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Provvedimento del 27 gennaio 2021 [9561815]

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[doc. web n. 9561815]

Provvedimento del 27 gennaio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 32 del 27 gennaio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 27 marzo 2020 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di un URL collegato ad un articolo nel quale gli sono stati attribuiti “comportamenti penalmente rilevanti per specifici fatti per i quali era (…) intervenuta sentenza definitiva (…) di proscioglimento” nei suoi riguardi; 

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità in rete di contenuti da ritenersi ormai superati e rispetto ai quali non reputa più sussistente l’interesse della collettività ad averne conoscenza, tenuto conto anche del fatto che il medesimo non ricopre alcun ruolo pubblico; lo stesso ha inoltre rappresentato l’impossibilità di esercitare i propri diritti nei confronti del webmaster non essendo indicati sul sito i relativi dati di contatto, né essendo stata altrimenti garantita tale possibilità da Google con riguardo a contenuti pubblicati tramite una piattaforma di sua proprietà (blogspot);

VISTA la nota del 17 giugno 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 7 luglio 2020 con la quale Google LLC ha comunicato:

di non poter accogliere la richiesta di rimozione avanzata dall’interessato in quanto l’articolo collegato all’URL in questione riferisce, oltre che del procedimento penale per il quale l’interessato sarebbe stato assolto, anche di un ulteriore procedimento a suo carico “per una truffa da 347.964 euro a danno di” un ente pubblico realizzata dal medesimo utilizzando alcune onlus, “che in realtà sarebbero state a tutti gli effetti imprese commerciali, per aggirare le norme del codice degli appalti” ed ottenere in tal modo concessioni relative “ad attività da svolgersi nel contesto del XX”

che le informazioni risalgono ad un periodo recente in quanto l’articolo è stato pubblicato nel 2018, rilevando altresì che al tempo delle condotte contestate il reclamante ricopriva un ruolo pubblico di tipo politico nell’area territoriale interessata dai fatti che lo hanno coinvolto;

con riguardo alla richiesta dei dati personali del gestore della pagina, che “è prassi di Google fornire tali informazioni unicamente a fronte di un ordine di esibizione emesso da un’autorità competente” e rivolto nei confronti della società che gestisce il servizio di riferimento che, relativamente al servizio Google Blogger/Blogspot e per gli utenti dello Spazio Economico Europeo, è Google Ireland Limited;

VISTA la nota dell’8 luglio 2020 con la quale il reclamante, nel contestare il riscontro fornito da Google, ha rilevato che:

le argomentazioni dedotte da quest’ultima non sarebbero sufficienti a giustificare il mancato oscuramento delle informazioni inveritiere contenute nell’articolo, intervento che “appare ben possibile in quanto le informazioni pubblicate sono immesse in rete attraverso modulo informatico certamente modificabile”, precisando che l’ulteriore procedimento penale citato nel medesimo è attualmente in fase di dibattimento e che, con riguardo alle condotte contestate, si è dichiarato totalmente estraneo;

la società resistente dovrebbe provvedere alla correzione delle informazioni riportate nell’articolo ritenute lesive della propria reputazione in quanto, come confermato da sentenza passato in giudicato, i fatti ivi riportati non si sono svolti come è stato descritto e dovrebbe altresì fornire indicazioni in ordine alle generalità del gestore della pagina;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dell’URL indicato nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c). e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

la parte iniziale dell’articolo, che è quella in ordine alla quale sono state formulate le doglianze dell’interessato, è diretta a rappresentare in via principale le imputazioni formulate nei confronti di persona diversa dal reclamante, benché il nominativo di quest’ultimo sia indicato con riferimento ad un ipotetico concorso di esso nel medesimo reato, pur senza alcun riferimento a procedimenti penali avviati nei suoi confronti;

i contenuti reperibili tramite l’URL oggetto di richiesta di rimozione risultano pubblicati in epoca recente (2018) e riguardano alcune vicende nelle quali è stato coinvolto il reclamante e che in parte sono ancora in corso di accertamento con riferimento a gravi fattispecie di reato;

l’interesse del pubblico ad avere conoscenza dei contenuti indicati deve ritenersi attuale anche in considerazione dell’avvenuta recente pubblicazione di ulteriori articoli riguardanti condotte analoghe in ordine alle quali il reclamante è stato rinviato a giudizio;

nell’ambito dell’odierno procedimento può formare oggetto di valutazione la sola richiesta diretta nei confronti di Google nella sua qualità di gestore del motore di ricerca, tenuto conto delle modalità con le quali sono state formulate le richieste contenute all’interno dell’atto di reclamo e della successiva memoria, nonché dei termini nei quali si è svolta la preliminare interlocuzione con il titolare del trattamento;

quest’ultimo, peraltro, benché proprietario della piattaforma blogspot,com che ospita il sito nel quale l’articolo è stato pubblicato, assume, rispetto ai relativi contenuti, la qualità di Internet Service Provider non potendo direttamente incidere su di essi attraverso interventi di  aggiornamento e/o di rettifica, come invece invocato dal reclamante, ma potendo esclusivamente agire, al ricorrere dei relativi presupposti, nei limiti previsti dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n.70 del 2003 (cd. decreto sul commercio elettronico);

il servizio Google Blogger, diverso da quello relativo alla gestione del motore di ricerca, riguarda un’attività in ordine alla quale l’Autorità non ha il potere di provvedere in via autonoma avendo la società individuato, relativamente a detto servizio, il proprio stabilimento principale in Irlanda, circostanza quest’ultima che radica in capo all’Autorità di protezione dati irlandese il ruolo di Autorità capofila ai sensi dell’art. 56 del Regolamento (UE);

l’interessato, tenuto conto di tali indicazioni, potrà, se ritenuto di interesse, presentare un nuovo e diverso reclamo riguardo ai contenuti pubblicati tramite questo specifico servizio che l’Autorità di protezione dati italiana potrà, in attuazione del meccanismo di cooperazione previsto dal Regolamento, trasmettere all’Autorità irlandese in quanto autorità competente alla sua trattazione;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare il reclamo infondato; 

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 27 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Stazione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei