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Provvedimento dell'11 marzo 2021 [9578505]

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[doc. web n. 9578505]

Provvedimento dell'11 marzo 2021

Registro dei provvedimenti
n. 95 dell'11 marzo 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, e regolarizzato in data 28 maggio 2019 con cui XX, rappresentata e difesa dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a:

Gedi News Network, in qualità di editore del quotidiano “La Stampa”,

Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica S.p.A., in qualità di editore del sito web “Giornale di Sicilia.it”,

Sicilia on demand S.r.l., in qualità di gestore del sito www.blogsicilia.it,

Buongiorno Sicilia, gestore del sito www.buongiornosicilia.it, ed

Adiantum – Associazione di aderenti nazionali per la tutela dei minori, in qualità di gestore del sito web www.adiantum.it,

la rimozione di alcuni articoli, specificamente individuati nell’atto introduttivo del procedimento, nonché la deindicizzazione degli stessi dai motori di ricerca esterni ai siti dei titolari del trattamento coinvolti in quanto contenenti informazioni riguardanti una vicenda di cronaca giudiziaria ormai risalente nel tempo nella quale la medesima è stata coinvolta e che si è successivamente conclusa con la sua assoluzione;

CONSIDERATO che l'interessata ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria identità personale dalla perdurante divulgazione di informazioni riguardanti eventi avvenuti circa dieci anni prima riguardo ai quali la stessa è stata assolta in quanto giudicata non imputabile al momento dei fatti, rilevando che la loro conoscibilità, in ragione del tempo decorso e dell’evoluzione giudiziaria successiva, non possa ritenersi rispondente ad alcun interesse pubblico attuale;

VISTA la nota del 28 ottobre 2019 con la quale l’Autorità ha chiesto ai titolari del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste della reclamante;

VISTA la nota del 20 novembre 2019 con la quale Gedi News Network S.p.A., in qualità di editore del quotidiano “La Stampa”, ha rilevato la liceità del trattamento effettuato sia ab origine per finalità giornalistiche che attualmente per finalità di tipo documentaristico tramite la conservazione degli articoli all’interno dell’archivio del quotidiano, comunicando tuttavia di aver provveduto ad adottare misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione dell’articolo tramite i motori di ricerca esterni al proprio sito, quali “Robots.Txt” e “Robots Meta tag”, al fine di contemperare i diritti della persona con la libertà di manifestazione del pensiero;

VISTA la nota del 22 novembre 2019 con la quale Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica S.p.A., in qualità di editore del sito web “Giornale di Sicilia.it”, ha comunicato di aderire alla richiesta di deindicizzazione, ma non a quella di rimozione degli articoli oggetto di richiesta trattandosi di un fatto di cronaca di particolare rilevanza, in quanto impresso nella memoria della collettività, rispetto al quale l’editore ha comunque provveduto a fornire aggiornamenti successivi mediante specifici articoli contenenti la notizia dell’intervenuta assoluzione dell’interessata;

VISTA la nota del 24 giugno 2020 con la quale l’Autorità, in assenza di riscontro, ha inviato una nuova richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 157 del Codice a Buongiorno Sicilia, Sicilia on demand S.r.l. e ad Adiantum;

VISTA la nota del 24 giugno 2020 con la quale Buongiorno Sicilia ha dichiarato che “il magazine buongiornosicilia.it non è più on line e neppure l’articolo inerente” la reclamante;

VISTA la nota del 13 luglio 2020 con la quale è stata comunicata alle parti, ai sensi dell’art. 143, comma 3, del Codice, nonché dell’art. 8, comma 1, del regolamento dell’Autorità n. 2/2019 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9107640), la proroga del termine per la definizione del procedimento;

VISTA la nota del 6 ottobre 2020 con la quale Sicilia on demand S.r.l. ha comunicato di aver adottato misure per inibire l’indicizzazione degli articoli indicati nell’atto di reclamo tramite i motori di ricerca esterni al proprio sito;

VISTA la nota dell’8 febbraio 2021 con la quale Adiantum ha comunicato di non poter aderire alle richieste avanzate dall’interessata trattandosi di una vicenda che, anche per ragioni legate a problematiche sociali, presenta tuttora un interesse per il pubblico;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle Regole deontologiche);

RILEVATO, con riguardo alla richiesta di cancellazione degli articoli conservati negli archivi dei titolari del trattamento, che:

il trattamento dei dati personali dell’interessata risulta essere stato effettuato, all’epoca della pubblicazione originaria della notizia, nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica in quanto rispondente all’interesse del pubblico a conoscere le vicende riportate nei relativi articoli in considerazione della particolarità della vicenda e del coinvolgimento che ciò ha determinato nella collettività e che, per tale motivo, detto trattamento non può essere ritenuto illecito; 

l’attuale trattamento effettuato attraverso la conservazione dei predetti articoli negli archivi on line degli editori resistenti deve ritenersi rispondente ad una legittima finalità di tipo documentaristico che, pur differente dall’originaria finalità di cronaca giornalistica, risulta compatibile con essa come espressamente previsto dall’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento che infatti contempla specifici limiti all’esercitabilità del diritto di cancellazione con riguardo a tali ipotesi (art. 17, par. 3, lett. d), del Regolamento) tenuto conto del fatto che l’archivio on line di un giornale, così come l’equivalente cartaceo, presenta in sé un’importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo (cfr. in merito Cass. Civ. Sez. III n. 5525 del 5 aprile 2012 e Cass. Civ. Sez. I n. 7559 del 27 marzo 2020);

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover considerare infondata la richiesta di cancellazione del contenuto degli articoli indicati nell’atto di reclamo;

PRESO ATTO, con riguardo all’istanza di deindicizzazione degli articoli individuati nell’atto introduttivo del procedimento, dell’intervenuta adesione di Gedi News Network S.p.A., di Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica S.p.A. e di Sicilia on demand S.r.l., nonché della dichiarazione resa da Buongiorno Sicilia relativamente al fatto che il proprio magazine non risulta più disponibile in rete, rendendo con ciò irreperibili anche gli articoli a suo tempo pubblicati con riguardo alle vicende che hanno coinvolto l’interessata;

RITENUTO pertanto che con riguardo alla predetta istanza non sussistano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità nei confronti di Gedi News Network S.p.A., di Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica S.p.A., di Sicilia on demand S.r.l. e di Buongiorno Sicilia;

RILEVATO, con riguardo alla richiesta di deindicizzazione degli articoli pubblicati nel sito web gestito da Adiantum, che:

le informazioni ivi contenute sono attinenti ad una vicenda verificatasi nel 2010 che si è conclusa nel 2013 con l’assoluzione dell’interessata per difetto di imputabilità al momento dei fatti;

in considerazione dell’intervenuta assoluzione della medesima, nonché del tempo decorso, il contenuto tuttora reperibile in rete, benché abbia costituito espressione di un legittimo esercizio del diritto di cronaca all’epoca della originaria pubblicazione, appare attualmente rispondente ad una finalità di tipo diverso essenzialmente legata alla “conservazione del dato in ragione della rilevanza storico-sociale delle notizie di stampa” (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 7559 del 27 marzo 2020);

il soddisfacimento di tale finalità appare tuttavia realizzabile attraverso la conservazione degli articoli all’interno dell’archivio on line del sito web gestito dal titolare del trattamento senza che ciò richieda la perdurante diffusione di tali informazioni tramite i motori di ricerca generalisti che, in virtù di quanto esposto, non risulta motivata da un attuale interesse del pubblico a conoscere i fatti descritti all’interno di essi;

RITENUTO pertanto, quale misura a tutela dei diritti dell’interessata, di dover ordinare, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ad Adiantum -  Associazione di aderenti nazionali per la tutela dei minori, in qualità di gestore del sito web www.adiantum.it, di adottare misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione degli articoli indicati nell’atto introduttivo del procedimento tramite motori di ricerca esterni al sito medesimo, quali, ad esempio, la compilazione del file Robots.txt e l’utilizzo del Robots Meta Tag;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Adiantum - Associazione di aderenti nazionali per la tutela dei minori in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di cancellazione degli articoli individuati nell’atto introduttivo del procedimento;

b) prende atto di quanto dichiarato da Gedi News Network S.p.A., da Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica S.p.A. e da Sicilia on-demand s.r.l. riguardo alla disposta deindicizzazione degli articoli oggetto di richiesta, nonché della dichiarazione resa da Buongiorno Sicilia relativamente all’indisponibilità in rete del proprio magazine e ritiene pertanto che, con riguardo alla relativa richiesta dell’interessata, non sussistano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

c) ordina, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ad Adiantum - Associazione di aderenti nazionali per la tutela dei minori, in qualità di gestore del sito web www.adiantum.it, di adottare misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione degli articoli indicati nell’atto introduttivo del procedimento tramite motori di ricerca esterni al sito medesimo, quali, ad esempio, la compilazione del file Robots.txt e l’utilizzo del Robots Meta Tag;

d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Adiantum - Associazione di aderenti nazionali per la tutela dei minori, in qualità di gestore del sito web www.adiantum.it, in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c) del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Adiantum - Associazione di aderenti nazionali per la tutela dei minori, in qualità di gestore del sito web www.adiantum.it, a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 11 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei