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Provvedimento del 10 dicembre 2020 [9574973]

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[doc. web n. 9574973]

Provvedimento del 10 dicembre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 284 del 10 dicembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 6 novembre 2019 con il quale XX, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Piras, ha chiesto di ordinare ad Associazione Rousseau, in qualità di gestore del blog www.ilblogdellestelle.it, la “rimozione dei contenuti e/o dei link relativi ai contenuti” reperibili tramite gli URL indicati nell’atto introduttivo, “nonché [la] conseguente deindicizzazione dai motori di ricerca (…) mediante rimozione dei [predetti] URL dagli indici o mediante spostamento dei contenuti in un’area del sito web non indicizzabile dai motori di ricerca”;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare:

lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante presenza in rete di articoli riguardanti vicende giudiziarie nelle quali è stato coinvolto, e che riportano la notizia dell’intervenuta condanna a tre anni disposta dal giudice di primo grado, per le quali è stato successivamente assolto in grado di appello a seguito dell’”accertamento della sua totale estraneità e/o insussistenza o non attribuibilità dei fatti oggetto di contestazione”;

rilevato il venir meno dell’interesse pubblico alla conoscibilità di tali informazioni tenuto peraltro conto del fatto che attualmente non esercita funzioni pubbliche o incarichi di tipo politico come all’epoca di svolgimento dei fatti descritti;

VISTA la nota del 12 febbraio 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 3 marzo 2020 con la quale il titolare del trattamento ha comunicato di aver provveduto alla deindicizzazione degli articoli oggetto di contestazione attraverso l’adozione di apposite misure tecniche volte ad inibire il reperimento delle relative pagine tramite motori di ricerca esterni al proprio sito ed ha chiesto altresì al reclamante di fornire copia degli atti giudiziari conclusivi dei procedimenti penali descritti negli articoli contestati al fine di poter disporre l’eventuale rettifica e/o aggiornamento del relativo contenuto;

VISTA la nota del 28 agosto 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto all’interessato di fornire le proprie osservazioni in ordine al riscontro fatto pervenire dal titolare del trattamento;

VISTA la nota dell’11 settembre 2020 con la quale il reclamante, nel prendere atto della deindicizzazione disposta dal titolare del trattamento, ha ribadito la richiesta di rimozione del contenuto degli articoli rappresentando che:

i relativi contenuti, “oltre che inattuali, si caratterizzano per la loro attitudine lesiva della [propria] immagine personale e professionale, nonché della [propria] reputazione (…) in quanto riferiti a vicende rivelatesi non solo illecite, ma anche non veritiere, in quanto smentite dagli accertamenti processuali” successivi;

la conservazione dei predetti articoli non può pertanto ritenersi giustificata in virtù dell’esistenza di un legittimo esercizio del diritto di cronaca, ormai ampiamente espletato, rispetto al quale dovrebbe invece prevalere il diritto ad una “giusta rappresentazione della propria identità personale, della propria immagine pubblica e della propria reputazione”;

la perdurante reperibilità di tali contenuti non può dirsi motivata neppure da un presunto ruolo pubblico ricoperto dal medesimo il quale, una volta cessato dalla carica politica, è infatti tornato ad esercitare la propria attività all’interno di una società privata completamente estranea alle vicende narrate e richiamando altresì, a sostegno della fondatezza delle proprie istanze, diverse recenti decisioni del giudice di legittimità in materia di diritto all’oblio, tra le quali, in particolare, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile n. 19681 del 22 luglio 2019;

nel caso in esame, non può ritenersi operante nemmeno l’eccezione di cui all’art. 17, par. 3, lett. d), del Regolamento, relativo al trattamento delle informazioni per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, posto che “l’archiviazione (…) presuppone un’attività di organizzazione e strutturazione ben diversa dalla semplice pubblicazione dei contenuti sul web” ove le informazioni sono “solo memorizzate senza limiti e senza tempo, poste tutte al medesimo livello, senza una valutazione del relativo peso, prive di contestualizzazione e di collegamento con altre informazioni”;

nell’ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di rimozione, sarebbe comunque necessario ingiungere al titolare del trattamento di predisporre l’aggiornamento delle informazioni contenute negli articoli oggetto di reclamo in modo tale da dare conto della conclusione favorevole delle vicende penali che lo hanno riguardato “con eguale evidenza grafica nel titolo e nel contesto dei singoli articoli”;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

VISTI gli articoli 17 e 21, par. 1, del Regolamento;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità  giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle “Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, pubblicate in G. U. 4 gennaio 2019, n. 3, doc. web n.  9067692);

PRESO ATTO, con riguardo alla richiesta di deindicizzazione degli articoli oggetto di reclamo, che il titolare del trattamento ha comunicato di aver adottato misure tecniche idonee ad inibire la reperibilità degli stessi tramite i motori di ricerca esterni al proprio blog e ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

RILEVATO, con riguardo alla richiesta avanzata in via principale e diretta ad ottenere la cancellazione del contenuto degli articoli oggetto di reclamo, che:

il trattamento dei dati personali dell’interessato risulta essere stato effettuato, all’epoca della pubblicazione originaria della notizia, nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica in quanto rispondente all’interesse del pubblico a conoscere le vicende riportate all’interno dei relativi articoli anche in considerazione del ruolo ricoperto dal medesimo e che, per tale motivo, non può essere ritenuto illecito;

l’attuale trattamento effettuato attraverso la conservazione dei predetti articoli all’interno dell’archivio on-line dell’editore – che peraltro, nel caso di specie, sono stati resi inaccessibili dai motori di ricerca esterni al sito mediante l’adozione di specifiche misure tecniche di deindicizzazione – deve ritenersi rispondente ad una legittima finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico che, pur differente dall’originaria finalità di cronaca giornalistica, risulta compatibile con essa come espressamente previsto dall’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento che infatti contempla specifici limiti alla esercitabilità del diritto di cancellazione con riguardo a tali ipotesi (art. 17, par. 3, lett. d), del Regolamento);

la fattispecie in esame differisce da quella affrontata nello specifico dalle Sezioni Unite della Cassazione civile nell’ambito della sentenza 19681/2019 richiamata dal reclamante tenuto conto del fatto che quest’ultima, pur ripercorrendo in termini generali l’evoluzione del diritto all’oblio, si è principalmente soffermata sul rapporto tra quest’ultimo ed il diritto alla rievocazione storica di fatti del passato compiuta da un editore tramite la ripubblicazione di notizie vere già in precedenza legittimamente diffuse senza che fossero sorte contestazioni in ordine al contenuto degli articoli;

l’archivio on-line di un giornale, così come l’equivalente cartaceo, presenta in sé un importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo, specie laddove si tratti di vicende riguardanti persone che hanno svolto e/o svolgono un determinato ruolo nella vita collettiva (cfr. in merito Cass. Civ. Sez. III n. 5525 del 5 aprile 2012 e Cass. Civ. Sez. I n. 7559 del 27 marzo 2020);

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover considerare infondata la richiesta di cancellazione del contenuto degli articoli indicati nell’atto di reclamo;

CONSIDERATO tuttavia che:

occorre tuttavia garantire all’interessato, al fine di salvaguardare l’identità personale e sociale di quest’ultimo, oltreché il diritto degli utenti ad una completa e corretta informazione, la possibilità di ottenere la “contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della [stessa] ad altre informazioni successivamente pubblicate, concernenti l’evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, che costituisce anzi emblematico e paradigmatico esempio al riguardo”, tenendo conto che, in caso contrario, “la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando, quindi, parziale e non esatta, e, pertanto, sostanzialmente non vera" (cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 5525 del 5 aprile 2012 e Cass. Civ. Sez. I n. 7559 del 27 marzo 2020);

il trattamento consistente nella conservazione all’interno di un archivio di notizie originariamente di cronaca – e che, in ragione della perdita di attualità, divengono “fatti storici” – richiede pertanto, a tutela dei diritti sopra rappresentati, la predisposizione di un “sistema idoneo a segnalare (…) la sussistenza nel caso di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia, consentendone il rapido ed agevole accesso ai fini del relativo adeguato approfondimento” (cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 5525 del 5 aprile 2012 e Cass. Civ. Sez. I n. 7559 del 27 marzo 2020);

nel caso in esame gli articoli conservati all’interno dell’archivio on-line del blog del titolare non risultano aggiornati alla luce degli sviluppi giudiziari favorevoli all’interessato, pur avendo il titolare del trattamento manifestato la propria disponibilità in tal senso subordinatamente alla trasmissione da parte del medesimo della documentazione idonea a confermare i fatti rappresentati nell’atto di reclamo;

l’interessato, pur non avendo espressamente formulato tale richiesta nell’atto di reclamo, ha tuttavia chiesto nel corso del procedimento, tramite istanza rivolta direttamente all’Autorità, di ingiungere al titolare del trattamento l’integrazione della notizia nell’ipotesi di mancato accoglimento dell’istanza di rimozione avanzata in via principale, trasmettendo la relativa documentazione;

RITENUTO, quale misura a tutela dei diritti dell’interessato, nonché a salvaguardia di una completa e corretta informazione in ordine ai fatti descritti negli articoli indicati nell’atto introduttivo del procedimento ed attualmente conservati nell’archivio del blog riconducibile al titolare del trattamento, di dover ordinare, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. g), del Regolamento, ad Associazione Rousseau, in qualità di gestore del blog www.ilblogdellestelle.it, di disporre l’aggiornamento degli stessi con modalità idonee a rendere immediatamente visibile, sia nel titolo che nel corpo degli articoli (ad esempio tramite l’inserimento di una nota in calce o a margine di essi), l’esistenza di sviluppi giudiziari favorevoli all’interessato;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Associazione Rousseau in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto dell’avvenuta adozione da parte del titolare del trattamento di misure idonee ad inibire la reperibilità degli articoli oggetto di reclamo tramite motori di ricerca esterni al blog riconducibile al medesimo e ritiene pertanto che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

b) dichiara infondato il reclamo con riguardo alla richiesta di cancellazione del contenuto degli articoli indicati nell’atto introduttivo del procedimento;

c) ordina, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. g), del Regolamento, ad Associazione Rousseau, in qualità di gestore del blog www.ilblogdellestelle.it, di disporre l’aggiornamento delle informazioni relative alle vicende giudiziarie che hanno riguardato l’interessato, riportate all’interno degli articoli indicati nell’atto introduttivo del procedimento, con modalità idonee a rendere immediatamente visibile, sia nel titolo che nel corpo degli articoli (ad esempio tramite l’inserimento di una nota in calce o a margine di essi), l’esistenza di sviluppi giudiziari favorevoli all’interessato;

d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Associazione Rousseau in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c) del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Associazione Rousseau a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 10 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei