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Provvedimento del 7 aprile 2022 [9768456]

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[doc. web n. 9768456]

Provvedimento del 7 aprile 2022

Registro dei provvedimenti
n. 128 del 7 aprile 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 3 giugno 2021 con il quale XX, rappresentata dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di URL collegati ad alcuni articoli giornalistici contenenti il riferimento a presunti episodi di cattiva gestione delle risorse pubbliche da parte dell’ente presso il quale svolge la propria attività e rispetto ai quali la medesima non ha avuto alcuna responsabilità, come dimostrato dall’assenza di procedimenti a proprio carico;

CONSIDERATO che l’interessata ha, in particolare, rilevato:

il pregiudizio subìto dalla propria reputazione personale e professionale per effetto della associazione del proprio nominativo alle vicende narrate negli articoli reperibili tramite gli URL indicati nel reclamo e nei quali è citata solo in quanto dipendente dell’XX, alla quale le predette vicende si riferiscono, nonché a causa della XX al quale erano stati attribuiti incarichi di consulenza all’interno dell’XX;

i fatti riportati negli articoli, e “suggestivamente accostati” alla medesima, sono risalenti a circa dieci anni prima e non l’hanno mai coinvolta in termini di responsabilità, come desumibile anche dal fatto che nell’ambito dei contenuti segnalati non le è attribuita “alcuna condotta irregolare o penalmente rilevante meritevole di essere segnalata, anche al tempo, all’attenzione delle cronache”;

che, tuttavia, il tenore degli articoli contestati è tale da far insorgere nel lettore l’idea che il posto di lavoro che ricopre nell’ente menzionato all’interno di essi le sarebbe stato assegnato “per questioni di mero “nepotismo” grazie all’XX e che avrebbe commesso qualche illecito o comunque fruito di indebiti vantaggi e che, in ogni caso, opererebbe in situazione di palese conflitto di interesse”;

di non rivestire alcun ruolo nella vita pubblica tale per il quale possa ritenersi sussistente un interesse della collettività ad avere conoscenza di tali informazioni, né tale interesse è stato altrimenti dimostrato dal titolare del trattamento;

gli articoli reperibili attraverso gli URL oggetto di richiesta di rimozione, oltre ad essere risalenti nel tempo, riguardano ricostruzioni parziali e riferite a soggetti diversi dalla reclamante – il principale dei quali risulta peraltro essere stato assolto nel XX per insussistenza del fatto – con riferimento a vicende che non hanno portato ad alcun coinvolgimento della medesima;

VISTA la nota del 23 giugno 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste della reclamante;

VISTA la nota del 13 luglio 2021 con la quale Google LLC ha rilevato:

preliminarmente, che il reclamo è inammissibile in quanto esclusivamente basato sulla tutela della reputazione, dell'onore e dell'immagine della reclamante, piuttosto che sulla tutela dei suoi dati personali, tenuto conto che la medesima “pone a fondamento della richiesta l'asserito carattere diffamatorio degli articoli oggetto di reclamo” la valutazione del quale spetta all’autorità giudiziaria;

di non poter comunque aderire alla richiesta dell’interessata trattandosi di articoli relativi ad una vicenda rilevante riferita a presunti episodi di mala gestione della cosa pubblica che hanno interessato un ente del quale la medesima è ancora oggi dipendente anche se, a partire dal XX, con un incarico diverso;

l’interessata è nominata all’interno dei predetti articoli in quanto sarebbe “stata coinvolta in un giro di nomine poco trasparenti da parte dell’XX in presunto conflitto d’interesse con alcuni incarichi conferitigli”;

i contenuti contestati, uno dei quali è stato pubblicato in epoca recente, sono di interesse pubblico in quanto connessi a vicende relative alla vita professionale dell’interessata;

VISTA la nota del 29 luglio 2021 con la quale l’interessata ha ribadito le proprie richieste ed ha rilevato che:

il reclamo non si limita a lamentare la diffamatorietà del contenuto degli articoli contestati, ma mira invece a dimostrare “l’inadeguatezza, la non pertinenza ovvero l’eccessività del trattamento operato dal motore di ricerca in rapporto alle finalità per le quali a suo tempo i [propri] dati (…) sono stati trattati”;

il titolare del trattamento giustifica la permanenza degli URL indicati in quanto il contenuto reperibile attraverso di essi sarebbe attinente alla propria vita professionale, quando in realtà tali articoli nulla dicono in merito e riferiscono principalmente di vicende riguardanti altre persone;

all’epoca della pubblicazione originaria delle notizie ricopriva un incarico diverso da quello rivestito attualmente ed al quale Google ha fatto invece riferimento;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi  trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

le informazioni contenute negli articoli reperibili tramite gli URL dei quali è chiesta la rimozione riguardano vicende che, sia pur riferibili all’ente presso il quale la reclamante presta tuttora la propria attività, hanno coinvolto principalmente soggetti diversi dalla medesima;

quest’ultima viene citata all’interno dei predetti articoli essenzialmente in virtù del rapporto esistente con XX, parimenti citato in considerazione degli incarichi di consulenza svolti a favore dell’XX;  

l’interrogazione parlamentare reperibile tramite uno degli URL oggetto di richiesta, peraltro  risalente al XX, ha preso spunto da una vicenda diversa, relativa ad XX al quale partecipava XX, e mirava ad indagare in ordine ai ritardi verificatisi nell’esecuzione di esso ed in merito ai rapporti tra XX;

non risultano pertanto presenti informazioni riferibili all’interessata tali da ritenersi rispondenti ad un interesse pubblico prevalente sui diritti esercitati dalla medesima, tenendosi anche conto del tempo decorso – e ciò anche con riguardo all’articolo di più recente pubblicazione che si limita a riprodurre il testo di quello pubblicato dieci anni prima collegandolo a considerazioni che nulla aggiungono in termini di novità – ed alla sopraggiunta parziale inesattezza delle stesse dovuta al mutato stato civile della signora XX;

la perdurante reperibilità in rete di tali articoli in associazione al nominativo dell’interessata risulta pertanto idonea a creare un impatto sproporzionato sulla sfera giuridica della medesima (cfr. punto 8 parte II delle Linee guida) che non appare allo stato attuale bilanciato da un interesse del pubblico a reperire le predette informazioni nell’ambito di ricerche che la riguardino;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta XX discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento;

a) dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli ulteriori URL indicati nell’atto di reclamo e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell'interessata nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 7 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei