero/i di targa associato/i al CUDE, secondo l’ordine indicato dall’interessato;

• il Codice Univoco associato al numero del CUDE, costituito da un codice generato automaticamente e casualmente dalla Piattaforma.
e che, gli unici soggetti abilitati ad accedere alla Piattaforma siano:

• il titolare del contrassegno che può indicare, modificare o cancellare la targa associata al contrassegno abilitata al transito o alla sosta nelle aree riservate;

• il personale autorizzato del Comune, anche per il tramite di un Ente Aggregatore (in qualità di responsabile del trattamento) che provvede a inserire i dati nella Piattaforma e a gestire il rinnovo, la revoca e la sospensione del CUDE;

• il personale autorizzato delle Forze di Polizia per verificare se la targa di un veicolo, che ha avuto accesso alle aree ZTL o in sosta presso gli stalli dedicati ai disabili, sia associata a un contrassegno valido;

TENUTO CONTO che la Piattaforma, oltre a non prevedere la raccolta di dati riferibili al titolare/beneficiario del contrassegno, non acquisisce neppure il codice alfanumerico identificativo del CUDE (“numero CUDE”)

CONSIDERATO, altresì, dei ridotti rischi inerenti all’integrità e alla riservatezza dei dati memorizzati nella Piattaforma conseguenti all’adozione di misure tecniche e organizzative quali l’accesso selettivo alle informazioni da parte degli operatori autorizzati dei Comuni e dei cd. Enti aggregatori, nonché delle Forze di Polizia in relazione ai rispettivi compiti previsti, il tracciamento degli accessi e delle operazioni effettuate, la ricerca da parte del beneficiario/titolare del contrassegno delle targhe associate tramite l’inserimento del Codice Univoco unitamente all’indicazione del Comune di emissione;

CONSIDERATO che la soluzione tecnica proposta ha tenuto conto di alcune indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante nel corso delle interlocuzioni intercorse, riguardanti, in particolare:

• il ruolo assunto dai vari soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali (MIMS, Comuni, Enti aggregatori);

• le funzionalità rese disponibili dalla Piattaforma per i diversi soggetti abilitati ad accedere per lo svolgimento delle attività di competenza (MIMS, Comuni, titolari/beneficiari dei contrassegni, operatori delle Forze di Polizia, etc.);

• i profili di autorizzazione delle diverse categorie di soggetti con particolare riguardo agli operatori degli uffici comunali o dell’Ente Aggregatore e alle funzionalità che consentono di visualizzare le operazioni effettuate dagli stessi;

• le modalità per rendere l’informativa agli interessati;

• le modalità di esercizio dei diritti degli interessati;

• i tempi di conservazione dei dati;

• la “non obbligatorietà” dell’adesione alla Piattaforma, atteso che il titolare del CUDE ha la facoltà di richiedere l’adesione qualora abbia la necessità di spostarsi sul territorio nazionale, al di fuori del proprio Comune, e di usufruire dei servizi messi a disposizione dalla piattaforma;

• le misure tecniche e organizzative adottate;

• la robustezza delle procedure di autenticazione degli utenti (cittadini e operatori);

RILEVATO che la valutazione di impatto trasmessa dal Ministero con la nota del XX, reputa che il rischio residuo, dopo l’adozione delle misure tecniche e organizzative adottate per mitigare i rischi presentati dal trattamento, sia complessivamente “accettabile”;

CONSIDERATO che con il provvedimento n. 143 del 15 aprile 2021, il Garante si era riservato di adottare gli ulteriori atti e valutazioni di competenza - incluse eventuali specifiche misure di garanzia, ai sensi dell’art. 9, par. 4, del Regolamento e dell’art. 2-septies, comma 4, lett. a) del Codice -  all’esito dell’esame della documentazione integrativa del decreto, l’Autorità prende atto del complesso delle misure di garanzia sopra descritte, ritenute appropriate per tutelare i diritti e gli interessi delle persone fisiche titolari/beneficiari dei contrassegni; ciò, con particolare riferimento alla proposta di un modello ulteriormente semplificato della Piattaforma sopra descritto, nonché delle misure tecniche e organizzative adottate a tutela dell’integrità e riservatezza dei dati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 58, par. 3, lett. b, del Regolamento, esprime parere favorevole sul documento contenente la “Proposta di semplificazione delle modalità operative per l’istituzione della “Piattaforma unica nazionale informatica per il rilascio del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE)” finalizzata alla riduzione del rischio per i diritti e le libertà degli interessati al trattamento dei dati personali”, contenente la disciplina dettagliata degli  elementi previsti dagli artt. 6, par. 3, e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2016/679, nonché dall’art. 2-sexies, par. 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali e sulla la valutazione di impatto sulla protezione dei dati di cui all’art. 35 Regolamento (UE) 2016/679, integrative dello schema di decreto di cui all’articolo 1, comma 491 della legge del 28 dicembre 2018 n. 145 recante le procedure per l’istituzione della piattaforma unica nazionale informatica per il rilascio del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE).

Roma, 28 aprile 2022

IL VICEPRESIDENTE
Cerrina Feroni

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei