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Provvedimento del 24 giugno 2021 [9698286]

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[doc. web n. 9698286 ]

Provvedimento del 24 giugno 2021

Registro dei provvedimenti
n. 253 del 24 giugno 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 13 ottobre 2020 dal sig. XX, rappresentato dall’avvocato Andrea Guastini, nei confronti di Google LLC con il quale il reclamante ha chiesto la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome, di 8 Url rinvianti a:

- sette articoli del 2011 relativi ad una vicenda risalente nel tempo nella quale il medesimo, in veste di tenente colonnello dell’esercito, è stato arrestato per truffa aggravata, concussione e falso, a seguito di una inchiesta della procura di Livorno che sosteneva una sua richiesta di denaro a imprenditori in cambio dell’assegnazione di servizi di fornitura, anche alimentare negli anni fra il 2006 e il 2010;

- un articolo del 2015 in cui, oltre alle notizie di cui sopra, vien riportata una condanna per danno erariale da parte della Corte dei Conti avvenuta nel 2014

CONSIDERATO che il reclamante ha sostenuto che:

la vicenda giudiziaria si è risolta con pronunce irrevocabili a lui favorevoli, rese sia ad opera del Tribunale Militare di Roma, che, con sentenza n. 14/2017, passata in giudicato il 4 luglio 2017, lo ha assolto dal reato di truffa militare con la formula “perché il fatto non sussiste”, sia del Tribunale Penale di Livorno, che con sentenza n. 2005/2018, divenuta irrevocabile in data 6 settembre 2019, ha dichiarato il non luogo a procedere per tutti i reati a lui ascritti, per decorrenza del termine di prescrizione;

l’accostamento del proprio nome a fatti risultati privi di fondamento ha causato danni alla sua carriera, all’immagine e alla vita familiare, contribuendo a compromettere l’unione matrimoniale;

la perdurante presenza in internet di dati e informazioni, in un periodo successivo alle pronunce di proscioglimento, non aggiornate e non più attuali, continua a determinare una grave lesione alla reputazione del reclamante;

le notizie in oggetto, smentite dalle sentenze sopra citate, risultano obsolete, risalenti nel tempo e prive del carattere di attualità e interesse pubblico alla informazione che renderebbe legittimo il persistere della pubblicazione e indicizzazione delle notizie stesse;

l’articolo 17 del Regolamento riconosce il diritto all’oblio, ossia il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano ove non più necessari rispetto alle finalità per le quali sono state raccolte e pubblicate;

egli non ricopre più alcun incarico pubblico, trovandosi nella posizione di “aspettativa per riduzione quadri”, in attesa di essere posto in quiescenza dal 7 aprile 2021;

VISTA la nota del 23 ottobre 2020, con la quale questa Autorità ha chiesto a Google in qualità di titolare del trattamento, di fornire elementi in ordine alla richiesta del reclamante e di far conoscere se avesse intenzione di adeguarsi ad essa;

VISTA la nota del 12 novembre 2020, con la quale Google ha rappresentato, relativamente agli Url indicati nella propria memoria di risposta, di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione, sulla base delle seguenti motivazioni:

la sentenza del Tribunale di Livorno depositata dal reclamante non ha accertato nel merito l'innocenza del Sig. XX, bensì ha solo disposto il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dei reati per i quali il reclamante è stato imputato; per questo motivo deve considerarsi del tutto privo di fondamento l'argomento in merito alla presunta assenza di interesse pubblico alla conoscibilità delle notizie riguardanti il procedimento penale nel quale è stato imputato;

appare evidente, una volta correttamente inquadrata la valenza della prescrizione, la sussistenza di un interesse pubblico ad avere il massimo accesso alle notizie riguardo il procedimento penale che ha coinvolto il Sig. XX e la sua prevalenza sul diritto alla tutela dei dati personali del reclamante;

le richieste di deindicizzazione di notizie riguardanti reati gravi devono essere trattate con estrema cautela, potendosi – come sottolineato dalle Linee Guida del WP29 – "considerare la deindicizzazione di risultati di ricerca relativi a reati minori accaduti molto tempo fa", mentre il diritto all'oblio non sussiste rispetto a "reati più gravi" e meno risalenti;

alcuni degli Url oggetto di reclamo riportano la circostanza che, in relazione agli stessi fatti oggetto di detto procedimento penale, il Sig. XX sarebbe stato condannato dalla Corte dei Conti a risarcire lo Stato per un danno erariale quantificato in oltre duecentomila euro; nel suo reclamo, però, il Sig. XX non fa alcun riferimento a tale procedimento. Di conseguenza tali informazioni devono essere ritenute esatte, aggiornate e di chiaro interesse pubblico.

VISTA la nota del 7 settembre 2020, con il quale il reclamante, in replica alle argomentazioni fornite da Google, oltre a ribadire e precisare le ragioni del reclamo, ha ricordato che:

- la prescrizione prevista dall’art. 157 del Codice Penale costituisce una causa di estinzione del reato legata al decorso di un determinato periodo di tempo entro il quale non si è potuto accertare, con sentenza di condanna irrevocabile, se un reato è stato o meno commesso dall’autore. Il che impone al giudice di pronunciare sentenza di “non doversi procedere” ai sensi dell’art. 531 del Codice Penale. Tale dichiarazione rientra tra quelle di proscioglimento previste dal Libro VII, Capo II, Sezione I del medesimo codice e consente all’interessato di godere incondizionatamente della qualità di persona incensurata.

- per quanto riguarda il procedimento amministrativo svolto davanti alla Corte dei Conti di non aver mai richiesto la deindicizzazione degli Url aventi ad oggetto tale procedimento e che non riportassero altresì notizie relative ai procedimenti penali in esito ai quali è stato prosciolto.

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che:

- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO, in merito all’istanza di rimozione degli Url indicati nella memoria di risposta di Google, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente invocabile il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 sopra citate, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

CONSIDERATO, in particolare, il criterio dell’aggiornamento-attualità della notizia di cui al punto n. 7 delle “Linee Guida”, laddove si sottolinea l’esigenza di tenere in particolare conto, ai fini della valutazione delle richieste di deindicizzazione, le informazioni “ragionevolmente non attuali e che siano divenute inesatte poiché obsolete”;

RILEVATO, dunque, che i contenuti reperibili tramite gli Url dal n. 2 al n. 8 della memoria di risposta di Google, tutti pubblicati nel 2011, rimandano, nel loro complesso, ad informazioni collegate ad una vicenda risalente, riguardante l’arresto per truffa del reclamante avvenuto 10 anni or sono, e riportano notizie da considerarsi non più aggiornate, in quanto superate dalle sentenze sopra citate del giudice penale e della magistratura militare;

RITENUTO, invece, che i contenuti reperibili tramite l’Url n. 1 della memoria di risposta di Google, collegato ad un articolo pubblicato nel 2015, rivesta tuttora un interesse pubblico, in particolare nella parte in cui riferisce alla condanna a pagare oltre 200 mila euro per danno erariale a seguito di sentenza definitiva da parte della Corte dei Conti, (relativamente alla quale eventuali richieste di aggiornamento della parte dell’articolo relativa ai procedimenti penali e militari potranno essere rivolte alla testata Il Tirreno) e che pertanto, non sussistano al  riguardo i presupposti per l'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorità;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione degli Url indicati dal n. 2 al n. 8 nella memoria prodotta dal titolare del trattamento e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento, per le ragioni di cui in premessa dichiara:

a) il reclamo infondato con riguardo all’ Url indicato nella memoria di Google con il n. 1;

b) il reclamo fondato con riguardo agli URL indicati nella memoria di Google con i numeri da 2 a 8 e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 24 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei