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Provvedimento del 22 luglio 2021 [9698404]

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[doc. web n. 9698404]

Provvedimento del 22 luglio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 287 del 22 luglio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento presentato al Garante in data 2 aprile 2021 dal sig. XX nei confronti di Google LLC, con il quale è stata chiesta la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome di 12 Url rinvianti ad articoli, pubblicati tra il 2014 e il 2019, recanti il nominativo del reclamante, in quanto giudice della Corte di Cassazione, Sezioni penali, e membro del Collegio giudicante che rese definitiva e quindi esecutiva la condanna al carcere dell’ XX, e in quanto padre di XX, oggetto di un’indagine giudiziaria, e in seguito assolto;

CONSIDERATO che il reclamante ha precisato che:

i 12 Url sopramenzionati rimandano a prodotti in gran parte non giornalistici; in particolare, si tratta di post pubblicati su blog privi dei necessari elementi utili alla individuazione e reperibilità del Titolare del trattamento, in molti casi privi delle policy privacy;

il proprio nominativo viene accostato a vicende che non lo hanno mai riguardato o che hanno perso ogni interesse per la collettività;

la quasi totalità delle richieste di deindicizzazione da lui inviate ai titolari del trattamento dei siti fonte sono state accolte, essendo stati rimossi 120 Url dei 132 segnalati;

ha inviato a Google una ulteriore richiesta di deindicizzazione avente ad oggetto, tra gli altri, gli Url poi contestati con il reclamo, che non è stata accolta;

VISTA la nota del 30 aprile 2021, con la quale questa Autorità ha chiesto a Google, in qualità di titolare del trattamento, di fornire elementi in ordine alla richiesta del reclamante e di far conoscere se avesse intenzione di adeguarsi ad essa;

VISTA la nota del 24 maggio 2021, con la quale Google ha rappresentato:

relativamente agli Url indicati nel primo elenco della propria memoria di risposta (numeri 1 e 2), di aderire alla richiesta di deindicizzazione, in quanto tali Url riguardano non il reclamante ma esclusivamente suo figlio, in seguito assolto dalle accuse, come dimostrato dalla sentenza allegata al reclamo (XX);

relativamente agli Url indicati nel secondo elenco della propria memoria di risposta (numeri da 1 a 5), di non potere aderire alla richiesta di deindicizzazione, in quanto le relative pagine web non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante;

relativamente agli Url indicati nel terzo elenco della propria memoria di risposta (numeri da 1 a 5), di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione, sulla base delle seguenti motivazioni:

i contenuti cui indirizzano gli Url sono stati pubblicati tra il 2014 e il 2016 su testate giornalistiche e blog riguardanti i presunti rapporti tra il reclamante e la famiglia XX, nel mirino della giustizia italiana per varie accuse (dalla bancarotta fraudolenta, alla truffa, all’evasione fiscale, all’associazione di stampo mafioso) e per avere subito anche una confisca di beni per “decine di milioni di euro”; gli articoli trattano tutti della stessa vicenda, ossia la partecipazione del reclamante alla festa per la prima comunione della figlia di uno dei fratelli XX; tale vicenda, secondo gli articoli, avrebbe determinato l’avvio di un’azione disciplinare da parte della prima Commissione del Csm nei confronti del reclamante. Per tali Url, pertanto, Google ha ritenuto di dover escludere la sussistenza di un diritto all'oblio per: a) evidente mancanza del requisito del trascorrere del tempo, in quanto le notizie risalgono ad un periodo compreso tra il 2014 e il 2016; b) ruolo pubblico del reclamante, per effetto della professione svolta in quanto giudice della Corte di Cassazione (cfr. pag. 13 delle Linee Guida del WP29 adottate il 26 novembre 2014 dal Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (Causa C-131/12) (di seguito Linee Guida); c) natura giornalistica dei contenuti in questione, in quanto gli articoli ripresi dai blog di cui agli Url nn. da 1 a 4 suelencati sono stati pubblicati originariamente da note testate quali Libero e Il Fatto Quotidiano. L’articolo di cui all’Url n. 5 è stato pubblicato da una testata indipendente registrata presso il Tribunale di Roma;

il reclamante non illustra le ragioni alla base del preteso diritto all’oblio con riferimento a tali Url, dal momento che nel reclamo si omette di giustificare le motivazioni che dovrebbero condurre alla deindicizzazione con riferimento agli articoli (di cui agli Url da 1 a 5 di tale elenco) relativi ai rapporti intrattenuti da lui e dai suoi familiari con la famiglia XX, che non attengono al processo svolto nei confronti del figlio XX.

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che:

- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

VISTI gli artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento;

PRESO ATTO, con riguardo agli URL indicati nel primo elenco della memoria di risposta di Google (n. 1 e n. 2), di quanto affermato dal titolare del trattamento nella nota del 24 maggio 2021 in ordine alla loro intervenuta deindicizzazione e ritenuto, pertanto, che relativamente ad essi non sussistano i presupposti per l'adozione di provvedimenti da parte del Garante;

PRESO ATTO in merito all’istanza di rimozione degli Url indicati nel secondo elenco della memoria di Google (numeri da 1 a 5) che gli stessi non risultano visibili in associazione al nominativo del reclamante e ritenuto pertanto, che in tal caso non vi siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti da parte del Garante;

CONSIDERATO, in merito all’istanza di rimozione degli Url indicati nel terzo elenco della memoria di risposta di Google (numeri da 1 a 5), che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente invocabile il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati nelle Linee Guida sopra citate, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RITENUTO di dover tenere conto in particolare di quanto indicato nei punti 2 e 5 delle richiamate Linee Guida del 2014, in base alle quali il pubblico deve avere la possibilità di cercare informazioni su soggetti che svolgono un ruolo nella vita pubblica e che tra questi rientrano, ad esempio, alti dirigenti della pubblica amministrazione;

RILEVATO, dunque, con riguardo agli Url indicati nel terzo elenco, che è effettivamente riscontrabile un persistente interesse pubblico relativamente ai contenuti cui essi rinviano, trattandosi di notizie relative a fatti del 2014 e suscettibili di essere ritenuti tuttora rilevanti, visto che le vicende concernenti la condanna definitiva dell’XX sono ancora oggetto di attenzione da parte dell’opinione pubblica;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare il reclamo infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento, per le ragioni di cui in premessa:

a) prende atto con riguardo agli URL indicati nel primo (numeri 1 e 2) e nel secondo elenco della memoria di Google (numeri da 1 a 5) di quanto affermato dal titolare del trattamento, e, pertanto, non ritiene, nel caso di specie, che ricorrano gli estremi per l'adozione di ulteriori provvedimenti;

b) dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli ulteriori Url;

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 22 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei