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Accreditamento dell’organismo di monitoraggio del codice di condotta in materia di informazioni commerciali - 11 febbraio 2021 [9565426]

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VEDI ANCHE:

- Comunicato del 17 maggio 2021

- Provvedimento del 29 aprile 2021 - Approvazione del Codice di condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale

[doc. web n. 9565426]

Accreditamento dell’organismo di monitoraggio del codice di condotta in materia di informazioni commerciali - 11 febbraio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 59 del l'11 febbraio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito il “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO l’art. 40 del Regolamento che prevede che le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o responsabili del trattamento possano elaborare (modificare o prorogare) codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del Regolamento in specifici settori di attività e in funzione delle particolari esigenze delle micro, piccole e medie imprese, e che tali codici devono essere approvati dall’autorità di controllo competente;

VISTO il considerando 98 del Regolamento che prevede che tali codici possono calibrare gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, tenuto conto dei potenziali rischi del trattamento per i diritti e le libertà degli interessati;

VISTE le “Linee guida 1/2019 sui codici di condotta e sugli organismi di monitoraggio a norma del Regolamento (UE) 2016/679” adottate dal Comitato europeo per la protezione di dati (di seguito “Comitato”) il 4 giugno 2019, all’esito della consultazione pubblica;

CONSIDERATO in particolare che l’adesione ad un codice di condotta può essere utilizzata come elemento di responsabilizzazione (c.d. accountability), in quanto consente di dimostrare la conformità dei trattamenti di dati, posti in essere dai titolari e/o dai responsabili del trattamento che vi aderiscano, ad alcune disposizioni o principi del Regolamento, o al Regolamento nel suo insieme (cfr. cons. 77 e artt. 24, par. 3, e 28, par. 5, e 32, par. 3 del Regolamento);

CONSIDERATO che l’art. 41, par. 1, del Regolamento prevede che, fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorità di controllo competente, la verifica dell’osservanza delle disposizioni di un codice di condotta, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, è effettuata da un Organismo di monitoraggio (di seguito, “Odm”) in possesso dei requisiti fissati dall’art. 41, par. 2 del Regolamento e del necessario accreditamento rilasciato a tal fine dalla medesima autorità, con la sola eccezione del trattamento effettuato da autorità pubbliche e da organismi pubblici per il quale non è necessaria l’istituzione di un Odm (art. 41, par. 6 del Regolamento);

CONSIDERATO che l’art. 41, par. 3, del Regolamento prevede che la predetta autorità di controllo presenta al Comitato uno schema di requisiti per l'accreditamento dell'Odm, ai sensi del meccanismo di coerenza di cui all'art. 63 del Regolamento;

CONSIDERATO che l’art. 57, par. 1, lett. p) del Regolamento prevede, in particolare, che ciascuna autorità di controllo, sul proprio territorio, definisce e pubblica i requisiti per l'accreditamento dell’Odm, ai sensi dell'art. 41;

CONSIDERATO che l’art. 57, par. 1, lett. q) del Regolamento prevede, in particolare, che ciascuna autorità di controllo, sul proprio territorio, effettua l’accreditamento dell’Odm, ai sensi dell'art. 41;

RILEVATO che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 55 del Regolamento e art. 2-bis del Codice, il Garante è l’autorità di controllo competente a definire e pubblicare i requisiti per l’accreditamento dell’Odm, nonché ad accreditare lo stesso Odm nell’esercizio del potere conferitole ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett.re p e q), del Regolamento;

CONSIDERATO che il Regolamento e le Linee guida del Comitato sopra citate, fissano un quadro organico di riferimento per la definizione dei requisiti che l’Odm deve soddisfare per ottenere l’accreditamento;

RILEVATO che il Garante incoraggia lo sviluppo di codici di condotta per le micro, piccole e medie imprese al fine di promuovere un'attuazione effettiva del Regolamento, aumentare la certezza del diritto per titolari e responsabili del trattamento e rafforzare la fiducia degli interessati in ordine alla correttezza dei trattamenti di dati che li riguardano;

RILEVATO, in questo contesto, che l’obbligo di affidare il monitoraggio dei codici di condotta a un Odm accreditato non dovrebbe costituire un ostacolo allo sviluppo di tali strumenti e che, quindi, va riconosciuto un certo margine di flessibilità ai promotori dei codici di condotta nell’applicazione dei requisiti di accreditamento fissati dal Garante al fine di definire il modello di Odm più adeguato a controllarne l’osservanza, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dalle Linee guida e dai pertinenti pareri del Comitato;

RILEVATO altresì che il Garante nella procedura di accreditamento, volta a verificare che l’Odm soddisfi i predetti requisiti, tiene in considerazione le specificità dei trattamenti di dati personali afferenti al/i settore/i a cui si applica il codice di condotta e, in particolare, la natura e la dimensione del settore, la tipologia e il numero (anche atteso) di soggetti aderenti, la peculiarità e la complessità delle operazioni di trattamento oggetto del codice, nonché i rischi per gli interessati;

VISTO il provvedimento del 12 giugno 2019 n. 127 con il quale il Garante ha approvato il “Codice di condotta per il trattamento dei dati personali in materia di informazioni commerciali” (di seguito, “codice di condotta”) presentato dall’Associazione Nazionale tra le Imprese di Informazioni Commerciali e di Gestione del Credito (di seguito, “ANCIC”) in qualità di associazione maggiormente rappresentativa nel settore, subordinando l’efficacia del codice di condotta all’accreditamento dell’Odm ai sensi dell’art. 41 del Regolamento, in attesa della definizione dei requisiti per l’accreditamento ai sensi dell’art. 41, par. 3 del Regolamento;

VISTO il provvedimento del 10 giugno 2020 n. 98 -pubb. in G.U. n.173 dell’11 luglio 2020 (di seguito, “Provvedimento”) con il quale il Garante, ai sensi dell’art. 57, par.1, lett. p), del Regolamento, ha approvato i requisiti per l’accreditamento dell’Odm, tenendo conto delle osservazioni rese dal Comitato nel parere adottato il 25 maggio 2020;

VISTO che in data 17 dicembre 2020 ANCIC ha presentato la richiesta formale di accreditamento dell’Odm preposto alla verifica del rispetto del codice di condotta, allegando la documentazione utile idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti: il regolamento sul funzionamento dell’Odm; l’atto costitutivo di ANCIC; curriculum vitae e documenti di identità dei componenti; le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di rispetto dei requisiti stabiliti dal codice di condotta, sottoscritte dagli stessi componenti ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 445/2000;

VISTA la nota del 19 gennaio 2021 con cui l’Ufficio ha formulato alcune osservazioni in ordine alla richiesta di accreditamento che è stata, pertanto, successivamente integrata da ANCIC con note del 26 e 28 gennaio 2021;

RILEVATO che, all’esito dell’esame della richiesta di accreditamento e della relativa documentazione, risulta che l’Odm dimostra di possedere i requisiti previsti dall’art. 41, par. 2 del Regolamento e dal Provvedimento, avendo comprovato, in particolare, un adeguato livello di competenza per lo svolgimento dei propri compiti di verifica del rispetto del codice di condotta, nonché di poter assolvere alle proprie funzioni con indipendenza e imparzialità, anche attraverso misure idonee ad individuare e mitigare il rischio di eventuali conflitti di interesse;

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 57, par.1, lett. q), del Regolamento, di accreditare l’Odm preposto da ANCIC alla verifica del rispetto del codice di condotta per la durata di cinque anni non rinnovabili;

CONSIDERATO che all’atto dell’approvazione del codice di condotta in data 12 giugno 2019 non erano ancora stati deliberati dal Garante i requisiti per l’accreditamento dell’Odm e, pertanto, si ritiene necessario che ANCIC provveda all’aggiornamento delle disposizioni del codice di condotta riferite anche all’Odm (cfr., ad esempio, art. 12) da sottoporre successivamente all’approvazione del Garante;

RITENUTO, pertanto, nonostante l’accreditamento dell’Odm, di disporre che l’efficacia del codice di condotta rimanga tuttora sospesa in attesa dell’approvazione da parte del Garante della nuova versione debitamente aggiornata da ANCIC anche nelle parti relative all’OdM;

RESTA FERMO che il codice di condotta, una volta approvato dal Garante nella versione definitiva, acquisterà piena efficacia;

VISTA la documentazione in atti:

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. q), del Regolamento accredita l’Odm preposto da ANCIC alla verifica del rispetto del codice di condotta per la durata di cinque anni non rinnovabili decorrenti dalla data di efficacia del codice di condotta;

b) dispone che l’efficacia del codice di condotta rimanga tuttora sospesa in attesa dell’approvazione in via definitiva della nuova versione opportunamente aggiornata da ANCIC anche nelle parti relative all’Odm.

Roma, 11 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

Scheda

Doc-Web
9565426
Data
11/02/21

Tipologie

Accreditamento degli organismi di certificazione