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Parere sullo schema di protocollo di intesa tra Istituto nazionale di statistica e Acquirente Unico S.p.a per la regolamentazione dell’acquisizione da parte di Istat dei dati sui consumi di energia elettrica e gas - 16 dicembre 2021 [9738899]

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[doc. web n. 9738899]

Parere sullo schema di protocollo di intesa tra Istituto nazionale di statistica e Acquirente Unico S.p.a per la regolamentazione dell’acquisizione da parte di Istat dei dati sui consumi di energia elettrica e gas - 16 dicembre 2021

Registro dei provvedimenti
n. 434 del 16 dicembre 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia, l’avv. Guido Scorza, componenti e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE” (di seguito “Codice”);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” che attribuisce all’Istat il compito di realizzare diversi censimenti, tra cui il “censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane” -di seguito censimento permanente- (art. 1, comma 227, lett. a));

VISTO l’art. 1, comma 228 della richiamata legge di bilancio che dispone che “I censimenti permanenti sono basati sull'utilizzo integrato di fonti amministrative e di altre fonti di dati utili a fini censuari e sullo svolgimento di rilevazioni periodiche. Ai fini dell'integrazione dei dati per l'effettuazione dei censimenti di cui al comma 227, ferme restando ulteriori previsioni nel Programma statistico nazionale, gli enti, le amministrazioni e gli organismi titolari delle basi di dati di seguito indicate sono tenuti a metterle a disposizione dell'ISTAT, secondo le modalità e i tempi stabiliti nei Piani generali di censimento, di cui al comma 232, e nei successivi atti d'istruzione” includendo, tra gli altri, il “Sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.A. sui consumi di energia elettrica e gas, previa stipulazione di un protocollo d'intesa tra l'ISTAT e l'Acquirente unico S.p.A., sentiti l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato” (cfr. lett. e));

VISTO il d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, recante le “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica”;

VISTE le “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale”, Allegato A.4 al Codice (di seguito “Regole deontologiche”);

VISTI i provvedimenti del Garante del 4 ottobre 2018 (doc. web 9047672) e del 23 gennaio 2020 (doc. web 9261093) nonché il Parere sullo schema di Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2019, del 13 febbraio 2020 (doc. web 9283929), con i quali l’Autorità ha autorizzato lo svolgimento di tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessari per la realizzazione del censimento permanente, ribadendo come la possibilità di acquisire dati anche di carattere personale sui consumi di energia elettrica e gas dal Sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.A. sia subordinata alla stipula del previsto protocollo d'intesa tra Istat e Acquirente unico S.p.A., previo parere l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO che con atto del 12 settembre 2018 (as1540) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si è espressa favorevolmente in ordine al richiamato protocollo;

VISTA l’istanza di parere sul protocollo d'intesa tra Istat e Acquirente Unico S.p.A., presentata dall’Istat con nota, del 27 luglio 2018, prot. n. 1215534/18;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, in www.gpdp.it, doc. web n. 1098801;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

La legge di bilancio per il 2018 ha previsto che il censimento della popolazione non sia più realizzato con cadenza decennale, ma diventi un censimento permanente effettuato con cadenza annuale anche attraverso sull'utilizzo integrato di fonti amministrative e di altre fonti di dati indicate nella medesima legge (art. 1, commi 227 e 228 l. 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

Il censimento permanente, infatti, non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione rappresentativo di esse ed è in grado di restituire informazioni rappresentative dell’intera popolazione grazie all’integrazione dei dati raccolti tramite le rilevazioni campionarie con quelli provenienti dalle diverse fonti amministrative indicate nella legge di bilancio.

In particolare, la popolazione, ferma la residuale porzione interessata dalle rilevazioni dirette, viene censita sulla base di un processo che prevede l’analisi statistica di tali rilevazioni dirette unitamente alle diverse fonti amministrative utilizzate per il censimento permanente, con l’applicazione di pesi di correzione per sotto e sovra copertura.

Così operando, l’Istituto riesce da una parte a restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione, dall’altra a garantire una riduzione del “fastidio statistico” a carico degli interessati nonché a realizzare un forte contenimento dei costi di questa ingente operazione.

Tra le banche dati utilizzabili a fini censuari è annoverato il Sistema informativo integrato (SII) di Acquirente Unico S.p.A. (Acquirente unico) per la raccolta di dati sui consumi di energia elettrica e gas.
Tale acquisizione, in base al quadro normativo sopra citato, deve essere disciplinata da un protocollo d'intesa tra l’Istat e Acquirente unico, adottato sentiti l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Pertanto, l’Istat ha presentato l’istanza per l’acquisizione del previsto parere sul protocollo d'intesa predisposto congiuntamente con Acquirente unico.

OSSERVA

1. Considerazioni di carattere generale

In via prioritaria, giova evidenziare che prima dell’entrata in vigore della richiamata legge di bilancio, il Garante aveva segnalato al Parlamento forti criticità, sotto i profili della necessità e proporzionalità, sul disegno di legge che prevedeva che i dati personali raccolti nel SII di Acquirente unico fossero utilizzati a scopi censuari, giacché esso contiene informazioni estremamente delicate riferite agli utenti.

Infatti, i dati sui consumi individuali per fascia oraria di energia e gas risultano astrattamente idonei a rivelare informazioni anche sullo stato di salute delle persone interessate (come quelle riferite a macchinari salvavita) oltre che essere indici di presenza di un individuo presso un determinato domicilio, in entrambi i casi generandosi un’ingerenza particolarmente invasiva della sfera privata degli interessati (cfr. Segnalazione concernente le disposizioni in materia di censimenti permanenti di cui al disegno di legge di bilancio, del 7 novembre 2017, doc. web. n. 7447536).

Cionondimeno, il legislatore nazionale ha previsto, in sede di approvazione definitiva della richiamata legge di bilancio, che a fini censuari possano essere utilizzati anche dati personali provenienti dal SII di Acquirente unico. Infatti, la previsione che il protocollo di intesa volto alla regolamentazione in concreto dei flussi di dati sia adottato previo parere, tra gli altri, del Garante lascia intendere che le informazioni del SII che possono essere acquisite per scopi censuari comprendono anche quelle di carattere personale.

Tuttavia, deve segnalarsi che, pur avendo il legislatore ritenuto comunque necessario l’esame dei consumi di energia elettrica e gas naturale, ha deferito agli operatori del settore l’individuazione in concreto delle specifiche tipologie di informazioni a tal fine necessarie, ribadendo l’indispensabilità di un preventivo controllo del Garante per la protezione dei dati personali per la verifica della proporzionalità del trattamento nonché del rispetto delle ulteriori garanzie e condizioni previste dal Regolamento e dal Codice.

A tale riguardo, si segnala che se da un canto è pur vero che le basi dati che l’Istat può utilizzare a scopi censuari sono indicate, in via generale, nella richiamata legge di bilancio e, in particolare, nel Piano generale di censimento, dall’altro, in omaggio al principio di proporzionalità, la numerosità delle stesse dovrebbe poter costituire un elemento di valutazione al fine di individuare le specifiche informazioni di carattere personale contenute in ciascuna di esse che possono essere utilizzate a scopi censuari. In altri termini, si può dire che quanto maggiore è il numero delle basi di dati utilizzate per la parte di censimento permanente realizzata attraverso l'interconnessione di numerosi archivi amministrativi e per effettuare il riporto all’universo dei dati raccolti attraverso le indagini dirette che vengono condotte su una porzione estremamente ridotta di popolazione, tanto più rigoroso deve essere il controllo sull’indispensabilità di ciascuna delle informazioni che si intende acquisire (art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento). Ciò, ferma restando l’esigenza di dover salvaguardare l’efficacia di questa rinnovata modalità statistica di conteggio della popolazione.

L’operazione censuaria in esame è, infatti, ben diversa dalla precedente, consistendo appunto in una valutazione prevalentemente statistica della relazione di ogni singolo individuo con il territorio e quindi, in ultima istanza, nella definizione in termini probabilistici della sua residenza.

D’altro canto è tuttavia evidente che quanto maggiori, accurate, esatte e aggiornate siano le banche dati all’uopo utilizzate tanto minore è il rischio che il conteggio statistico della popolazione sia caratterizzato da discostamenti rilevanti rispetto alla realtà fattuale.

A tale riguardo, deve inoltre evidenziarsi che il d.l. 8 luglio 2010, n. 105 recante Misure urgenti in materia di energia, convertito con modificazioni in legge dall' art. 1, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 129, ha previsto l’istituzione del SII per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali presso Acquirente unico, disponendo che le modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il SII siano stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In particolare, la richiamata legge prevede che “Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili” (art. 1-bis comma 3). Tuttavia l’Autorità per l’energia elettrica e il gas non ha, allo stato, sottoposto alcun atto al Garante per i profili di competenza.

Il trattamento di dati personali in esame comporta un’ingerenza particolarmente rilevante da parte dell’Istat nella vita privata dei cittadini ritenuta comunque necessaria dal legislatore per assicurare il buon esito della rinnovata modalità di realizzazione del censimento grazie all’uso di dati empirici (quali quelli dei consumi energetici e del gas) e non solo documentali (quali sono quelli delle altre banche dati amministrative).

Ne consegue l’esigenza di una necessaria valutazione, sotto il profilo della proporzionalità, non solo delle tipologie di dati e delle modalità con le quali in concreto nel protocollo in esame gli operatori del settore ne hanno disciplinato la raccolta, ma anche delle garanzie e tutele predisposte per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Si rileva, inoltre, la necessità di assicurare il rispetto del principio di esattezza dei dati relativi ai consumi energetici che potrebbero risultare non correttamente associabili agli interessati, a cui l’Istat intende riferirli. Le finalità per le quali i dati vengono raccolti nel SII sono di carattere contrattuale e riguardano l’utente intestatario del punto di erogazione dell’energia, mentre l’Istat intenderebbe utilizzare i dati relativi ai consumi a fini di verificare la presenza o meno di un soggetto in un immobile. Se l’uso per finalità statistiche è sempre compatibile con dati raccolti per finalità diverse, corre in ogni caso l’obbligo di rappresentare il rischio che possa essere compromesso il rispetto del principio di esattezza in tale contesto.

2. Divieto di ricadute amministrative e altre garanzie di sistema

Primo baluardo a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, rilevante nella fattispecie in esame, risiede nella specifica normativa di settore e lo si ritrova nel cd divieto di ricadute amministrative, sul quale l’Autorità si è espressa numerose volte in particolare proprio in riferimento al rapporto tra l’attività statistica correlata alle rilevazioni censuarie e quella amministrativa di revisione delle anagrafi, affinché non vi siano violazioni del richiamato divieto (ex multis, pareri del 15 ottobre 2015, doc. web n. 4481301 e del 29 ottobre 2015, doc. web n. 4476104).

Infatti, i dati trattati per scopi statistici non possono essere utilizzati per altre finalità, né comportare ricadute personalizzate sugli interessati (art. 105 del Codice, che è rimasto sostanzialmente immutato a seguito della novella apportata del d.lgs. 101 del 2018), anche in ossequio ai principi internazionali ed europei al riguardo, secondo cui “dovrebbe essere severamente proibito” l’uso di dati raccolti a fini statistici per altri scopi, ad esempio “amministrativi, giuridici o fiscali”, oppure per “condurre verifiche nei confronti delle unità statistiche” (cfr. il considerando n. 27 del Regolamento CE N. 2009/223 sulle statistiche europee e, a livello internazionale, l’art. 4 della Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. R (97) relativa alla protezione dei personali raccolti e trattati per scopi statistici).

Le predette garanzie sono ribadite anche dal Regolamento in base al quale la “finalità statistica implica che il risultato del trattamento per finalità statistiche non siano dati personali, ma dati aggregati, e che tale risultato o i dati personali non siano utilizzati a sostegno di misure o decisioni riguardanti persone fisiche specifiche” (cfr. considerando 162).

In altre e più semplici parole, non sono ammessi usi ulteriori e diversi dei dati raccolti ed elaborati per scopi statistici.

Il Garante, come sopra rappresentato, nella richiamata segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ordine all’art. 29 del disegno di legge di bilancio per l’anno 2018, si era già diffusamente soffermato sulle gravi incompatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali che sarebbero derivate dell’ipotizzata successiva ricaduta amministrativa sui singoli individui in caso di puntuale revisione delle anagrafi della popolazione residente, fondata sull’elaborazione automatizzata dei dati contenuti negli archivi dell’Istat (segnalazione del 7 novembre 2017). Di qui l’obbligo per l’Istat di restituire ai comuni, a seguito del censimento permanente, solo dati aggregati (art. 22, comma 7, d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).

Giova quindi in questa sede sottolineare l’esigenza che il divieto di ricadute amministrative sia rispettato in modo assoluto e rigoroso, tenuto conto della particolare delicatezza delle informazioni che possono essere trattate a scopi statistico censuari correlate alla dimensione più intima e privata degli individui, ossia quella domestica.

D’altronde un uso diverso da quello statistico censuario dei dati sui consumi energetici e del gas (come di quelli raccolti presso le altre banche di dati per il medesimo fine) risulterebbe illecito anche perché del tutto imprevedibile rispetto al dettato normativo (cfr. cons. 41 del Regolamento).

Si segnala, infine, che costituisce un ulteriore baluardo a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati il principio del segreto statistico (art. 9 del d. lgs. 6 settembre 1989 n. 322), che si pone a garanzia anche della terzietà scientifica degli enti preposti alla produzione della statistica ufficiale.

3. Osservazioni sul Protocollo

Nel merito, si osserva che taluni aspetti del protocollo d’intesa sono meritevoli di perfezionamento, al fine di assicurarne la completa adeguatezza rispetto alla rinnovata disciplina in materia di protezione dati personali nonché a quella specifica di settore, soprattutto in quelle parti in cui il protocollo d’intesa tra Istat e Acquirente unico non coincide con quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2018.

1. In termini generali, si segnala, in primo luogo, la necessità che il riferimento al “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui all’Allegato A.3. al Codice in materia di protezione dei dati personali”, tutte le volte in cui compare nel protocollo, sia sostituito con il riferimento alle “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale”, Allegato A.4 al Codice, pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018 doc. web 9069677 (cfr. visti e art. 4, comma 2 del Protocollo).

2. Si evidenzia inoltre che tutte le volte in cui nel protocollo si fa riferimento ad eventuali modifiche o integrazioni (anche dell’allegato) è necessario che sia espressamente precisato che tali eventuali modifiche se sostanziali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle che comportano un ampliamento dei dati personali acquisiti da Istat tramite il SII) richiedono che il protocollo venga nuovamente sottoposto al parere del Garante (cfr. artt. 5, comma 1, 6 comma 3, lett. b) e 8). 

3.1. I “Visti” del protocollo

1. Tenuto conto delle considerazioni sopra svolte in ordine al divieto di ricadute amministrative, si ritiene necessario che il considerando 162 del Regolamento, correttamente richiamato nei visti dell’atto, venga citato unitamente all’art. 105 del Codice.

2. Fermo quanto sopra in ordine all’esigenza di rendere coerente il protocollo con il rinnovato quadro normativo in materia di protezione dei dati personali, si segnala che i riferimenti all’art. 8 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale e alla direttiva del Comitato d’indirizzo e coordinamento del Sistema statistico nazionale n. 9, del 20 aprile 2004, recante «Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale», sono comunque da eliminare, atteso che in base alla legge di bilancio, i dati acquisiti attraverso il SII di Acquirente unico possono essere trattati solo dall’Istat per scopi censuari, come precisato all’art. 3, comma 2, lett. c) del protocollo stesso (cfr. infra paragrafo 3.3 punto 6).

3.2. Le premesse e le considerazioni del protocollo

1. Nelle premesse del protocollo è chiarito, all’ultimo capoverso che “AU ha il ruolo di Gestore del SII e in, tale ruolo, è responsabile dell’implementazione dei processi individuati dall’ARERA e della definizione del modello tecnologico e della gestione del SII nel rispetto del Regolamento di Funzionamento, approvato con delibera 79/2012/R/com”. A tale riguardo, per specifiche esigenze di trasparenza, è necessario che nel protocollo sia indicato il ruolo di titolare del trattamento di Acquirente Unico dei dati personali contenuti nel SII (art. 24 del Regolamento), ciò in base all’art. 1, comma 228, lett. e), della l. 205/2017, come peraltro riconosciuto dal Garante nel provv. n. 131 del 20 giugno 2019 (doc. web n. 9123551).

2. Nella sezione recante le considerazioni, il protocollo prevede che “l’utilizzo dei dati contenuti nel SII per finalità statistiche è altresì previsto nel programma statistico nazionale per la realizzazione di specifici lavori di titolarità dell’Istat”. Tale inciso, seppur astrattamente corretto, non risulta pertinente rispetto a quanto la legge di bilancio prevede che debba essere disciplinato dal protocollo ed è opportuno che sia quindi stralciato.

3. Eventuali ulteriori e diverse raccolte di dati personali da parte di Istat presso Acquirente unico restano, infatti, soggette alla specifica disciplina di settore, che, come noto, prevede anche il parere del Garante (cfr. art. 6- bis del d.lgs. 322 del 1989 e dell’art. 4-bis delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale, Allegato A.4 al Codice).

3.3 L’articolato del protocollo

All’articolo 2, che definisce l’oggetto del protocollo, è opportuno precisare che esso è altresì volto a individuare gli specifici dati oggetto di comunicazione tra Acquirente unico e Istat e il loro livello di aggregazione e non solo, come previsto, la definizione delle modalità e dei tempi di fornitura dei dati.   
L’art. 3, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. a), b) e c), deve essere stralciato in quanto volto a individuare degli impegni di Istat nei confronti Acquirente unico, relativi alla fornitura di specifici dati, al di là di quanto previsto dall’art. 1, comma 228 della legge di bilancio, che prevede che l’intesa riguardi esclusivamente la fornitura di dati di consumo da parte di Acquirente unico a Istat.

L’art. 3, comma 3 deve, per le medesime considerazioni di cui sopra, essere stralciato, in quanto relativo alla fornitura da parte di Istat a Acquirente unico dei dati contenuti nell’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU) che, per altro, deve avvenire solo in base alla specifica normativa di settore (cfr. provvedimenti del Garante del 28 ottobre 2021 doc. web. 9721273 e del 15 ottobre 2015, doc. web n. 4481301, d.P.C.M. del 12 maggio 2016).

All’art. 4, comma 3 il riferimento agli “incaricati ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 196/2003”, deve essere sostituito con “le persone autorizzate ai sensi dell’art. 29 del Regolamento e 2-quaterdecies del Codice”.

L’art. 4, comma 5, che pone dei vincoli a Acquirente unico sull’utilizzo dei dati raccolti da Istat, per le considerazioni di cui ai precedenti paragrafo 3.3 punti 2 e 3, deve essere quindi eliminato.

L’art. 6, disciplina i compiti affidati al Comitato di coordinamento istituito per la gestione del protocollo tra i quali rileva quello di “condividere idonee strategie di analisi e di diffusione dei dati del SII” (art. 6 comma 3, lett. d). Sul punto, si ribadisce, in via generale, che le finalità del trattamento possono riguardare solo scopi statistici censuari e, con riferimento alla condivisione di “strategie di diffusione” dei dati, si sottolinea nuovamente che i dati raccolti a scopi statistico censuari possono essere diffusi solo in forma aggregata, secondo le regole della specifica normativa di settore (cons. 162 del Regolamento; art. 9 d.lgs. 322 del 1989; art. 1, comma 232, l. 27 dicembre 2017, n. 205). Si ritiene pertanto necessario che il riferimento alla condivisione di “strategie di diffusione” vada stralciato.

L’art. 6, comma 3, lett. e) prevede il compito del Comitato di “supportare l’Istat nella valutazione di eventuali richieste dati del SII, formulate dai soggetti del Sistema statistico nazionale ai sensi dell’art. 8 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, al fine di evitare che l’eventuale utilizzo dei dati del SII da parte di soggetti del Sistema statistico nazionale che svolgono, anche indirettamente, attività economiche e commerciali o che abbiano ruoli strutturali nel sistema energetico potrebbe andare oltre le sole finalità statistiche e comportare effetti distorsivi sulla concorrenza o determinare squilibri tra i ruoli assegnati dalla normativa ai vari attori del sistema”.

Al riguardo, si evidenzia che in base alla legge di bilancio in attuazione delle quale è adottato il protocollo in esame, i dati acquisiti attraverso il SII di Acquirente unico possono essere trattati solo dall’Istat per scopi censuari e in questo senso infatti il precedente art. 3, comma 2, lett. c) dispone che l’Istat si impegna a: “non comunicare ai soggetti facenti parte del Sistema statistico nazionale i dati forniti dal SII ai sensi del comma 2 del presente articolo”. Su tali basi, si ritiene pertanto necessario che la lettera e) del comma 3, dell’art. 6, sia stralciata.

All’art. 7 è previsto che il protocollo abbia una durata quinquennale e che possa essere prorogato. Si ritiene, in proposito, necessario che esso specifichi la durata della proroga.

3.4. Allegato A - Modalità di interscambio dei dati contenuti nel Sistema Informativo Integrato

L’allegato A prevede che Acquirente unico provveda a fornire i dati di consumo con una cadenza almeno annuale. In particolare, la “fornitura sarà composta da due file - uno per il “Settore gas naturale”, uno per il “Settore elettrico – mercato libero” e dalle eventuali tabelle di decodifica per le variabili di classificazione presenti. Per i dati di consumo i file avranno la seguente struttura e saranno aggregati a livello mensile”.

I dati trattati riguardano ogni singolo intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica e gas. Vista la capillarità della rilevazione, si prende favorevolmente atto della previsione di raccogliere dati aggregati a livello mensile. Tale misura assicura l’effettiva applicazione del principio di proporzionalità e un equo bilanciamento dei diritti e degli interessi coinvolti, nella misura in cui risulta idonea ad attenuare l’ingerenza nella vita privata di ogni cittadino senza tuttavia incidere sull’efficacia della rilevazione. Ciò ad esempio preservando la riservatezza di eventuali peculiarità di consumo in determinati giorni della settimana (si pensi al fine settimana), consentendo al massimo la possibilità di risalire ad un consumo medio giornaliero.

In relazione alle informazioni relative al settore dell’energia, si rileva inoltre che è prevista la raccolta, per ogni singolo intestatario di contatore, oltre che del consumo totale (aggregato a livello mensile) anche dei consumi suddivisi per fascia orario (Consumo fascia 1, corrispondente all'intervallo orario 7-19; Consumo fascia 2, corrispondente all'intervallo orario 19-22; Consumo fascia 3, corrispondente all'intervallo orario 22-7).

La scelta di raccogliere i dati sui consumi di energia elettrica secondo tale criterio si fonderebbe sull’ipotetica attitudine di questo dettaglio di informazione a segnalare con maggior dettaglio la presenza di un individuo in un determinato domicilio.

Sul punto deve rilevarsi l’assoluta aleatorietà dell’efficacia dell’esame di questa informazione di dettaglio rispetto allo scopo censuario perseguito, considerato che gli orari di maggior consumo di energia elettrica possono essere determinati in base agli stili di vita degli interessati nonché alla tipologia di contratto stipulato con il fornitore. Deve rilevarsi che tale tipologia di disaggregazione dei dati sul consumo energetico comporta certamente una forte ingerenza nella vita privata degli interessati, laddove sia idonea a indicarne le abitudini di consumo. Ciò premesso, attesa l’assenza di specifiche evidenze scientifiche circa l’effettiva necessità di tali informazioni rispetto allo scopo statistico censuario, tenuto altresì conto delle criticità già rappresentate dal Garante nelle competenti sedi in relazione alla rilevazione di tali dati nonché dell’ingente mole di fonti amministrative e dunque di dati utilizzati per la realizzazione dei censimento permanente, si ritiene che tale tipologia di disaggregazione dei dati sul consumo energetico non sia proporzionata.

In tale quadro, si ritiene, pertanto, necessario che, in relazione alla specificazione delle fasce orarie sul consumo energetico, debba essere espunto dall’allegato A del protocollo d’intesa il riferimento alle 3 fasce orarie di consumo. 

Si prende atto, infine, che da un punto di vista tecnico organizzativo il protocollo prevede che la raccolta dei dati avvenga attraverso il sistema Arcam, deputato all’acquisizione di archivi di titolarità di enti pubblici e privati utilizzati a supporto dei processi di produzione statistica. Tale sistema, secondo quanto indicato dall’Istat nei Programmi Statistici Nazionali, prevede l’impiego di “canali di comunicazione cifrati, nella fattispecie HTTPS” e che “gli utenti possono accedere al sistema di acquisizione dati ARCAM con utenza e password su canali cifrati. Le utenze sono nominative, rilasciate dall’Istat, e sono associate ai referenti formalmente incaricati del trasferimento dati presso le amministrazioni di appartenenza” (cfr. PSN 2020-2022 e PSN 2020-2022 aggiornamento 2021, sui quali il Garante si è espresso rispettivamente, con i pareri del 10 dicembre 2020, doc. web 9520567 e 16 settembre 2021, doc. web 9717477).

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b) del Regolamento, dell’art. 1, comma 228 legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” esprime parere favorevole sullo schema di protocollo di intesa tra Istituto nazionale di statistica e Acquirente Unico S.p.a per la regolamentazione dell’acquisizione da parte di Istat dei dati sui consumi di energia elettrica e gas a condizione che:

a) nei visti e all’art. 4, comma 2 del protocollo il riferimento al “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui all’Allegato A.3. al Codice in materia di protezione dei dati personali” sia sostituito con il riferimento alle “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale”;

b) agli artt. 5 comma 1, 6 comma 3, lett. b) e 8 del protocollo venga espressamente precisato che eventuali modifiche sostanziali del protocollo stesso e del relativo allegato richiedono che esso venga nuovamente sottoposto al parere del Garante;

c) vengano stralciati:

- nei visti, il riferimento all’art. 8 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale e alla direttiva del Comitato d’indirizzo e coordinamento del Sistema statistico nazionale n. 9, del 20 aprile 2004, recante «Criteri e modalità per la comunicazione;

- gli articoli: 3, comma 1, lett. c), comma 2, lett. a), b) e c) e comma 3; 4, comma 5; 6, comma 3, lett. e);

- all’art. 6, comma 3, lett. d) sia stralciato il riferimento alla condivisione di “strategie di diffusione” dei dati del SII;

d) nella premessa venga indicato il ruolo di titolare o responsabile del trattamento dei dati personali contenuti nel SII di Acquirente unico;

e) nelle considerazioni venga stralciato l’inciso “l’utilizzo dei dati contenuti nel SII per finalità statistiche è altresì previsto nel programma statistico nazionale per la realizzazione di specifici lavori di titolarità dell’Istat”;

f) all’art. 2 venga precisato che il protocollo è altresì volto a individuare gli specifici dati oggetto di comunicazione tra Acquirente unico e Istat e il loro livello di aggregazione;

g) all’art. 4, comma 3 il riferimento agli “incaricati ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 196/2003”, sia sostituito con quello a “le persone autorizzate ai sensi dell’art. 29 del Regolamento e 2-quaterdecies del Codice”;

h) all’art. 7 venga indicata la durata della proroga della vigenza del protocollo;

i) nell’allegato A del protocollo d’intesa, tra le informazioni relativa al settore elettrico, venga espunto il riferimento alle 3 fasce orarie di consumo. 

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, il 16 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi

Scheda

Doc-Web
9738899
Data
16/12/21

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

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