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Provvedimento dell'11 febbraio 2021 [9567461]

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[doc. web n. 9567461]

Provvedimento dell'11 febbraio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 56 dell'11 febbraio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 12 giugno 2020 con cui XX, rappresentato e difeso dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati ad articoli nei quali è stata riportata una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto e che si è definita con il riconoscimento della sua innocenza riguardo alle imputazioni che gli erano state addebitate;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità in rete di detti contenuti in quanto superati dalla sua intervenuta assoluzione della quale, tuttavia, non sarebbe dato atto in tutti gli articoli individuati determinando con ciò la diffusione di informazioni non aggiornate dalle quali potrebbe desumersi che il procedimento attivato nei suoi confronti sia tuttora in corso;

VISTA la nota del 3 luglio 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 23 luglio 2020 con la quale Google LLC ha comunicato:

di non poter aderire alla richiesta di rimozione avanzata dall’interessato con riguardo agli URL indicati a pag. 1 della memoria prodotta ritenendo sussistente l’interesse del pubblico alla conoscibilità delle relative informazioni trattandosi di notizie recenti (2018) riguardanti fatti che hanno interessato il reclamante nel suo ruolo pubblico (XX) ed aggiornate alla luce dell’intervenuta sentenza di assoluzione;

di aver invece disposto il blocco dalle versioni europee dei risultati di ricerca “per le query correlate al nome del reclamante” degli URL – individuati a pag. 2 della predetta memoria – in quanto collegati ad articoli nei quali non è contenuto l’aggiornamento dei dati giudiziari relativi all’interessato;

VISTA la nota del 29 luglio 2020 con la quale il reclamante, nel prendere atto della parziale rimozione disposta dal titolare del trattamento, ha ribadito le proprie istanze anche con riferimento agli ulteriori URL rappresentando che:

la notizia dell’assoluzione, sebbene contenuta nel testo degli articoli reperibili tramite il motore di ricerca, risulta pregiudizievole per i propri diritti in quanto percepita dall’utenza come circostanza comunque collegata allo svolgimento di un procedimento penale nei propri confronti, procedimento che si è invece concluso con l’accertamento dell’insussistenza dei fatti contestati;

il diritto di cronaca può risultare prevalente sul diritto alla protezione dei dati personali dell’interessato “solo per quelle informazioni che riguardano casi attuali o fatti avvenuti in passato che possano essere rilevanti anche nel presente” e che pertanto, nel caso di specie, non possa ritenersi sussistente un interesse pubblico attuale alla conoscibilità della notizia;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO, con riguardo agli URL individuati a pag. 2 della memoria prodotta nel corso del procedimento dal titolare del trattamento, che quest’ultimo ha dichiarato di aver  provveduto a disporne il blocco dalle versioni europee dei risultati di ricerca per “le query correlate al nome del reclamante” e che pertanto riguardo ad essi si ritiene che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte del Garante;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dei restanti URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c). e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

i contenuti reperibili tramite i predetti URL, pur pubblicati in epoca recente, riportano informazioni relative ad un procedimento penale nel quale l’interessato è stato coinvolto con riferimento a fatti per i quali il medesimo è stato assolto per loro insussistenza, circostanza quest’ultima della quale è dato atto nei corrispondenti articoli;

le informazioni in questione rimandano tuttavia, a prescindere dall’esito favorevole del procedimento penale attivato nei confronti dell’interessato, a dati riguardanti infrazioni penali sottoposti come tali, sulla base di quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento, ad un regime di tutela particolare;

la Corte di Giustizia nella sentenza del 24 settembre 2019, causa C-136/17 ha stabilito che il gestore di un motore di ricerca è tenuto, con riguardo al trattamento dei dati giudiziari di cui all'art. 10 del Regolamento europeo – tra i quali, secondo le conclusioni rese dall’avvocato generale nella relativa causa, devono comprendersi le informazioni relative ad un procedimento giudiziario a carico di una persona fisica, come quelle riferentisi all’apertura di un’indagine o al processo, ed eventualmente alla condanna che ne è risultata, indipendentemente dal fatto che, nel corso di tale procedimento giudiziario, sia stata effettivamente dimostrata o meno la commissione del reato per il quale la persona era perseguita (cfr. punto n. 72 della citata sentenza) - ad adottare le medesime cautele imposte agli altri titolari del trattamento, pur dovendosi tenere conto della necessità di bilanciare il diritto alla protezione dei dati dei singoli interessati con il diritto della collettività ad essere informata laddove la conoscibilità di talune informazioni sia da ritenersi strettamente necessaria;

le indicazioni fornite dalla Corte tramite la predetta sentenza (in particolare punti nn. 73, 74 e 75) inducono pertanto a tenere conto, nell’eseguire il predetto bilanciamento, delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti o trattati al fine di valutare se, in virtù di ciò, gli stessi “appaiano inadeguati o non siano più pertinenti oppure siano eccessivi rispetto alle finalità suddette e al tempo trascorso” (cfr. sentenza della Corte di Giustizia del 13 maggio 2014, causa C-131/12);

nel caso di specie, gli articoli tuttora reperibili in rete in associazione al nominativo dell’interessato contengono informazioni giudiziarie la reperibilità delle quali – in virtù delle motivazioni che hanno portato alla sua assoluzione, ovvero la riconosciuta insussistenza dei fatti, del tempo decorso da questi ultimi e dell’assenza di ulteriori notizie analoghe a carico di esso – non si rivela come strettamente necessaria per l’esercizio del diritto all’informazione degli utenti della rete, risultando piuttosto prevalente il diritto del singolo alla tutela dei propri diritti che da tale ulteriore divulgazione sembra invero subire un pregiudizio sproporzionato (cfr. punto 8 parte II delle Linee guida del 26 novembre del 2014);

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione degli URL indicati a pag. 1 della memoria prodotta dal titolare del trattamento e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato da Google in ordine al disposto blocco delle ricerche condotte con il nome del reclamante con riguardo agli URL indicati a pag. 2 della memoria depositata nel corso del procedimento e pertanto ritiene che non vi siano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

b) dichiara il reclamo fondato con riferimento agli ulteriori URL e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 11 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei