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Parere sui lavori statistici IST-02729 Registro statistico di base degli edifici e delle unità abitative e IST-02638 Integrazione dei dati di indagine su redditi, consumi e ricchezza delle famiglie - 8 luglio 2021 [9689672]

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[doc. web n. 9689672]

Parere sui lavori statistici IST-02729 Registro statistico di base degli edifici e delle unità abitative e IST-02638 Integrazione dei dati di indagine su redditi, consumi e ricchezza delle famiglie - 8 luglio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 261 dell'8 luglio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO il d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, recante le “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” e in particolare, l’art. 6- bis del d.lgs. 322 del 1989, inserito dall'art. 9, comma 6-bis, lett. c) d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 marzo 2019, n. 26;

VISTE le “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale”, Allegato A.4 al Codice (di seguito “Regole deontologiche”) e in particolare gli artt. 4-bis e 6, comma 2, delle medesime Regole deontologiche;

VISTO il parere del Garante sullo schema di Programma statistico nazionale 2017-2019, aggiornamento 2018-2019, del 9 maggio 2018 (doc. web 9001732), con il quale, tra le altre cose, è stato formulato parere non favorevole in relazione ai lavori statistici IST-02729 Registro statistico di base degli edifici e delle unità abitative (di seguito IST-02729) e IST-02638 Integrazione dei dati di indagine su redditi, consumi e ricchezza delle famiglie (di seguito IST-2638);

VISTO il provvedimento del 23 gennaio 2020, con il quale il Garante ha autorizzato lo svolgimento dei trattamenti di dati personali necessari per la realizzazione del censimento permanente, seppur con specifici avvertimenti e prescrizioni nei confronti dell’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito Istat o Istituto), ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a) e par. 3, lett. c) del Regolamento (doc. web n. 9261093);

VISTO il provvedimento del 13 febbraio 2020 recante il Parere sullo schema di Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2019 con il quale il Garante ha ribadito che i lavori IST-02729 e IST-02638 devono considerarsi ancora sospesi (doc. web 9283929);

VISTO il parere del Garante del 10 dicembre 2020, sullo schema di Programma statistico nazionale 2020-2022 (doc. web 9520567), nel quale è stato ribadito che sono ancora in corso le istruttorie relative ai lavori statistici sui quali il Garante non ha espresso parere favorevole, con i provvedimenti del 9 maggio 2018 e del 13 febbraio 2020, tra cui i lavori IST-02729 e IST-02638;

VISTE le nota dell’Istat del 29 gennaio e del 18 marzo 2021 (prot. n. 6491, prot. n. 454523 e prot. n. 967334) con le quali sono state trasmesse le valutazione di impatto, redatte ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, e ulteriore documentazione relativa ai lavori IST-02729 e IST-02638, ai fini della formulazione del parere di competenza di questa Autorità;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, in www.gpdp.it, doc. web n. 1098801;

Relatore l’avv. Guido Scorza;

PREMESSO

Con il provvedimento del 9 maggio 2018, relativo allo schema di Programma statistico nazionale 2017-2019, aggiornamento 2018-2019 (PSN), il Garante ha formulato parere non favorevole in relazione, tra gli altri, al lavoro IST-02729 Registro statistico di base degli edifici e delle unità abitative volto alla costituzione di un “registro degli edifici e delle unità abitative” che “consta di due archivi integrati ma distinti (edifici da una parte e unità abitative dall'altra), che raccolgono informazioni rilevanti necessarie per la produzione statistica dell'Istituto funzionale al Censimento della popolazione e delle abitazioni” e al lavoro IST-02638 Integrazione dei dati di indagine su redditi, consumi e ricchezza delle famiglie volto alla costituzione di un “set di microdati con distribuzioni congiunte relative alle variabili di reddito, consumo e ricchezza” (cfr. punto 3.2).

1. IST-02729 Registro statistico di base degli edifici e delle unità abitative

Il Registro statistico di base degli edifici e delle unità abitative inerisce a quella categoria di lavori statistici (registri o sistemi informativi) da sempre oggetto di particolare attenzione da parte del Garante perché prevede l’integrazione, su base pluriennale, non solo di fonti amministrative, anche già utilizzate a fini statistici in altre rilevazioni, ma altresì di dati personali, talvolta anche sensibili, relativi ad ogni aspetto della vita quotidiana degli individui, raccolti presso gli interessati, anche con obbligo di risposta presidiati da sanzione amministrativa. L’Autorità, pertanto, nel richiamato parere del 9 maggio 2018 ha ritenuto di non disporre, sulla base dell’esame del mero schema di PSN presentato dall’Istituto e del relativo prospetto informativo, di elementi sufficienti a valutare il rispetto della rinnovata disciplina in materia di protezione dei dati personali. Ciò, tenuto anche conto da un lato che la previsione di trattamenti su larga scala, di particolari categorie di dati, riferiti a soggetti vulnerabili, attraverso l’uso di nuove tecnologie rende certamente tali operazioni ad alto rischio (art. 35 del Regolamento e Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679, WP 248 rev.01, del 4 aprile 2017, come modificate e adottate da ultimo il 4 ottobre 2017) e dell’altro che i relativi prospetti informativi inseriti nel PSN non illustravano in maniera chiara e intellegibile gli scopi del trattamento.

Si sottolinea, infatti, che in base all’art. 6, comma 2 delle Regole deontologiche quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l´interessato e il conferimento delle informazioni a quest´ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a quanto previsto dall´art. 14, par. 5, lett. b) del Regolamento, le informazioni stesse si considerano rese se il trattamento è incluso nel programma statistico nazionale o è oggetto di pubblicità con idonee modalità. In altri termini i prospetti informativi del PSN fungono da informativa agli interessati e devono pertanto rispettare i requisiti di cui all’art. 12 del Regolamento.

Nei pareri formulati sugli schemi di PSN successivamente presentati dall’Istituto, il Garante ha ribadito la sospensione del lavoro in esame in relazione alle specifiche criticità riguardanti i lavori statistici che prevedono la costituzione di registri tematici o sistemi informativi (cfr. parere del 23 febbraio 2020 sullo schema di PSN 2017-2019 – Aggiornamento 2019; parere del 10 dicembre 2020 sullo schema di PSN 2020-2022).

In tale quadro, con riferimento al lavoro IST-02729 in esame, nella documentazione trasmessa con nota del 29 gennaio 2021, recante, in particolare, la valutazione di impatto sul trattamento dei dati (VIP), redatta ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, l’Istat ha precisato che il Registro degli Edifici e delle Unità abitative (RUIE) rappresenta uno dei principali asset per la produzione statistica, “il principale output del Registro, ovvero la lista di edifici e delle relative unità immobiliari presenti sul territorio italiano, è ad uso interno ed è strumentale alla realizzazione del Censimento della popolazione e delle abitazioni”. Il registro, inoltre, fornisce “informazioni statistiche relative alla condizione abitativa delle famiglie” senza conservare “dati sulle famiglie e sugli individui”.

Nella VIP è precisato che “la componente derivante dall’integrazione del RUIE con gli Individui, è tenuta separata e distinta dal Registro stesso”, e sono descritte le fonti amministrative utilizzate (o che si intende utilizzare) al tal fine, tra cui rileva, in particolare, il registro base degli individui (RBI).

Il lavoro in esame si propone, quindi, in una prima fase, di creare “il Registro degli Edifici e Unità immobiliari, in cui non sono presenti dati personali” e, in una seconda fase, di creare una “(...) relazione tra le unità immobiliari e gli individui e le famiglie che vi abitano e/o che ne sono proprietari o locatari, e le unità economiche che le utilizzano a vario titolo”.

Sulla necessità del lavoro in esame, rappresentato come servente alla realizzazione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, di cui alla l. 27 dicembre 2017, n. 205, l’Istat ha chiarito che “posto che le informazioni sulle abitazioni e sulle condizioni alloggiative delle famiglie sono richieste dalla normativa in materia censuaria”, (...) “attraverso l’istituzione di un registro basato sulle fonti amministrative e statistiche disponibili e la sua integrazione con RBI”, l’obiettivo può essere raggiunto più efficacemente attraverso “l’utilizzo di tali dati” non solo riducendo il fastidio statistico sugli interessati ma anche aumentando “la coerenza tra le informazioni statistiche censuarie e gli archivi disponibili sul tema” e “la qualità complessiva dell’informazione prodotta”.

Con specifico riferimento alle tecniche di pseudonimizzazione implementate è precisato che è previsto l’uso di una terna di codici “la prima coppia di codici identifica rispettivamente gli individui o le unità economiche (pseudonimizzati tramite SIM) e l’unità immobiliare (codice numerico assegnato dal Registro). Il terzo codice, è un attributo che descrive la relazione tra i primi due (ad es. proprietario, locatario, ecc.)”.

Infine, è stato precisato che il tempo di conservazione dei dati del RUIE (dati sui soli edifici e unità immobiliari) è pari 120 anni, al fine di completare le operazioni di validazione e di confronto rispetto alla precedente rilevazione censuaria, e che analogo periodo di conservazione dei dati è previsto nell’archivio delle relazioni tra le unità immobiliari e gli individui e le famiglie che vi abitano.

2. IST-02638 Integrazione dei dati di indagine su redditi, consumi e ricchezza delle famiglie

Con riferimento al lavoro IST-02638 Integrazione dei dati di indagine su redditi, consumi e ricchezza delle famiglie, nella documentazione trasmessa con le note del 29 gennaio e 18 marzo 2021, recanti, in particolare, la valutazione di impatto, redatta ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, l’Istat ha rappresentato che la denominazione del richiamato lavoro è stata modificata nel PSN 2020-2022 in “Integrazione dei dati di indagine su redditi, consumi e ricchezza delle famiglie” per evidenziare che il presente trattamento è distinto da quello previsto per l’implementazione del Registro dei redditi IST-02815 e che il lavoro è “attualmente ancora in fase di progettazione”.

Ciò premesso, è stato precisato che esso è volto al perseguimento di due finalità: i) sviluppare metodi statistici di integrazione dei microdati provenienti da archivi amministrativi e indagini; ii) creare una base integrata di micro-dati sui redditi, i consumi e la ricchezza delle famiglie in Italia, su base campionaria, a partire dalle informazioni provenienti dalle indagini sociali e dagli archivi amministrativi disponibili, nell’ottica di analizzare le condizioni economiche delle famiglie in modo multidimensionale. Tali dati sono essenziali all’implementazione di misure politiche di contrasto e riduzione delle disuguaglianze nella distribuzione dei redditi individuali e familiari.

Il lavoro in esame si rende necessario in quanto “al momento le informazioni sul reddito, il patrimonio e le spese per consumo delle famiglie sono rilevate con tre indagini distinte relative alle singole dimensioni economiche. Nel presente lavoro, per rispondere tempestivamente alla richiesta nazionale e internazionale di informazioni sulle effettive risorse economiche delle famiglie, in termini di reddito e patrimonio, e sull’impiego di tali risorse per il consumo e il risparmio” l’Istituto intende, quindi, “integrare dati personali derivanti dalle indagini condotte dall’Istat e dalla Banca d’Italia (...)”.

A tal fine, l’Istituto non solo acquisisce “variabili oggetto di interesse derivanti da archivi amministrativi” di titolarità del Ministero dell’economia e delle finanze e dati ad uso pubblico, ma riutilizzata specifiche variabili di interesse raccolte dall’Istat nell’ambito di specifiche indagini dirette o di altre basi dati statistiche.

Il lavoro si articola in 3 fasi di trattamento. In una prima fase sono raccolti dati derivanti dall’indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC) e dall’indagine sulle spese delle famiglie, insieme ad alcune fonti amministrative e statistiche disponibili nel Sistema Integrato di Microdati dell’Istituto (SIM), pseudonimizzate attraverso l’omonimo codice SIM. Mediante tale codice sono abbinati altresì i dati di fonte amministrativa relativi al reddito fiscale.

Sempre in questa fase sono acquisiti anche i dati relativi all’Indagine sui bilanci delle famiglie italiane (IBF) della Banca d'Italia. Tali dati, seppur non sovrapponibili, vengono integrati nella base dati del lavoro in esame per la costituzione di una base campionaria più ampia.

Nell’ambito di questa fase si procede, inoltre, ad una minimizzazione dei dati con l’eliminazione di alcune variabili e dei codici SIM: “il trattamento consente soltanto di ricondurre ciascun individuo al proprio nucleo familiare mediante le chiavi individuo e famiglia, che sono codici numerici progressivi che caratterizzano ciascun record. Essi sono generati specificatamente per questa base dati e differenti da quelli delle indagini EU-SILC e HBS” (ndr. acronimi delle indagini statistiche i dati delle quali sono destinati a confluire nel lavoro in esame).

La seconda fase è volta alla “costruzione della base dati delle indagini EU-SILC, HBS, IBF” contenente un sottoinsieme delle variabili utili all’applicazione di metodologie statistiche di integrazione dei micro dati basate sull’imputazione delle informazioni mancanti (statistical matching). Tale base dati è condivisa da Istat e da Banca di Italia, quest’ultima “svolge in autonomia uno studio statistico sui dati rilasciati da Istat ai sensi dell’art. 21 del Regolamento (CE) 11 marzo 2009, n. 223/2009”. Ciascun ente effettua nei propri server dedicati il test delle metodologie di statistical matching più idonee alla produzione di indicatori sulle distribuzioni congiunte del reddito, dei consumi e della ricchezza.

La terza fase è volta alla costituzione di un nuovo data set basato su una diversa distribuzione dei dati (distribuzione bivariata di reddito e consumo, reddito e ricchezza, consumo e ricchezza e trivariata reddito, consumo e ricchezza).

In sintesi “l’informazione multidimensionale sui redditi, i consumi e la ricchezza delle famiglie, è prodotta utilizzando metodi di integrazione delle indagini sociali, basati sull’imputazione delle informazioni mancanti, ovvero attraverso metodi di statistical matching. Il reddito fiscale, di fonte amministrativa, è così associato ai dati rilevati nelle indagini Istat, mediante i dati pseudonimizzati. La Banca d’Italia procede autonomamente ad associare il reddito fiscale agli individui del campione IBF. I dati restituiti all’Istat al termine di questa operazione contengono solo i codici individuo e famiglia”.

“La correttezza dell’informazione è valutata dall’Istituto secondo le Linee guida per la qualità dei processi statistici che utilizzano dati amministrativi, ad uso dei soggetti del Sistan detentori di fonti amministrative”.

Il tempo di conservazione è stato indicato in 240 mesi salva la precisazione che quando la produzione statistica sarà a regime, saranno anche valutate le condizioni per ridurre il tempo di conservazione dei dati, almeno nella Fase 1, a 120 mesi. La rilevanza del lavoro statistico in esame risiede non solo nelle pubblicazioni statistiche che ne deriveranno ma altresì nel test dell’uso di metodologie sperimentali di statistical matching.

Con riferimento alla diffusione dei risultati statistici, l’Istituto ha fornito specifiche garanzie in relazione al rischio di reidentificazione degli interessati dichiarando di applicare una tecnica di classificazione degli stessi per “ipercubi” che consente in ogni momento all’Istituto di individuare con certezza tutti i casi di c.d. identity disclosure e di stimare la probabilità che si verifichino casi di c.d. attribute disclosure (cfr. nota tecnica del 3 settembre 2020, allegato 3 alla nota del 29 gennaio 2021 prot. n. 454529; cfr. provvedimento del Garante del 17 dicembre 2020, doc. web n. 9523274).

3. Considerazioni del Garante

Le principali criticità correlate alla costituzione di registri statistici rilevate dal Garante nel richiamato provvedimento del 9 maggio 2018, relativo allo schema di Programma statistico nazionale 2017-2019, aggiornamento 2018-2019 (PSN), risultavano “derivanti dall'integrazione di una moltitudine di archivi amministrativi e statistici, dalla conservazione degli identificativi diretti, (...) e dall'indeterminatezza delle indagini e dei risultati statistici che tali trattamenti sono predeterminati a realizzare, anche attraverso la profilazione degli interessati”.

Il Garante, inoltre, ha subito evidenziato la natura altamente rischiosa di tali trattamenti invocando l’implementazione di idonee garanzie a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati nonché al fine di assicurare l’effettiva attuazione dei principi applicabili al trattamento.

A tale riguardo, si rileva in via preliminare che parte dei predetti elementi critici risulta chiarita dalle informazioni sopra sintetizzate, che il titolare del trattamento ha rappresentato all’Autorità nella documentazione trasmessa e che non erano rinvenibili nei relativi prospetti informativi contenuti nello schema di PSN 2017-2019, aggiornamento 2018-2019.

Ci si riferisce, in particolare, allo scopo statistico perseguito -che, alla luce delle descrizioni sopra riportate risulta ora maggiormente comprensibile, nonostante l’elevato grado di tecnicismo, e certamente ben definito e circoscritto- così come al periodo di conservazione dei dati, nonché alle misure implementate per garantire l’esattezza dei dati trattati (anche alla luce delle considerazioni di seguito riportate) e per scongiurare il rischio di reidentificazione degli interessati in sede di diffusione dei risultati statistici.

Con specifico riferimento all’applicazione dei principi di minimizzazione e di limitazione della finalità e conservazione, specie nell’ambito del lavoro, IST-02729 Registro statistico di base degli edifici e delle unità abitative, si evidenzia, in particolare, che l’Istituto ha ottemperato alla prescrizione del Garante di cui al provvedimento del 23 gennaio 2020, doc. web n. 9261093 in base alla quale gli è stato ingiunto di far conoscere le tecniche di pseudonimizzazione adottate o che si intendono adottare idonee per garantire l’effettività di tali  principi.

Il Garante aveva infatti rilevato specifiche criticità in relazione alla effettiva attuazione del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento) con riferimento ai trattamenti connessi proprio alle operazioni censuarie e agli ulteriori scopi statistici perseguiti. Ciò, in quanto le misure di pseudonimizzazione all’epoca implementate si basavo unicamente sull’attribuzione del medesimo codice pseudonimo, detto codice SIM, identificativo dell’individuo nell’ambito di quasi tutte le banche dati Istat provenienti da fonti amministrative e invariante nel tempo.

Era proprio la staticità del codice SIM a costituire la principale criticità in quanto da un lato tale meccanismo di codifica conferisce ai dati personali una struttura rigida, esponendo al rischio che, nel selezionare i dati personali necessari per un qualsiasi lavoro statistico, vengano trattate anche informazioni riferite ad un singolo interessato non pertinenti rispetto allo scopo perseguito, dall’altro non consentiva di differenziare i tempi di conservazione dei dati in relazione alle diverse finalità statistiche perseguite.

Con note del 7 agosto 2020 (prot. n. 1719333) e dell’8 febbraio 2021 (prot. n.0525983) nonché a seguito di numerose interlocuzioni con gli uffici del Garante, l’Istituto ha presentato un documento denominato “Soluzioni tecnologiche ed organizzative per realizzare la piena compliance del Sistema di Integrazione dei Microdati (SIM)”. Il documento presenta un progetto tecnico molto articolato che, nell’ottica dell’effettiva applicazione del principio di responsabilizzazione, riguarda anche la sicurezza dei trattamenti e l’organizzazione dell’Istituto. Ciò, sia al fine di assicurare by design il concreto rispetto della rinnovata disciplina in materia di protezione dei dati personali che di operare un adeguamento allo stato dell’arte della governance dei dati all’interno dell’Istituto (art. 25 del Regolamento).

In tale contesto, l’Istat ha previsto l’adozione di misure di pseudonimizzazione che consentono il disaccoppiamento logico tra basi dati, rispondendo alla “logica gerarchica richiesta dall’Autorità” a tutela dei principi di minimizzazione e di limitazione della finalità definendo altresì specifici periodi  di validità dei codici pseudonimi necessari per l’applicazione del principio di limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. b) e c) del Regolamento), impegnandosi al contempo a mantenere periodicamente aggiornata l’Autorità rispetto allo stato di avanzamento del progetto e all’effettiva implementazione delle richiamate misure.

L’Ufficio si è inoltre soffermato, in sede istruttoria, sul principio di esattezza del dato in termini di rappresentatività del campione statistico costituito attraverso la procedura di c.d. “statistical matching” tra fonti diverse, nell’ambito del lavoro IST-02638 Integrazione dei dati di indagine su redditi, consumi e ricchezza delle famiglie.

In via preliminare, giova evidenziare che lo statistical matching rappresenta una tecnica statistica per ricavare dati attualmente non disponibili e non rilevati con una singola indagine. Le procedure di statistical matching consentono di integrare i valori mancanti in un data set “ricevente” utilizzando un diverso data set come “donatore” per la fornitura di variabili comuni (ad esempio ripartizione geografica, numero di componenti della famiglia, ecc.) dalle quali è possibile trarre per deduzione le variabili appunto mancanti.

A tale riguardo, per mitigare il rischio di non rappresentatività del campione l’Istituto ha evidenziato che “Le variabili di classificazione delle stime finali delle distribuzioni congiunte reddito e consumi e reddito e ricchezza (per ripartizione geografica, tipologia familiare, per quantili di reddito, consumo e ricchezza e caratteristiche sociodemografiche della persona di riferimento della famiglia) e i relativi indicatori garantiscono la rappresentatività campionaria delle stime. Infatti queste informazioni sono elaborate ed eventualmente pubblicate solo quando la numerosità campionaria, in accordo con la metodologia condivisa in Istituto, non è inferiore a delle soglie predeterminate a garanzia della rappresentatività del fenomeno osservato. Nel caso in oggetto, le disaggregazioni più piccole non sono inferiori alle 49 famiglie per cella”.

Tutto ciò premesso, posto che la documentazione trasmessa ha consentito una chiara comprensione delle finalità e delle operazioni di trattamento svolte nell’ambito dei lavori in esame, mettendo in evidenza aspetti ulteriori rispetto a quanto riportato nei relativi prospetti informativi, si ritiene necessario che queste ultime siamo modificate secondo le seguenti indicazioni.

Nel prospetto identificativo dal lavoro statistico IST-02729 Registro statistico di base degli edifici e delle unità abitative è necessario che venga modificata la sezione “obiettivo” riportando l’indicazione delle finalità del trattamento, laddove allo stato esso si limita a descrivere gli elementi costitutivi del citato registro statistico e che i tempi di conservazione siamo indicati secondo quanti riportato nella VIP.

Parimenti, nel prospetto identificativo del lavoro statistico IST-02638 Integrazione dei dati di indagine su redditi, consumi e ricchezza delle famiglie è necessario che la sezione “descrizione sintetica” sia aggiornata con l’inserimento di una descrizione maggiormente esplicativa e intellegibile dei trattamenti che vengono effettuati per la realizzazione del lavoro in esame, laddove allo stato risulta riportata un’elencazione delle basi di dati utilizzate per la realizzazione del lavoro stesso, di fatto anticipando quanto già riportato nelle successive sezioni “Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative” e “Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici” e “che i tempi di conservazione siamo indicati secondo quanti riportato nella VIP”.

Su tali basi, fermo il rispetto delle richiamate condizioni, nulla osta allo svolgimento da parte dell’Istituto dei trattamenti di dati personali necessari alla realizzazione dei lavori statistici IST-02729 Registro statistico di base degli edifici e delle unità abitative e IST-02638 Integrazione dei dati di indagine su redditi, consumi e ricchezza delle famiglie.

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b) del Regolamento, dell’art. 6- bis del d.lgs. 322 del 1989 e dell’art. 4-bis delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale, Allegato A.4 al Codice, esprime parere favorevole sui lavori statistici IST-02729 Registro statistico di base degli edifici e delle unità abitative e IST-02638 Integrazione dei dati di indagine su redditi, consumi e ricchezza delle famiglie a condizione che:

a) il prospetto identificativo del lavoro statistico IST-02729 Registro statistico di base degli edifici e delle unità abitative sia modificato nella sezione “obiettivo” riportando l’indicazione delle finalità del trattamento e che i tempi di conservazione siamo indicati secondo quanto riportato nella valutazione di impatto sul trattamento dei dati;

b) il prospetto identificativo del lavoro statistico IST-02638 Integrazione dei dati di indagine su redditi, consumi e ricchezza delle famiglie sia modificato nella sezione “descrizione sintetica” con l’inserimento di una sintesi dei trattamenti di dati personali che vengono effettuati per la realizzazione del lavoro stesso.

Ai sensi dell’art. 78 del RGPD, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero

Roma, 8 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

Scheda

Doc-Web
9689672
Data
08/07/21

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

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