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Parere su istanza di accesso civico - 13 maggio 2021 [9678035]

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[doc. web n. 9678035]

Parere su istanza di accesso civico - 13 maggio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 200 del 13 maggio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);

Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

Con la nota in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame su provvedimento di diniego parziale di un’istanza di accesso civico presentata all’Osservatorio Astronomico di Palermo.

Dall’istruttoria è emerso che è stata inoltrata istanza di accesso civico generalizzato tesa all’ostensione di una serie di documenti, fra i quali tre verbali, identificati in atti, delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

L’amministrazione ha opposto un diniego parziale alla predetta istanza, trasmettendo al richiedente solo degli stralci dei sopracitati verbali, rappresentando che la relativa ostensione integrale avrebbe pregiudicato «senza motivo, il diritto alla riservatezza di chi si trova coinvolto nei documenti oggetto di accesso».

Il soggetto richiedente l’accesso civico ha, quindi, presentato una richiesta di riesame del provvedimento di diniego al RPCT dell’INAF, ritenendolo non legittimo e insistendo nelle proprie richieste.

OSSERVA

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l’altro, che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

Per i profili di competenza di questa Autorità, la medesima normativa sancisce che l’accesso civico è rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a). Per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).

È, inoltre, previsto che «l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5).

Nel caso sottoposto all’attenzione del Garante, occorre rilevare che l’amministrazione, nel riscontrare l’istanza, ha negato parzialmente l’accesso civico ai verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti richiesti (provvedendo a trasmettere solo degli stralci), limitandosi però a fornire al richiedente una motivazione contenente un mero e generico richiamo al «diritto alla riservatezza di chi si trova coinvolto nei documenti oggetto di accesso».

Si tratta di una motivazione, eccessivamente sintetica, che non consente di far comprendere le ragioni per le quali l’ostensione dei documenti richiesti può causare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali (o ad altri interessi contenuti nell’art. 5-bis, del d. lgs. n. 33/2013) che possano portare a rifiutare l’accesso civico, non essendo stati specificati – né nel provvedimento di diniego parziale, né nella richiesta di parere al Garante del RPCT o in altri atti dell’istruttoria – quali sarebbero i dati personali coinvolti (di cui non viene fornita una descrizione neanche di tipo generale).

Tale condotta non appare conforme alle Linee guida dell’Anac in materia di accesso civico laddove è, invece, indicato che nella risposta alle istanze di accesso civico «l’amministrazione è tenuta a una congrua e completa, motivazione» e che la «motivazione serve all’amministrazione per definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per comprendere ampiezza e limiti dell’accesso generalizzato, al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni dell’amministrazione» (parr. 4.2, 5.3; nonché «Allegato. Guida operativa all’accesso generalizzato», n. 13).

Dal file contenente gli stralci inviati al soggetto istante a riscontro della richiesta di accesso, acquisito agli atti dell’istruttoria, risultano, inoltre, essere state omissate intere parti che non contengono dati personali.

Tutti gli elementi sopradescritti, considerati nel loro complesso, impediscono a questa Autorità di esprimersi nel merito del provvedimento di diniego parziale dell’accesso civico adottato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica-Osservatorio Astronomico di Palermo.

Inoltre, nel caso in esame andrebbe anche tenuto in considerazione che la normativa statale in materia di trasparenza prevede specifici «Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione», secondo i quali «Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici» (art. 31, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).

Dal tenore letterale del citato articolo si ricava che – anche se non è prevista la pubblicazione dei verbali delle riunioni del collegio dei revisori dei conti – sussiste un obbligo di pubblicazione delle relazioni finali che accompagnano specifici atti, quali il bilancio di previsione o budget; le variazioni di bilancio e il conto consuntivo o bilancio di esercizio.

Di conseguenza, nel riscontrare l’accesso civico, l’amministrazione dovrà anche tener conto dell’esistenza del predetto regime di pubblicità, per le parti in cui i documenti richiesti eventualmente riportino, totalmente o parzialmente, il contenuto di quelli oggetto degli obblighi di trasparenza di cui al citato art. 31.

Per tutti i motivi sopra esposti, in relazione ai profili di competenza in materia di protezione dei dati personali, si invita l’Istituto Nazionale di Astrofisica a riesaminare l’istanza di accesso ricevuta e a fornire al soggetto istante nel provvedimento di riscontro dell’accesso civico ai documenti richiesti una congrua e completa motivazione circa l’esistenza o meno dei limiti di cui all’art. 5-bis, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 alla luce della normativa vigente, delle indicazioni contenute nelle richiamate Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, nonché dei precedenti pareri del Garante in materia di accesso civico pubblicati sul sito web istituzionale (https://www.garanteprivacy.it/temi/accesso-civico) e massimati sul portale “FOIA - Centro nazionale di competenza” del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (http://www.foia.gov.it/pareri/. Si ricorda, inoltre, che il cui contenuto dei pareri, diviso per ogni singolo argomento, è riportato annualmente anche nelle relazioni del Garante al Parlamento, in https://www.garanteprivacy.it/home/attivita-e-documenti/documenti/relazioni-annuali).

In ogni caso, si ritiene utile ricordare che i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico – laddove non già oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente – divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione degli interessi pubblici e privati di cui all’art. 5-bis, del d. lgs. n. 33/2013, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso integrale ai documenti richiesti, oppure fornire un accesso parziale ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 13 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei