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Provvedimento del 13 maggio 2021 [9725219]

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[doc. web n. 9725219]

Provvedimento del 13 maggio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 344 del 13 maggio 201

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

VISTA la segnalazione presentata al Garante dal sig. XX in data 11 novembre 2019 con la quale questi ha lamentato una violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione, in pari data, nel corso di alcuni servizi televisivi, dei dati identificativi del figlio e di altri militari coinvolti nell’attentato in Iraq del XX nonché di altre informazioni dettagliate, anche relative alle ferite subìte dal proprio figlio;

VISTA la successiva segnalazione del 12 novembre 2019 con cui il segnalante ha rappresentato che, successivamente all’accaduto diversi giornali avevano pubblicato «molti dettagli riservati sui militari feriti, sui rispettivi corpi di appartenenza, sulla loro residenza, sull’età, se sono sposati e hanno figli... che non danno valore aggiunto all’informazione [e] mettono in serio pericolo per la SICUREZZA gli interessati e i familiari»;

CONSIDERATO che il segnalante ha rappresentato la gravità di siffatta diffusione evidenziando anche che i militari coinvolti facevano parte delle forze speciali dell’esercito la cui appartenenza e le relative operazioni sono garantite da un regime di riservatezza.

VISTA l’e-mail del 13 novembre 2019 con la quale il segnalante ha fornito un elenco di URL relativi ad articoli e servizi giornalistici contenenti dati personali relativi al figlio, ritenuti eccedenti e non necessari tra i quali figurano due articoli pubblicati in data 11 novembre, sulle testate on line “lanazione.it” (https://...) e “iltelegrafolivorno.it” (https://....);

VISTA la richiesta di informazioni del 20 novembre 2019 (prot. 40133/19) inviata a diversi titolari indicati dal segnalante tra cui Poligrafici Editoriale S.p.a. quale editore della predetta testata;

VISTA la nota del 25 novembre 2019 con cui Poligrafici Editoriale S.p.a. ha dichiarato:

─ di essersi limitata a riportare «che XX e il compagno XX appartengono al IX Reggimento “Col Moschin”....e che XX avrebbe subìto....le conseguenze più gravi», e che pur se le informazioni anche personali in possesso fossero molte, come diramato da altri organi di stampa, la scelta del Gruppo è stata quella di limitarsi al racconto dei fatti e alle informazioni ufficiali provenienti dai vertici militari intervistati;

─ di aver prontamente provveduto alla rimozione del contenuto dei link e alla deindicizzazione degli URL relativi agli articoli segnalati;

VISTA l’e-mail del 25 novembre 2019 con cui altri due militari coinvolti (XX e XX) hanno dichiarato di aderire alla segnalazione del sig. XX;

VISTA la nota dell’Ufficio del 25 giugno 2020 (prot. n. 23581/20) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato a Poligrafici Editoriale S.p.a. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e notificate le possibili violazioni di legge in rapporto all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento, agli artt. 2 quater, comma 4, 137 e 139 del Codice e agli artt. 6 e 10 delle Regole deontologiche;

VISTA la comunicazione del 3 luglio 2020 con cui si è stata informata l’Autorità della fusione per incorporazione di Poligrafici Editoriale S.p.a. nella società Monrif S.p.a. e il conferimento del ramo d’azienda editoriale nella società Editoriale Nazionale S.r.l., nonché chiesta copia degli atti del fascicolo ai fini dell’esercizio di difesa, conferendo mandato a tal fine al proprio legale di fiducia;

VISTA la nota del 23 luglio 2020 con cui Editoriale Nazionale S.r.l., ha dato riscontro alla predetta nota dell’Ufficio del 25 giugno 2020 rilevando, sul piano procedimentale, l’incompletezza degli atti ricevuti (con particolare riferimento ai servizi giornalistici oggetto di segnalazione) e osservando nel merito che:

─ la notizia dell’attentato era stata ‘lanciata’ dalle agenzie di stampa e Adnkronos per prima, con il comunicato del 10 novembre (poi rimosso su richiesta del segnalante), aveva pubblicato i nomi dei militari coinvolti

─ «ogni evento concernente il nostro contingente militare all’estero costituisce notizia di pubblico interesse per il lettore e per l’opinione pubblica italiana» anche per i risvolti politici che assume la scelta di impegnare i militari italiani in tali missioni; inoltre, in considerazione del numero dei militari coinvolti in operazioni all’estero, si rendeva necessario fornire il maggior numero di informazioni, non tanto per informare i familiari di quelli colpiti (a cui avrebbero provveduto le forze di appartenenza), ma quanto per tranquillizzare i familiari degli altri uomini impegnati in altre missioni;

─ «i militari che vengono colpiti in missione acquisiscono inevitabilmente notorietà ed entrano di diritto nella schiera degli eroi» com’è avvenuto per i militari caduti nell’attentato di Nassiriya nel 2003 e per quelli feriti in Afghanistan insigniti di un’onorificenza nel 2019;

─ nessuna violazione degli artt. 6 e 10 delle Regole deontologiche può essere imputata alla Società, stante l’originalità dei fatti che richiedeva una descrizione particolare dell’evento, comprensiva delle sue conseguenze e considerata comunque l’omissione, nel riferire l’accaduto, di dettagli clinici relativi alle ferite subìte;

─ non sussistono divieti espressi alla diffusione dei nominativi dei militari coinvolti in operazioni quali quelle che hanno interessato il figlio del segnalante, rientrando pertanto tale trattamento nella libertà di espressione di cui agli artt. 21 Cost. e 137 del Codice; inoltre, se ragioni di sicurezza impedissero tale tipo di informazione, dovrebbe comunque essere il Ministero della Difesa a rappresentarlo e non il Garante;

─ l’articolo de “lanazione.it” oggetto di segnalazione conteneva solo i nominativi dei militari e il riferimento al fatto che uno di loro aveva subìto il ferimento più grave senza associarlo ad un nominativo; l’articolo de “iltelegrafolivorno.it” consentiva invece tale associazione, da intendersi tuttavia quale «elemento costituivo della notizia», essenziale a rendere nota al pubblico l’importanza e la gravità dell’evento, senza fornire dettagli analitici; nessuno degli articoli ha comportato una lesione del decoro e della dignità degli interessati;

─ la notizia era già pubblica per essere stata lanciata dall’ANSA e da AdnKronos ed essere stata e «rilanciata da molte testate prima ancora de Il Telegrafo e La Nazione», circostanza che impedisce di attribuire alle predette testate una responsabilità per violazione della riservatezza;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che i trattamenti oggetto di contestazione devono essere ricondotti nell’ambito delle finalità giornalistiche e pertanto trovano applicazione nella loro integralità gli artt. 136 − 139 del Codice e le Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;

RILEVATO che la segnalazione in esame riguarda certamente una vicenda di grande interesse generale, che ha suscitato particolare clamore e destato l’attenzione di tutti gli organi di informazione;

CONSIDERATO che l’art. 137 del Codice stabilisce:

- al comma 1, che i dati di cui all’art. 9 del Regolamento (“categorie particolari di dati personali” nei quali sono ricompresi “i dati relativi alla salute”) possono essere trattati anche senza il consenso dell’interessato purché nel rispetto delle Regole deontologiche di cui all’art.139 del Codice;

- al comma 3, che in caso di diffusione dei dati per finalità giornalistiche resta fermo il limite dell’“essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

CONSIDERATO che il Codice, nell’introdurre in termini generali il citato principio dell’"essenzialità dell’informazione" quale canone di determinazione nella pubblicazione di dati personali in ambito giornalistico, ha inteso garantire un maggiore rigore nella raccolta e nella diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, rimettendo alle regole deontologiche previste dall´art. 139 il compito di individuare più precisi limiti al riguardo;

CONSIDERATO che i predetti limiti hanno trovato esplicitazione nell’art. 5 delle Regole deontologiche − il quale stabilisce che «nel raccogliere dati... atti a rivelare le condizioni di salute il giornalista garantisce il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione» – e nell’art 10 delle Regole deontologiche, il quale dispone che «il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico» (cfr. ex pluribus provv. Garante n. 30 del 25 gennaio 2018 [doc. web n. 8364982]);

RILEVATO che l’articolo de “iltelegrafolivorno.it” riportava, oltre ai nominativi dei militari coinvolti nell’attentato, anche l’informazione specifica relativa alle gravi conseguenze fisiche subìte dal figlio del segnalante per effetto dell’esplosione;

CONSIDERATO che tale eccesso di dettaglio si pone in contrasto con le disposizioni sopra citate − in particolare, con gli artt. 137, commi 1 e 3, e 139 del Codice e gli artt. 5, 6 e 10 delle Regole deontologiche e quindi con i principi generali di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento;

CONSIDERATO che il rispetto delle citate Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art.2–quater del Codice);

CONSIDERATO d’altra parte che il titolare ha provveduto a rimuovere tempestivamente il contenuto oggetto di doglianza al momento dell’avvio dell’istruttoria e che non risultano analoghe precedenti violazioni commesse dal medesimo;

RITENUTO pertanto proporzionato - tenuto anche conto della peculiarità del caso – procedere ad ammonire Editoriale Nazionale S.r.l, ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento e dell’art. 144 del Codice, per aver pubblicato informazioni in violazione delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 137, commi 1 e 3, e 139 del Codice e artt. 5, 6 e 10 delle Regole deontologiche;

RITENUTO inoltre di dover disporre altresì nei confronti di Editoriale Nazionale S.r.l., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento e dell’art. 144 del Codice, il divieto di ulteriore trattamento dei dati identificativi dei militari coinvolti nell’attentato unitamente ai dettagli relativi alle conseguenze fisiche e di salute subìte, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria; divieto la cui inosservanza può essere soggetta alla sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento;

RILEVATO che l’articolo de “lanazione.it” dell’11 novembre 2019 specificamente indicato dal segnalante riportava il nome e cognome del figlio del segnalante e degli altri militari ed un riferimento alle conseguenze subìte, sebbene senza una specifica associazione tra gli uni e le altre;

RILEVATO che il rispetto del citato principio di “essenzialità dell’informazione” – quale esplicitato nell’art. 6 delle Regole deontologiche − richiede da parte degli operatori dell’informazione un’attenta valutazione riguardo alla necessità e/o opportunità di diffondere i dati identificativi dei protagonisti di gravi fatti di cronaca (nel caso di specie soggetti appartenenti a forze militari vittime di rappresaglie o azioni terroristiche); ciò, pur in assenza  di specifici divieti normativi al riguardo, anche quale cautela a presidio della riservatezza e sicurezza degli interessati e dei loro familiari;

RITENUTO inoltre che tale valutazione debba comunque tener conto della peculiarità di ciascuna notizia e che i casi evocati dal titolare nella propria difesa si riferiscono a trattamenti di dati personali relativi a soggetti la cui “visibilità” è stata la conseguenza degli esiti purtroppo nefasti dell’attentato subìto (Nassiriya 2003), ovvero dei pubblici riconoscimenti ricevuti per la missione svolta (Afghanistan 2019);

CONSIDERATO che la diffusione dei dati identificativi dei militari, quale contenuta nell’articolo de “lanazione.it” sopra citato, nel quadro di un dovuto bilanciamento tra la libertà di informazione e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, può entrare in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 137, comma 3, del Codice e all’art.6 delle Regole deontologiche, tenuto conto delle ragioni di cautela sopra evidenziate;

CONSIDERATA d’altra parte l’ampiezza di diffusione della notizia dell’attentato e dei dati identificativi dei militari coinvolti, riscontrabile – ancor oggi − in un numero di siti di informazione molto più ampio di quello indicato dal segnalante, il quale ha evidentemente posto all’attenzione del Garante le risultanze di una prima ricerca effettuata nell’immediatezza dei fatti che hanno interessato il figlio;

PRESO ATTO delle misure adottate da Editoriale Nazionale S.r.l. volte alla rimozione del contenuto oggetto di doglianza al momento dell’avvio dell’istruttoria del presente procedimento;

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, con riferimento al citato articolo de “lanazione.it” dell’11 novembre 2019, possa essere sufficiente rivolgere nei confronti di Editoriale Nazionale S.r.l., un avvertimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento e dell’art. 144 del Codice, in relazione alla circostanza che il trattamento di dati personali ivi effettuato − seppur cessato – può configurare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, in violazione degli artt. 137, comma 3, del Codice e dell’art.6 delle Regole deontologiche sopra citate, invitando perciò la Società ad individuare, con riguardo ad eventuali trattamenti futuri aventi caratteristiche analoghe a quelle esaminate con il presente provvedimento, misure adeguate a garantire la piena tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, pur senza compromettere il perseguimento delle legittime finalità informative;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto delle misure adottate da Editoriale Nazionale S.r.l. volte alla rimozione dei contenuti oggetto di doglianza;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento e dell’art. 144 del Codice, con in relazione all’articolo de “iltelegrafolivorno.it” dell’11 novembre citato in premessa, ammonisce Editoriale Nazionale S.r.l. per aver pubblicato informazioni in violazione delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt.137, commi 1 e 3 del Codice e artt. 5, 6 e 10 delle Regole deontologiche;

c) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento e dell’art. 144 del Codice, dispone altresì nei confronti di Editoriale Nazionale S.r.l. la misura del divieto di ulteriore trattamento dei dati identificativi dei militari coinvolti nell’attentato unitamente ai dettagli relativi alle conseguenze fisiche e di salute subìte, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

d) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento e dell’art. 144 del Codice, dispone la misura dell’avvertimento nei confronti di Editoriale Nazionale S.r.l., con riferimento all’articolo de “lanazione.it” dell’11 novembre 2019 citato in premessa, in relazione alla circostanza che il trattamento di dati personali ivi effettuato può configurare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, in violazione degli artt. 137, comma 3, del Codice e dell’art.6 delle Regole deontologiche e invita la Società ad individuare, con riguardo ad eventuali trattamenti futuri aventi caratteristiche analoghe a quelle esaminate con il presente provvedimento, misure adeguate a garantire la piena tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, pur senza compromettere il perseguimento delle legittime finalità informative;

e) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Editoriale Nazionale S.r.l., in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 13 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei