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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Brico Rida s.r.l. - 13 maggio 2021 [9687040]

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[doc. web n. 9687040]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di  Brico Rida s.r.l. - 13 maggio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 191 del 13 maggio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il Prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO il verbale di ispezione redatto dal Comando carabinieri per la Tutela del lavoro – Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Ferrara – con cui è stata accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza, privo dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento, presso la sede legale e operativa della società Brico Rida s.r.l., sita in Cento (FE), via Matteo Loves n. 25/27;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

1. L’accertamento del Comando carabinieri per la tutela del lavoro e l’avvio del procedimento.

1.1. Con nota trasmessa in data 30 luglio 2019, il Comando carabinieri per la Tutela del lavoro – Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Ferrara – trasmetteva a questa Autorità il verbale di un accertamento compiuto in data 25 luglio 2019, presso la sede legale ed operative della società Brico Rida s.r.l., sita in Cento (FE), via Matteo Loves n. 25/27. Nel corso dell’accertamento, il predetto Nucleo dei Carabinieri verificava la presenza di un sistema di videosorveglianza, composto da 6 telecamere posizionate in varie aree della zona vendita, attive e funzionanti, ovvero idonee a identificare gli interessati. A fronte del trattamento dei dati personali, realizzato per mezzo del suddetto impianto, veniva accertata l’assenza di idonee informative, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.

1.2. L’Ufficio, pertanto, sulla base degli accertamenti eseguiti, di cui al predetto verbale n. 44-45 del 25 luglio 2019, provvedeva a notificare a Brico Rida s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice in relazione alla violazione dell’art. 13 del Regolamento (prot. n. 35432 del 17.10.2019).

1.3. La società, in data 5 novembre 2019, inviava propri scritti difensivi, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui dichiarava che:

- nel mese di marzo 2019, con atto di affitto di ramo di azienda, aveva preso in gestione il negozio di via Matteo Loves, dove era già presente l’impianto di videosorveglianza, installato dai precedenti gestori del locale;

- l’impianto in questione non era stato quasi mai messo in funzione in quanto scarsamente utile allo scopo di sorvegliare l’area vendita;

- quanto alla mancanza dell’informativa “trattandosi di un impianto già installato e funzionante, si era ritenuto erroneamente che rispettasse tutti i requisiti di legge, trascurando di rilevare la mancanza di cartelli di avviso a tutela dei dati personali”.

2. L’esito dell’istruttoria e del procedimento sanzionatorio.

2.1. All’esito delle dichiarazioni rese dalla società nel corso del procedimento, premesso che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice, è emerso che l’impianto di videosorveglianza, installato presso i locali della società Brico Rida s.r.l., era attivo e funzionante, e che era sprovvisto delle informative richieste dall’art. 13 del Regolamento.

2.2. Non assume rilievo, pertanto, la circostanza che l’impianto in questione fosse stato installato dai precedenti gestori del locale, posto che la titolarità del trattamento dei dati personali ricade in capo alla società Brico Rida s.r.l. che, dunque, avrebbe dovuto assolvere a tutti gli obblighi e agli adempimenti richiesti dalla normativa di settore. Sotto questo profilo, non appare configurabile l’esimente della buona fede, in quanto l’errore non è inevitabile né incolpevole. In ultimo, si osserva che, contrariamente a quanto rilevato dalla società, i rilievi fotografici effettuati durante l’accertamento ispettivo hanno consentito di verificare che le immagini riprese fossero ad ampio raggio e dunque, idonee a riprendere e a identificare gli interessati.

2.3. Pertanto, nel caso di specie, risulta evidente come, la società abbia effettuato un trattamento di dati personali, per mezzo di un impianto di videosorveglianza, in assenza della prescritta informativa. Tale condotta si pone in contrasto con quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento, in base al quale il titolare del trattamento è tenuto a fornire all’interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento.

3. Ordinanza di ingiunzione.

3.1. Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell’art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l’adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18. legge 24 novembre 1981 n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dalla società per mezzo dell’impianto di videosorveglianza, in assenza dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento. 

3.2. Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere “in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nel caso di specie, sono state tenute in considerazione le circostanze sotto riportate:

- con riguardo alla natura, gravità e durata della violazione è stata presa in considerazione la negligente condotta del titolare del trattamento nonché la responsabilità connessa all’inadempimento dell’obbligo di rendere l’informativa agli interessati;

- l’assenza di precedenti specifici a carico della società relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

- la circostanza che la società ha cooperato con l’Autorità nel corso del procedimento, inviando propri scritti difensivi;

- la circostanza che la società ha dichiarato di essersi prontamente conformata al rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

3.3. In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.000,00 (duemila) per la violazione dell’art. 13 del Regolamento.

3.4. In tale quadro, anche in considerazione della tipologia di violazione accertata, si ritiene che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato, nei termini di cui in motivazione, per la violazione dell’art. 13 del Regolamento;

ORDINA

a Brico Rida s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Cento (FE), Via M. Loves n. 25-27, (P.I. 02036390389), di pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

quindi alla medesima Società di pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981. Si rappresenta che ai sensi dell’art. 166, comma 8 del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato.

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma,13 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei