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Provvedimento del 13 maggio 2021 [9721139]

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[doc. web n. 9721139]

Provvedimento del 13 maggio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 340 del 13 maggio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Pasquale Stanzione, presidente, della prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, del dott. Agostino Ghiglia e del dott. Guido Scorza, componenti e del dott. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regola mento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

VISTA la segnalazione presentata al Garante dal sig. XX in data 11 novembre 2019, con la quale ha lamentato una violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione da parte di diversi organi di stampa, tra i quali il TG5, dei dati identificativi del figlio e di altri militari coinvolti nell’attentato in Iraq del XX, nonché di altre informazioni dettagliate, anche relative alle ferite subite dal proprio figlio;

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare, rappresentato che «il Telegiornale Canale 5 del giorno e della sera dell’11 novembre» ha fornito «nome, cognome, corpo di appartenenza e amputazione riportata dal figlio»;

VISTA la successiva segnalazione integrativa del 12 novembre 2019;

VISTA la richiesta di informazioni formulata dall’Ufficio in data 12 novembre 2019 (prot. 39418/19);

VISTA la nota del 20 novembre 2020 con la quale Reti Televisive Italiane S.p.a., ha osservato che:

- i servizi curati dai giornalisti del Tg5, nell’esercizio del diritto di cronaca, hanno dato conto dell’attentato e «hanno effettivamente nominato i militari colpiti e il loro corpo di appartenenza»; specificando «che per uno dei militari si era resa necessaria l’amputazione parziale della gamba»; ciò senza discostarsi dai doveri di corretta informazione «né tantomeno hanno fornito notizie lesive della dignità del signor XX»;

- nessuna associazione è stata fatta tra il fatto dell’amputazione e la persona del signor XX;

- «la notizia è stata offerta al solo scopo di rappresentare in modo compiuto il fatto di cronaca senza indulgere in fatti superflui, nell’assoluta certezza che alcun pregiudizio sarebbe stato arrecato ad alcuno dei giovani soldati», anzi con la volontà di «esercitare la cronaca tributando al contempo lode e rispetto ai cinque soldati»;

- i nomi dei militari coinvolti erano stati già ampiamente diffusi precedentemente da altre testate giornalistiche;

VISTA l’e-mail del 25 novembre 2019 con cui altri due militari coinvolti nell’attentato, XX e XX, hanno dichiarato di aderire alla segnalazione presentata dal sig. XX;

VISTA la nota dell’Ufficio del 25 giugno 2020 (prot. n. 23577/20) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato a Reti Televisive Italiane S.p.a. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e notificate le possibili violazioni di legge in rapporto all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento, agli artt. 2 quater, comma 4, 137 e 139 del Codice e agli artt. 5, 6 e 10 delle Regole deontologiche;

VISTA la nota del 24 luglio 2020 con cui Reti Televisive Italiane S.p.a., nel richiamare le precedenti difese, ha dato riscontro alla predetta nota dell’Ufficio reiterando le argomentazioni esposte ed aggiungendo che:

- le informazioni sono state diffuse nel rispetto del principio di “essenzialità dell’informazione”, come specificato nell’art. 6 delle Regole deontologiche:

- la notizia «ha inteso valorizzare, anziché ledere, la dignità dell’uomo, come peraltro sempre avviene in ogni occasione in cui la cronaca è chiamata ad occuparsi di avvenimenti simili» e la pubblicazione dei nomi dei caduti o delle vittime di tali accadimenti è funzionale proprio a tale valorizzazione;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che i trattamenti oggetto di contestazione devono essere ricondotti nell’ambito delle finalità giornalistiche e pertanto trovano applicazione nella loro integralità gli artt. 136 − 139 del Codice e le Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;

CONSIDERATO che l’art. 137, comma 3 del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità sopra descritte il rispetto del principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

RILEVATO che la segnalazione in esame riguarda certamente una vicenda di grande interesse generale, che ha suscitato particolare clamore e destato l’attenzione di tutti gli organi di informazione;

RILEVATO che il rispetto del citato principio di “essenzialità dell’informazione” richiede da parte degli operatori dell’informazione un’attenta valutazione, da effettuarsi caso per caso, in ordine alla necessità e/o opportunità di divulgare i dati identificativi di protagonisti di gravi fatti di cronaca (nel caso di specie, soggetti appartenenti a forze militari vittime di rappresaglie o azioni terroristiche); ciò, pur in assenza  di specifici divieti normativi al riguardo, quale cautela a presidio della riservatezza e sicurezza degli stessi e dei loro familiari;

RILEVATO che i servizi giornalistici del TG5 indicati dal segnalante riportavano il nome e cognome dei militari ed un riferimento alle conseguenze di salute subìte, sebbene senza una specifica associazione tra gli uni e le altre;

CONSIDERATO che la diffusione dei dati identificativi, nel quadro di un dovuto bilanciamento tra la libertà di informazione e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, può entrare in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 137, comma 3, del Codice e l’art.6 delle Regole deontologiche, tenuto conto delle ragioni di cautela sopra evidenziate;

CONSIDERATA d’altra parte l’ampiezza di diffusione della notizia dell’attentato e dei dati identificativi dei militari coinvolti, riscontrabile – ancora oggi - in un numero di siti di informazione molto più ampio di quello indicato dal segnalante, il quale ha evidentemente posto all’attenzione del Garante le risultanze di una prima ricerca effettuata nell’immediatezza dei fatti che lo hanno interessato, sulle quali l’Autorità è stata comunque chiamata a pronunciarsi;

RITENUTA pertanto che, nel caso di specie, possa essere sufficiente rivolgere nei confronti Reti Televisive Italiane S.p.a., un avvertimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento e dell’art. 144 del Codice, in relazione alla circostanza che il trattamento di dati personali oggetto dei servizi televisivi indicati nella segnalazione – seppur, allo stato, non più visionabili – può configurare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, in violazione degli artt. 137, comma 3, del Codice e dell’art.6 delle Regole deontologiche sopra citate, invitando la Società ad individuare, con riguardo ad eventuali trattamenti futuri aventi caratteristiche analoghe a quelle esaminate con il presente provvedimento, misure adeguate a garantire la piena tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, pur senza compromettere il perseguimento delle legittime finalità informative;  

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) ai sensi dell’art. 58, par.2, lett. a), del Regolamento e dell’art. 144 del Codice, dispone la misura dell’avvertimento nei confronti de Reti Televisive Italiane S.p.a. in relazione alla circostanza che il trattamento di dati personali riconducibile ai servizi televisivi di cui in premessa può configurare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, in violazione degli artt. 137, comma 3, del Codice e dell’art.6 delle Regole deontologiche e invita la Società ad individuare, con riguardo ad eventuali trattamenti futuri aventi caratteristiche analoghe a quelle esaminate con il presente provvedimento, misure adeguate a garantire la piena tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, pur senza compromettere il perseguimento delle legittime finalità informative;

b) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Reti Televisive Italiane S.p.a., in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 13 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei