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Provvedimento del 16 dicembre 2021 [9737008]

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[doc. web n. 9737008]

Provvedimento del 16 dicembre 2021

Registro dei provvedimenti
n. 446 del 16 dicembre 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 8 marzo 2021 con il quale XX, rappresentato dall’avvocato XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC, in qualità di gestore del motore di ricerca Google, a Italiaonline S.p.A., in qualità di gestore dei motori di ricerca Libero e Virgilio, a Microsoft Corporation, in qualità di gestore del motore di ricerca Bing ed a Verizon Media, in qualità di gestore del motore di ricerca Yahoo!, la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati ad articoli relativi ad una vicenda giudiziaria nella quale è stato coinvolto e che si è ormai conclusa; 

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità in rete dei contenuti contestati rappresentando che:

nel mese di XX del XX il medesimo è rimasto coinvolto in una vicenda giudiziaria che si è successivamente conclusa con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;

per effetto della scelta di rito operata, il giudice per le indagini preliminari ha disposto l’applicazione di una pena ad undici mesi di reclusione con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;

nel caso in esame, essendo la pena irrogata inferiore ai due anni, è previsto dalla legge l’ulteriore istituto del beneficio della non menzione della stesa nel casellario giudiziale (cfr. art. 24, comma 1, lett. e), del d.P.R. 14/11/2002 n. 313), come comprovato dalle risultanze del certificato del casellario giudiziale prodotto unitamente all’atto di reclamo;

gli articoli reperibili tramite i motori di ricerca in associazione al proprio nominativo contengono informazioni obsolete e non aggiornate in quanto al loro interno non viene dato atto dei successivi sviluppi della vicenda giudiziaria determinando con ciò un impatto sproporzionatamente negativo sulla propria persona;

negli articoli risalenti al XX tali fatti risultano inoltre collegati, con modalità suggestive, a segnalazioni sul proprio conto provenienti da un’autorità estera ascrivendo al medesimo “il reato di riciclaggio di diverse centinaia di milioni, nell’intento di “evitare l’imposizione fiscale in Italia”” ed ingenerando “nel lettore la convinzione (…) che il [proprio] comportamento (…) fosse per l’appunto finalizzato ad evitare che le Autorità nazionali potessero far luce su tali asserite operazioni estere”, circostanza che avrebbe determinato un “fantomatico ripristino degli arresti”;

tali arresti non sono mai stati ripristinati e “già all’epoca risultava manifestamente infondata la stessa notizia relativa al presunto riciclaggio di somme da parte [sua]” in quanto già a partire dal 6 XX, “e, quindi, ben 4 mesi prima della pubblicazione degli articoli in questione, la Procura [competente] aveva (…) formalmente archiviato l’inchiesta”, come emerge dal relativo provvedimento depositato unitamente all’atto di reclamo;

ancora oggi il proprio nominativo continua ad essere associato a vicende risalenti al XX e ciò anche nei più recenti articoli pubblicati nel 2021 nei quali viene “acriticamente” menzionato con riguardo a fatti del passato senza dare conto del seguito giudiziario;

VISTE le note del 30 aprile 2021 con le quali l’Autorità ha:

chiesto a Google LLC e ad Italiaonline S.p.A. di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

inviato una richiesta di informazioni a Microsoft Corporation ed a Verizon Media, al fine di attivare un contatto preliminare con le due società diretto alla raccolta di elementi utili alla gestione della procedura di cooperazione di cui agli artt. 56 ss. del Regolamento, ricorrendo nel caso in esame un trattamento transfrontaliero di dati ed avendo le medesime individuato in Irlanda il proprio stabilimento principale per l’Unione europea;

VISTA la nota del 20 maggio 2021 con la quale Google LLC ha comunicato:

con riguardo agli URL indicati con i numeri da 1 a 3 nella prima pagina del riscontro, che i relativi contenuti non risultano visualizzati tra i risultati di ricerca associati al nome del reclamante e di non poter pertanto adottare alcuna misura in merito;

di non ritenere sussistenti, con riferimento ai restanti URL, i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, tenuto conto del fatto che gli articoli ad essi collegati riportano informazioni recenti riguardanti un procedimento penale per reati gravi al termine del quale l’interessato ha patteggiato una pena ad undici mesi di reclusione;

“la circostanza che il procedimento penale a cui il reclamante è stato sottoposto si sia concluso con il cosiddetto “patteggiamento” ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., esclude la sussistenza del diritto all’oblio richiesto dal sig. XX” tenuto conto del fatto che il ricorso a tale rito “non accerta negativamente la colpevolezza dell’imputato”;

gli articoli reperibili in associazione agli URL dei quali è chiesta la rimozione, peraltro di indubbio contenuto giornalistico, sono stati pubblicati in epoca recente e sono tutti riferiti alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il reclamante, motivo per il quale deve reputarsi tuttora sussistente l’interesse del pubblico ad averne conoscenza anche in considerazione del ruolo pubblico ricoperto dal medesimo per effetto dell’attività imprenditoriale svolta;

VISTA la nota del 20 maggio 2021 con la quale Italiaonline S.p.A., gestore dei motori di ricerca Libero e Virgilio, ha dichiarato che attraverso i propri portali “si limita a rendere accessibile, senza poter eseguire alcun tipo di intervento e nel rispetto del contratto sottoscritto (…), la lista dei risultati di ricerca forniti ed elaborati da Google”, precisando di non poter  intervenire sull’esito di tali risultati, né sui criteri di visualizzazione degli stessi e di non disporre “di un canale diretto con Google per poter segnalare richieste di cancellazione in nome e per conto degli utenti”, richiesta che peraltro, nel caso specifico, non sarebbe mai stata presentata dall’interessato alla Società;

VISTA la nota del 27 maggio 2021 con la quale Microsoft Corporation, rappresentata dagli avvocati XX e XX, ha comunicato la propria adesione alle richieste dell’interessato;

VISTA la nota datata 30 maggio 2021 con la quale l’interessato, relativamente al riscontro fornito da Google LLC, ha rilevato:

in merito agli URL che il titolare afferma non essere reperibili in associazione al proprio nominativo, che il primo dei tre indicati – corrispondente a quello indicato con il n. 8 nell’atto di reclamo – rimanda ad un articolo contenente un link cliccando sul quale si può accedere ad un altro articolo ancora oggi visualizzabile in associazione al proprio nominativo tramite il seguente URL https://...;

che, per mero errore materiale, all’interno del reclamo, anziché citare detto collegamento in corrispondenza dell’URL indicato con il n. 3, è stato ripetuto l’URL già indicato nel precedente n. 2 e che pertanto la richiesta di rimozione debba essere intesa come estesa anche a tale ulteriore URL;

che anche gli ulteriori due URL, che Google indica come non reperibili, risultano invece visualizzabili in esito a ricerche condotte con il proprio nome e cognome;

che, relativamente agli ulteriori URL, le motivazioni dedotte dal titolare a fondamento del diniego non risultano condivisibili tenuto conto del pregiudizio derivante dalla perdurante reperibilità di informazioni che, a prescindere dalla data in cui sono state pubblicate, non risultano aggiornate con riguardo agli sviluppi della vicenda giudiziaria che l’ha coinvolto e che gli effetti dei benefici previsti, nello specifico sospensione condizionale della pena e non menzione nel casellario giudiziale, sarebbero di fatto vanificati dalla continua diffusione di notizie legate a fatti del passato;

che tale valutazione deve ritenersi estesa anche agli URL di più recente pubblicazione tenuto conto del fatto che anche all’interno di essi è contenuto il riferimento a fatti passati senza tuttavia dare atto della successiva evoluzione giudiziaria;

l’accoglimento della richiesta di rimozione dei contenuti contestati in quanto reperibili in associazione al proprio nominativo costituirebbe pertanto una soluzione ragionevole a tutela dei propri diritti anche in considerazione del fatto che il contenuto degli articoli in questione continuerebbe comunque a permanere, con finalità documentaristica, all’interno degli archivi delle relative testate giornalistiche;

VISTA la nota del 21 settembre 2021 con la quale l’Autorità ha dato comunicazione all’interessato di dover attivare, con riguardo al reclamo proposto nei confronti di Verizon Media ed in assenza di riscontri fatti pervenire da quest’ultima, la procedura di cooperazione di cui all’art. 56 ss. del Regolamento e di dover pertanto trasmettere il reclamo all’Autorità irlandese, in qualità di autorità capofila;

VISTA la nota datata 27 settembre 2021 con la quale il reclamante ha comunicato di rinunciare agli atti del procedimento nei confronti di Verizon Media ed ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti di Microsoft Corporation in considerazione dell’intervenuta adesione da parte di quest’ultima;

VISTA la nota del 3 dicembre 2021 con la quale Google LLC, riscontrando una richiesta di osservazioni trasmessa dall’Autorità in data 26 novembre 2021, ha:

confermato che il primo degli URL indicati nella prima pagina della propria memoria non risultano visualizzati tra i risultati di ricerca associati al nome del reclamante e di non poter pertanto adottare alcun provvedimento con riguardo al loro contenuto;

comunicato che anche l'URL https://..., per il quale aveva inizialmente espresso un diniego alla rimozione, non risulta visualizzato tra i risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato;

precisato, con riguardo agli URL https://... e https://.., che, a causa di un errore nella trascrizione di essi, tali contenuti risultavano non essere restituiti dal motore Google Search per il nome dell'interessato e che, a fronte di una nuova valutazione effettuata sulla base della loro corretta formulazione, conferma che gli stessi risultano attualmente essere restituiti a fronte di ricerche condotte per il nome dell’interessato;

rappresentato di non poter tuttavia accogliere rispetto ad essi la richiesta di rimozione avanzata dal reclamante per le medesime ragioni già espresse nella precedente memoria con riguardo agli ulteriori URL;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un  procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO che:

Microsoft Corporation ha aderito alle richieste dell’interessato nel corso del procedimento;

l’interessato ha rinunciato alle richieste contenute nell’atto di reclamo avanzate nei confronti di Verizon Media relativamente agli URL reperibili tramite il motore di ricerca Yahoo!;

RITENUTO che, con riguardo alle predette richieste, non vi siano dunque i presupposti per dar luogo ad ulteriori seguiti da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

PRESO ATTO che:

Google, con riguardo agli URL indicati con il n. 1 nella prima pagina del riscontro trasmesso il 20 maggio 2021 e con il n. 12 della seconda pagina del predetto riscontro, ha dichiarato che gli stessi non sono reperibili in associazione al nominativo dell’interessato e di non poter pertanto adottare misure in merito;

sulla base di verifiche condotte dall’Autorità, i predetti URL non sembrano allo stato attuale reperibili in associazione al nominativo dell’interessato;

RITENUTO pertanto che, rispetto ad essi, non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dei restanti URL avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPD) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

la vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’interessato, pur avvenuta in tempi recenti, si è conclusa con l’applicazione della pena su richiesta delle parti per effetto della quale l’interessato è stato condannato ad undici mesi con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;

con riguardo a tale tipologia di procedimento l’art. 24, comma 1, lett. e), del d.P.R. del 14 novembre 2002, n. 313 – recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” – dispone l’esclusione dell’iscrizione del provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti nel certificato del casellario giudiziale nei casi in cui la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria;

il beneficio in tal modo riconosciuto dall’ordinamento, finalizzato a limitare la conoscibilità della condanna subita da un determinato soggetto, verrebbe, di fatto, vanificato ove fosse consentito al gestore di un motore di ricerca di trattare ulteriormente tale dato attraverso la reperibilità in rete di esso in associazione al nominativo dell’interessato, pregiudicando così la sfera giuridica di quest’ultimo (cfr. cfr. punto 8 parte II delle Linee guida);

le informazioni reperibili tramite gli articoli collegati agli URL dei quali è chiesta la rimozione riguardano peraltro fasi anteriori alla definizione giudiziaria della vicenda che, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione prodotta dall’interessato, appaiono in parte inesatte e ciò con particolare riguardo al collegamento ivi contenuto con circostanze che sarebbero state fatte oggetto di segnalazione da parte di autorità straniere, ma che si sono poi concluse con un provvedimento di archiviazione;

analoga valutazione deve essere effettuata anche con riguardo agli articoli di più recente pubblicazione indicati nell’atto di reclamo tenuto conto del fatto che i relativi articoli hanno ad oggetto nuove indagini avviate, per fatti diversi, nei confronti di alcuni dei soggetti che all’epoca furono coinvolti nella vicenda che ha interessato il reclamante e che, proprio in virtù di questo collegamento, richiamano anche quest’ultima senza tuttavia dare notizia del relativo esito giudiziario;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL – ivi incluso quello precisato nel corso del procedimento e corrispondente a https://... che, a causa di un errore materiale, non era stato correttamente indicato nell’atto introduttivo – e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO che le misure adottate da Google, sulla base di quanto dichiarato nel corso del procedimento da Italiaonline S.p.A., determineranno quale conseguente effetto l’inibizione della visibilità degli stessi anche per il tramite dei portali Libero e Virgilio, gestiti dalla predetta società;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto:

di quanto dichiarato da Google in ordine al fatto che gli URL indicati con i numeri 1 e 12, rispettivamente riportati nella prima e nella seconda pagina del riscontro fornito il 20 maggio 2021, non sono reperibili in associazione al nominativo dell’interessato e di non poter pertanto adottare misure in merito;

di quanto dichiarato da Microsoft Corporation in ordine all’avvenuta rimozione degli URL oggetto di richiesta e riguardanti risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato tramite il motore di ricerca Bing;

dell’avvenuta rinuncia da parte dell’interessato alle richieste dirette nei confronti di Verizon Media, in qualità di gestore del motore di ricerca Yahoo!;
e ritiene pertanto che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

b) dichiara il reclamo fondato nei confronti di Google LLC con riguardo alla richiesta di rimozione degli ulteriori URL indicati nel reclamo – ivi incluso quello precisato nel corso del procedimento e corrispondente a https://... che, a causa di un errore materiale, non era stato correttamente indicato nell’atto introduttivo – e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

c) prende atto che le misure adottate da Google, sulla base di quanto dichiarato da Italiaonline S.p.A., determineranno quale conseguente effetto l’inibizione della visibilità degli stessi anche per il tramite dei portali Libero e Virgilio, gestiti dalla predetta società;

d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 16 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi