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Parere su istanza di accesso civico - 18 agosto 2021 [9717761]

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[doc. web n. 9717761]

Parere su istanza di accesso civico - 18 agosto 2021

Registro dei provvedimenti
n. 305 del 18 agosto 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Nazzano presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web n. 1098801);

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Nazzano ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego parziale di accesso civico, presentata dai soggetti controinteressati.

Dall’istruttoria risulta che è stata presentata una richiesta di accesso civico – ai sensi dell’art. 5 comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – avente a oggetto copia, in forma integrale e con la correlativa documentazione presente nel fascicolo, di un’ordinanza e di una determinazione, identificate in atti, relative a un procedimento dell’ufficio tecnico comunale in materia di condono edilizio.

Dagli atti risulta che i soggetti controinteressati si siano opposti all’accesso civico e che – anche a seguito del parere ricevuto dal Responsabile per la protezione dei dati del Comune – l’amministrazione ha accolto parzialmente l’istanza di accesso generalizzato «limitatamente […] nella forma dell’oscuramento dei dati la cui conoscenza può pregiudicare i diritti dei contro interessati». Nel riscontro è stato al riguardo rappresentato che «considerata la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali contenuti nella documentazione oggetto dell’istanza di accesso civico, l’ostensione dei dati e delle informazioni richieste di per se sola determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei controinteressati, con ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale». Ciò anche considerando che «l’eventuale ostensione tramite accesso civico generalizzato [sarebbe] di per sé causativa di effetti sfavorevoli sui controinteressati, anche a fronte della possibile presenza di un giudizio penale pendente».

I soggetti controinteressati hanno presentato una richiesta di riesame del provvedimento di accoglimento parziale al RPCT del Comune (art. 5, commi 7 e 9, del d. lgs. n. 33/2013), ritenendolo non legittimo, evidenziando, fra l’altro, la mancanza di un interesse qualificato o almeno pubblico, il carattere meramente esplorativo dell’istanza oltre che la generalità della motivazione che non consentirebbe loro di capire quali dati sarebbero stati effettivamente oscurati. È stato, inoltre, evidenziato che «seppure i dati sensibili relativi ai [controinteressati] fossero oggetto di oscuramento, risulterebbe comunque compromessa la [relativa] sfera di riservatezza e di privacy, posta l’effettiva conoscenza del richiedente dei destinatari delle […] ordinanze (per le quali si richiede l’ostensione) e la riconducibilità dei provvedimenti amministrativi [agli stessi]».

OSSERVA

Nel caso in esame, oggetto dell’accesso civico è un’articolata documentazione (per la quale non è previsto uno specifico regime di pubblicità), riguardante una procedura di condono edilizio – quale l’ordinanza di messa in pristino e di irrogazione della sanzione amministrativa, la determinazione che ha annullato e riesaminato la citata ordinanza, nonché l’ulteriore documentazione presente nel relativo fascicolo – contenente dati e informazioni personali di diversa specie e natura, riferiti agli atti compiuti dall’amministrazione (sopralluoghi, note e controdeduzioni, richiesta di pareri legali), alla proprietà dei soggetti controinteressati, a sanzioni amministrative comminate e poi annullate.

Al riguardo, occorre ricordare che la disciplina di settore in materia di accesso civico prevede che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto». Il predetto diritto tuttavia è comune riconosciuto «nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013).

In tale quadro, è previsto che l’amministrazione destinataria dell’istanza debba rifiutare l’accesso civico, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, ivi).

Come noto, per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).

Per valutare l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei controinteressati, va tenuto conto che i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).

Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai documenti, o alle informazioni, richiesti.

Inoltre, è in ogni caso necessario rispettare i principi del RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c).

Ciò anche tenendo conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

In tale contesto – conformemente ai precedenti orientamenti del Garante su casi e documenti analoghi a quelli oggetto della presente fattispecie relativi all’accesso civico a pratiche di condono edilizio (provv. n. 260 del 3/5/2018, in www.gpdp.it, doc. web n. 8997418; n. 25 del 18/1/2018, ivi, doc. web n. 7688896) – si ritiene che, ai sensi della normativa vigente e delle richiamate indicazioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC in materia di accesso civico, il riconoscimento di un eventuale accesso civico generalizzato alla documentazione richiesta, unita alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può arrecare ai soggetti controinteressati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Infatti, tenuto conto della tipologia e della natura dei dati e delle informazioni personali contenuti nella documentazione oggetto dell’istanza di accesso civico nel caso in esame, la relativa ostensione determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013; art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD). Ciò anche considerando le ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dall’amministrazione, nonché la non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

Si osserva, inoltre, che le informazioni di dettaglio contenute nella documentazione richiesta impediscono di poter accordare anche un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, oscurando i dati identificativi dei soggetti controinteressati. Tale accorgimento, infatti, non elimina del tutto la possibilità che questi ultimi siano identificati indirettamente tramite gli ulteriori dati di contesto contenuti nella documentazione richiesta. Ciò anche considerando quanto affermato dagli stessi soggetti controinteressati nella richiesta di riesame, laddove hanno evidenziato che «seppure i dati sensibili relativi ai [controinteressati] fossero oggetto di oscuramento, risulterebbe comunque compromessa la [relativa] sfera di riservatezza e di privacy, posta l’effettiva conoscenza del richiedente dei destinatari delle […] ordinanze (per le quali si richiede l’ostensione) e la riconducibilità dei provvedimenti amministrativi [agli stessi]».

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Comune di Nazzano, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 18 agosto 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione