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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Società Cavourese S.p.A. - 27 maggio 2021 [9689234]

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[doc. web n. 9689234]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Società Cavourese S.p.A. - 27 maggio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 214 del 27 maggio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

Relatore l’avv. Guido Scorza;

PREMESSO

1. Il reclamo.

Con reclamo del XX, presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, è stato lamentato che la Società Cavourese S.p.A. ( di seguito “Società”), concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale e gestore delle autolinee pubbliche e del servizio di trasporto scolastico della Città Metropolitana di Torino, presso la quale il reclamante prestava servizio come autista, aveva affisso, su una bacheca aziendale, copia di un atto relativo a un procedimento disciplinare, con menzione del relativo provvedimento, con il quale era stata disposta la sospensione dal servizio del reclamante.

2. L’attività istruttoria.

Con note dell’XX, prot. n.XX e XX prot. n.XX a seguito delle richieste di informazioni formulate dall’Ufficio con le note dell’XX, prot. n.XX, XX, prot. n.XX e XX, prot. n. XX, la società ha rappresentato che:

- “il provvedimento disciplinare con l’irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio per 10 giorni […] è stato recapitato solo ed esclusivamente al dipendente in busta chiusa a mezzo di raccomandata”;

- “non corrisponde al vero, né ha mai costituito prassi aziendale, la pubblicazione in bacheca aziendale del provvedimento disciplinare a carico del dipendente […]”;

- “a fronte del provvedimento disciplinare emanato erogato in data XX u.s. con nota […] prot. XX è seguita successiva nota prot. XX del XX u.s. […] con cui è stato formalizzato al [dipendente] che il periodo individuato per osservare la sospensione veniva fissato dal giorno XX al giorno XX”;

- poiché l’interessato “si è rifiutato di firmare, per ricevuta, la copia d’ufficio” di tale comunicazione, “per pura praticità gli addetti alla predisposizione del servizio, una volta venuti a conoscenza dell’indisponibilità per provvedimento di sospensione del [reclamante], hanno ritenuto di riportare tale informazione con la dicitura “sospeso” priva delle indicazioni relative alle motivazioni, alla durata e/o alla forma del provvedimento disciplinare”;

- secondo le procedure normalmente adottate “nella bacheca aziendale viene invece normalmente esposto l’ordine di servizio con l’indicazione, nominativa, dei turni assegnati al personale per il giorno successivo”;

- “la predisposizione del servizio, effettuata dal personale di coordinamento, avviene con il supporto di uno specifico software gestionale. Tale gestionale non contempla i casi di indisponibilità al servizio dovuti a sospensione”;

- “negli ultimi mesi e con esclusivo riferimento al […reclamante] sono stati irrogati diversi [provvedimenti disciplinari] di sospensione, che di fatto hanno stravolto le normali procedure aziendali”;

- “allo scopo di garantire l’applicazione dei più ampi canoni in materia di [protezione] dei dati personali dei lavoratori […la Società] ha proceduto a modificare le proprie procedure interne. Nessuna informazione, anche relativa allo stato di sospensione di un singolo dipendente, verrà più riportata nell’ordine di servizio del programma dei servizi giornalieri del giorno successivo”.

Sulla base degli elementi acquisiti l’Ufficio ha notificato, con nota del XX, (prot. n. XX), alla Società, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto, ancorché con riguardo a un caso isolato, la soluzione organizzativa adottata nel caso di specie avrebbe dato luogo a una comunicazione di dati personali a terzi non autorizzati in  violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 del Regolamento e dell’ artt. 2-ter commi 1 e 3 del Codice, invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
La Società ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota del XX, prot. n.XX (inviata in data XX), rappresentando, in particolare, che:

- il dipendente “con chiari intenti denigratori verso l'Azienda stessa, amplifica volutamente l'episodio parlando di “pubblicazione del provvedimento disciplinare in bacheca aziendale” mentre, come chiarito, il dato pubblicato si riferiva alla dicitura “sospeso” riportata nell'esposizione del servizio giornaliero”;

- “la gestione dal punto di vista del trattamento del dato relativo alla sospensione in sede di pubblicazione del servizio giornaliero predisposto ha palesato una leggerezza dovuta sostanzialmente ad errore materiale dell'addetto alla predisposizione dei servizi;

- “per la particolarità della situazione ed il complesso del normale operato dell'Azienda, sempre molto corretto verso i propri dipendenti ed i clienti tutti, si ritiene l'episodio “marginale” perché ha interessato una sola persona e nasce non da una specifica procedura ma da un errore materiale di un impiegato. Risulta altresì evidente che la procedura in questione, seppure discutibile, non si è mai prefissa secondo finalità né ha consentito all'azienda di trarre indirettamente benefici”;

- “si rimarca che la sola ed unica finalità perseguita dall'Azienda nel pubblicare informazioni di servizio in bacheca è quella di agevolare l'autista nella comprensione del turno a lui assegnato per il giorno successivo; esperienza vuole che i principali motivi di conflitto tra Azienda e personale nascono da incomprensioni tra turno atteso e turno assegnato”;

-  “una persona sospesa dal servizio è, tecnicamente, persona assente. Per un capo servizio segnare sul servizio le persone assenti, qualunque sia la causa, è esigenza operativa per individuare le persone utili in servizio. L’aver segnato l'assenza dal servizio [del reclamante] con la dicitura “sospeso” è aspetto nato dalla sola esigenza operativa del capo servizio in questione di non “dimenticare” che lo stesso era indisponibile al servizio. Tale annotazione permette anche di conoscere con esattezza quando l’autista, terminato il periodo di sospensione, può rientrare in servizio diversamente da quanto accade, per esempio, per assenze dovute a malattia la cui durata non è mai certa”;

- “per il settore del Trasporto Pubblico Locale nel quale la Cavourese S.p.A. opera, è vitale conoscere precisamente il numero di lavoratori a disposizione per il servizio ed il momento in cui loro possono essere “disponibili”. Trattandosi infatti di “servizio pubblico” non sono ammesse interruzioni all'utenza, pena l’irrogazione di elevate sanzioni da parte dell'Ente Concedente”;

- "a partire dal mese di XX è stata radicalmente modificata la procedura aziendale di redazione del servizio giornaliero che, ad eccezione delle informazioni relative al turno di servizio assegnato, riporta tutti i casi di non disponibilità al servizio con la sola dicitura “assente”.

La Società, inoltre, nel corso dell’audizione, ai sensi dell’art. 166, comma 6, del Codice, ha
rappresentato che (cfr. verbale prot.n. XX del XX):

- “in merito all’affissione dei turni di servizio, la società intende ribadire la propria buona fede e correttezza. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dall’interessato, non è stato affisso l’intero provvedimento disciplinare ma solo l’indicazione della lettera “S” in corrispondenza del suo nominativo. Ciò è avvenuto in quanto la società aveva necessità di notificare il provvedimento disciplinare, che ne disponeva la sospensione, nel rispetto dei tempi e delle forme della l. 148 del 1931, applicabile ai soggetti che operano nel settore dei trasposti pubblici, avendo il lavoratore rifiutato di ricevere la notifica del provvedimento disciplinare”;

- “la gestione delle presenze e assenze è fondamentale per la corretta ed efficiente organizzazione dei servizi di trasporto per non incorrere nei disservizi derivanti da un turno scoperto. Pertanto la società ha ritenuto di esporre la dicitura che poneva il dipendente come sospeso dal servizio. Si precisa che l’informazione relativa alla sospensione derivante dal procedimento disciplinare del dipendente non costituisce un dato sensibile”;

- “più nel dettaglio si precisa che il luogo in cui è stato affisso il documento era un locale all’interno dell’azienda, e non un’area pubblica, a cui potevano avere accesso solo alcuni autisti e il personale autorizzato. Si precisa inoltre che per prassi aziendale ogni autista conosce già, con un mese di preavviso, i propri turni e non ha necessità, se non in limitate ipotesi, di consultare l’ordine di servizio nei locali comuni. Ciò a dimostrazione che la condotta non ha portato particolare pregiudizio per l’interessato”;

- “l’utilizzo della dicitura sospeso mediante l’indicazione della lettera “S” è avvenuta per garantire il corretto funzionamento dell’azienda ed evitare un ulteriore motivo di contenzioso. L’azienda aveva necessità di evitare che, come in precedenza verificatosi, pur in presenza di un provvedimento di sospensione, l’interessato si recasse comunque in servizio”.

3. Esito dell’attività istruttoria.

La disciplina di protezione dei dati personali prevede che il datore di lavoro può trattare i dati personali del lavoratore (art. 4, n. 1, del Regolamento), se il trattamento è necessario, in generale, e per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa nazionale o dell’Unione, in particolare per la gestione del rapporto di lavoro (artt. 6, par. 1, lett. c), 9 par.2 lett. b), art. 88 del Regolamento).

In tale quadro, la disciplina nazionale, sulla base dell’art. 6, par. 2, del Regolamento ha previsto che le base giuridica per i trattamenti riconducibili all’art.6 par 1 lett. c) ed e) del Regolamento deve consistere in una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice). Ciò anche con riguardo alle operazioni di trattamento consistenti nella “diffusione” e nella “comunicazione” di dati personali.

Il datore di lavoro, titolare del trattamento, è tenuto in ogni caso a rispettare i principi generali in materia di protezione dei dati personali (art. 5 del Regolamento) e deve trattare i dati mediante il personale “autorizzato” e “istruito” in merito all’accesso e al trattamento dei ai dati (artt. 4, punto 10), 29, e 32, par. 4, del Regolamento).

3.1 Il trattamento di dati personali effettuato nell’ambito della pianificazione dei turni del personale.

Come risulta dagli atti (cfr., documento denominato “foglio turni” del XX, allegato al reclamo) e dalle dichiarazioni rese dalla Società nel corso dell’istruttoria, il personale addetto alla predisposizione dei turni di servizio ha esposto il XX l’ordine di servizio che riportava, in corrispondenza del nominativo del reclamante, l’indicazione “sospeso”. Ciò al dichiarato fine di evidenziare l’indisponibilità al servizio del reclamante.

In seguito la Società ha parzialmente modificato le proprie dichiarazioni, affermando, senza tuttavia fornire specifiche evidenze al riguardo, che l’ordine di servizio esposto sulla bacheca aziendale contenesse esclusivamente l’indicazione della lettera “S” in corrispondenza del nominativo dell’interessato (cfr. verbale audizione, cit.).

In via preliminare si osserva che i dati personali dei dipendenti non possono essere messi a conoscenza di soggetti diversi da coloro che sono parte dello specifico rapporto di lavoro (cfr. definizioni di “dato personale” e “interessato”, contenuta nell’ art.4, par.1, 1) del Regolamento) ovvero di coloro che, anche tenuto conto della definizione di “terzo” contenuta nell’art. 4, par.1, 10) del Regolamento, non siano legittimati a trattarli, in ragione delle mansioni assegnate e delle scelte organizzative del titolare del trattamento.

In generale, secondo la posizione espressa da tempo dal Garante, solo gli addetti alla predisposizione dei turni di servizio sono legittimati a porre in essere gli specifici trattamenti derivanti dalla gestione delle assenze del personale in vista della pianificazione dei turni di lavoro, diversamente dagli altri lavoratori adibiti a mansioni differenti. In particolare, gli addetti al servizio di trasporto, non possono essere ritenuti, in base alle mansioni assegnate, “autorizzati” a conoscere le causali di assenza nè altri dati personali relativi a vicende che attengono alla salute, alla sfera privata e familiare o allo specifico rapporto di lavoro dei propri colleghi (v., Provv.ti 18 giugno 2020, n. 105, doc. web n. 9444865 e 2 luglio 2020, n. 124, doc. web n. 9445567; v. anche Provv.ti 3 luglio 2014, n. 341, doc. web n. 3325317; 31 luglio 2014, n. 392, doc web n. 3399423, ma v., già Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico del 14 giugno 2007, doc. web n. 1417809, cfr., in particolare, i paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3).

Sebbene il potere direttivo nell’organizzazione del lavoro si esplica anche nell’elaborazione di comunicazioni, ordini di servizio o documenti finalizzati alla predisposizione dei turni di lavoro, resi noti alla generalità dei dipendenti mediante affissione in bacheche o consultabili tramite l’accesso ad aree riservate della rete aziendale, l’indicazione in tali documenti delle motivazioni dell’assenza dei dipendenti, anche ove espresse mediante acronimi o sigle che consentano agevolmente di comprendere le specifiche causali di assenza, dà luogo a una comunicazione di dati personali a terzi non autorizzati (cfr. la definizione di “comunicazione” di dati personali contenuta nell’art. 2-ter, comma 4, lett. a), del Codice; l’orientamento è stato confermato anche in via generale dal Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, n. 146, del 5 giugno 2019, doc. web n. 9124510, cfr. all. 1, par. 1.5. lett. d). Tale circostanza è particolarmente rilevante nei casi in cui, come quello in esame, l’indicazione della causale sia idonea a rivelare vicende connesse allo specifico rapporto di lavoro del dipendente, quale è l’irrogazione di una sanzione disciplinare.

Per tali ragioni l’affissione del documento relativo ai turni di servizio del XX in locali aziendali, cui aveva accesso il personale preposto al trasporto, contenente l’indicazione della causali dell’assenza dei dipendenti e, con riguardo al reclamante, l’indicazione “sospeso” o altro acronimo esplicativo del motivo dell’indisponibilità a prestare l’attività lavorativa, ha reso, di fatto conoscibile agli altri autisti e dipendenti una vicenda relativa allo specifico rapporto di lavoro intercorrente tra l’interessato e il datore di lavoro. Tali principi sono stati ribaditi più di recente dal Garante con riguardo a trattamenti di dati personali effettuati mediante i sistemi di gestione documentale (cfr. provv. dell'11 febbraio 2021, n.50 doc. web n. 9562866).

Come già in precedenza chiarito dal Garante con riguardo ad analoghi trattamenti posti in essere da una società operante nel  trasporto pubblico locale, il regolare avvicendamento dei turni di lavoro e l’efficace gestione del servizio di trasporto pubblico locale può essere perseguito, nel rispetto della disciplina di protezione dei dati, rendendo disponibili agli addetti al servizio il solo documento riepilogativo dei turni giornalieri, riportante unicamente le informazioni sulla presenza o l’assenza di alcuni colleghi (senza specificare causali) per provvedere alle relative sostituzioni (cfr., Provv.to 18 giugno 2020, n. 105, doc. web n. 9444865)

Tanto premesso, si ritiene che, ancorché avvenuto in tale unico caso (stando a quanto dichiarato dalla Società sarebbe stata adottata una soluzione organizzativa non prevista nell’ambito delle ordinarie procedure di pianificazione dei turni di servizio degli autisti), l’affissione nei locali aziendali del citato documento del XX, abbia comportato la “messa a disposizione” dei dati personali dell’interessato (cfr. definizione di “comunicazione” di cui all’art. 2-ter, comma 4, lett. a), del Codice), in favore di altro personale non autorizzato, in violazione degli artt. 5 e 6 del Regolamento nonché art. 2-ter e del Codice.

4. Conclusioni.

Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Il trattamento di dati personali, oggetto dell’istruttoria, è avvenuto nella piena vigenza delle disposizioni del Regolamento e del Codice, come modificato dal d.lg.n.101/2018, che, dunque, al fine della determinazione del quadro normativo applicabile sotto il profilo temporale (art. 1, comma 2, della l. 24 novembre 1981, n. 689), costituiscono le disposizioni vigenti al momento della commessa violazione, avvenuta in data XX.

Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio, e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dalla società, in violazione degli artt. 5 e 6, del Regolamento e 2-ter del Codice.

In tale quadro, considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, atteso che la società ha dichiarato che “a partire dal mese di XX è stata radicalmente modificata la procedura aziendale di redazione del servizio giornaliero” in quanto tutti i casi di “non disponibilità al servizio” vengono indicati con la sola dicitura “assente”, non ricorrono i presupposti per l'adozione di misure correttive, di cui all'art. 58, par. 2, del Regolamento.

5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).

Al riguardo, tenuto conto dell’art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie – considerando anche il richiamo contenuto nell’art. 166, comma 2, del Codice – la violazione delle disposizioni citate è soggetta all’applicazione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.

La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.

In relazione ai predetti elementi è stata considerata la natura dei dati personali illecitamente trattati riferita a delicate vicende personali quale l’irrogazione di una sanzione disciplinare, nonché il mancato rispetto delle indicazioni che, da tempo, il Garante, ha fornito ai datori di lavoro pubblici e privati con le Linee guida sopra richiamate e con numerose decisioni su singoli casi (v. Provv. del 5 giugno 2019 doc. web n. 9124510 e Provv.18 giugno 2020, n.105 doc. web n. 9444865).

Di contro è stato considerato: che il trattamento ha avuto a oggetto dati comuni dell’interessato; che la Società ha dichiarato che l’accaduto è derivato dalla particolare conflittualità nel rapporto con il reclamante e dal rifiuto di quest’ultimo di ricevere la notifica del provvedimento disciplinare; che la Società ha manifestato un’ampia collaborazione nel corso dell’istruttoria modificando le procedure interne di programmazione e consultazione dei turni di servizio e fornendo assicurazione sull’adozione di misure idonee a evitare che in futuro si verifichino simili episodi. Si è tenuto, inoltre, favorevolmente atto che non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila) per la violazione degli artt. 5 e 6del Regolamento e 2-ter, del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Tenuto conto della natura dei dati oggetto di trattamento, inerenti a delicate vicende personali quale l’irrogazione di una sanzione disciplinare, si ritiene altresì che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7 del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara illecita la condotta tenuta dalla Società Cavourese S.p.a., descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5 e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice

ORDINA

Alla Società Cavourese S.p.A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in strada del Drosso, 77, 10135 Torino codice fiscale 00519860019 di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate nel presente provvedimento. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;

INGIUNGE

alla Società Cavourese S.p.A, – fermo restando quanto disposto dall’art. 166, comma 8 del Codice – del Codice, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981;

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante, ravvisando altresì la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 27 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei