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Parere sullo schema di decreto recante disciplina del contributo economico a fondo perduto e del credito d’imposta volti a promuovere il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili nelle zone economiche ambientali - 13 gennaio 2022 [9740759]

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[doc. web n. 9740759]

Parere sullo schema di decreto recante disciplina del contributo economico a fondo perduto e del credito d’imposta volti a promuovere il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili nelle zone economiche ambientali - 13 gennaio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 4 del 13 gennaio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO l’art. 1, commi 760-766, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede, in particolare, che:

- sia riconosciuto un contributo economico a fondo perduto e un credito d’imposta volti a promuovere il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili nelle c.d. zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro per il contributo economico a fondo perduto e di 5 milioni di euro per il credito d’imposta, per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (commi 760-764);

- tale riconoscimento sia effettuato nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui ai regolamenti (UE) 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014 della Commissione relativi agli aiuti de minimis (comma 765);

- “Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi da 760 a 765” (comma 766);

VISTA la richiesta di parere pervenuta in data 29 ottobre 2021, come integrata e modificata in data 24 dicembre 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha sottoposto all’Autorità lo schema di decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante la disciplina del contributo economico a fondo perduto e del credito d’imposta volti a promuovere il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili nelle zone economiche ambientali, ai sensi del citato art. 1, comma 766, della l. 178/2020, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria;

RILEVATO che il suddetto schema di decreto stabilisce, in particolare:

- i soggetti attuatori di cui il richiamato Ministero si avvale per l’attuazione della misura, individuandoli in (art. 2): SOGEI S.p.A., per lo sviluppo e la gestione dell’applicazione web, le attività di istruttoria delle istanze concernenti il contributo economico a fondo perduto e il credito d’imposta e la definizione dei relativi importi; CONSAP S.p.A., per la gestione dell’erogazione del contributo economico a fondo perduto, gli adempimenti connessi e le relative attività di controllo;

- i beneficiari, i requisiti di ammissibilità e l’importo del contributo economico a fondo perduto (artt. 3 e 4);

- le modalità di accesso al contributo economico a fondo perduto, e della sua conseguente erogazione, specificando che la domanda di concessione avviene mediante un’apposita applicazione web del Ministero della transizione ecologica, ove i richiedenti, identificati ai sensi dell’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, CAD), dichiarano il possesso dei requisiti richiesti, e demandando al relativo bando, pubblicato sul sito web del medesimo Ministero, la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle istanze nonché le modalità di attestazione del possesso dei requisiti (artt. 5 e 6);

- i poteri di controllo in capo al Ministero, effettuati a campione avvalendosi, sulla base di un’apposita convenzione, della Guardia di finanza, nonché di adozione dei provvedimenti conseguenti all’accertamento di contributi non spettanti (art. 7);

- i casi di riconoscimento, l’importo, le modalità per l’effettuazione della richiesta e l’utilizzo del credito d’imposta, nonché i successivi controlli e le eventuali procedure di recupero in caso di fruizione illegittima (artt. 8, 9 e 10);

- l’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza derivanti dalla disciplina europea sul regime degli aiuti c.d. de minimis, con particolare riferimento al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115 (art. 11);

- il ruolo di titolare del trattamento in capo al Ministero della transizione ecologica e di responsabili del trattamento in capo ai soggetti attuatori, con i quali viene stipulato un contratto o atto giuridico, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, che disciplini le modalità ed i tempi della gestione e conservazione dei dati personali, gli obblighi e le responsabilità reciproche fra il titolare e i responsabili del trattamento nonché le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti e dei dati (art. 12);

CONSIDERATO che la versione dello schema di decreto in esame tiene conto delle osservazioni fornite dall’Ufficio nel corso delle interlocuzioni informali intercorse al fine di rendere conforme i trattamenti ivi disciplinati alla normativa in materia di protezione dei dati personali, che riguardano, nello specifico:

- l’adozione delle misure tecniche ed organizzative e delle modalità di attuazione analoghe a quelle previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica del 27 settembre 2021 relativo all’erogazione del bonus idrico, la cui piattaforma viene parzialmente utilizzata anche per l’erogazione del contributo in esame (premesse dello schema) – su cui il Garante aveva espresso parere favorevole con provvedimento n. 333 del 16 settembre 2021 (reperibile su www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9713770) – nell’ambito di un’apposita applicazione web del Ministero della transizione ecologica ove i richiedenti, previa identificazione ai sensi dell’articolo 64 del CAD, presentano la domanda di concessione del contributo, nonché il rispetto dei principi di trasparenza, minimizzazione dei dati e integrità e riservatezza nella definizione della disciplina all’interno dei bandi (art. 5 dello schema);

- il rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e integrità e riservatezza sia nella trasmissione alla Guardia di finanza, da parte dei soggetti attuatori, dei dati e delle informazioni necessari per lo svolgimento dell’attività di controllo (art. 7, comma 2, dello schema), che nella trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte del Ministero, dell'elenco dei soggetti beneficiari ammessi a fruire dell'agevolazione e dell'importo del credito concesso, nonché delle eventuali variazioni e revoche (art. 9, comma 2, dello schema);

- l’applicazione della disciplina normativa concernente il Registro nazionale degli aiuti di Stato con riferimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsto (cfr. art. 52 della l. 234/2012 e reg. 115/2017), prevedendo che la pubblicazione sul sito web dell’elenco dei beneficiari del contributo economico – che, peraltro, non sempre riguarda persone fisiche – sia limitato, per ciascuno, a quelli necessari all’assolvimento dei medesimi obblighi (e cioè denominazione, importo richiesto e importo concesso), nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 11 dello schema);

- l’adozione delle misure necessarie perché il Ministero della transizione ecologica, quale titolare del trattamento e limitatamente alla sola realizzazione dei compiti attinenti all’attribuzione del contributo economico a fondo perduto e del credito d’imposta, assicuri il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di minimizzazione dei dati e integrità e riservatezza, nonché la conservazione dei dati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività connesse all’attuazione del decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi (art. 12 dello schema);

RITENUTO, alla luce di quanto osservato, che lo schema di decreto in esame non presenta criticità in ordine ai profili di protezione dei dati personali;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante disciplina del contributo economico a fondo perduto e del credito d’imposta volti a promuovere il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili nelle zone economiche ambientali, ai sensi dell’ art. 1, comma 766, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Roma, 13 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei