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Provvedimento del 29 ottobre 2020 [9559901]

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[doc. web n. 9559901]

Provvedimento del 29 ottobre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 208 del 29 ottobre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, e regolarizzato in data 30 gennaio 2020 con il quale XX, rappresentato e difeso dall’avv. Stefania Florio, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati a contenuti riguardanti una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto in un altro Paese a seguito di accuse di molestie sessuali rivolte nei suoi confronti da alcune donne ed in relazione alle quali è intervenuta una sentenza di patteggiamento “a seguito di assunzione di colpa” da parte sua;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale in considerazione del fatto che:

“solo alcuni degli articoli reperibili in rete hanno effettivamente riportato la verità processuale di quanto avvenuto” nel luogo - lontano dall’Italia - nel quale si è svolto il giudizio;

l’assunzione di colpa è stata “conseguenza obbligata di una detenzione preventiva, senza possibilità di scarcerazione, prima dell’inizio del processo”;

i fatti di cronaca narrati negli articoli oggetto di contestazione sono risalenti nel tempo, sono avvenuti in un altro continente e, con riguardo ad essi, la pena inflitta è stata interamente scontata, risultando “ad oggi totalmente riabililitato”;

la perdurante reperibilità in rete degli articoli riportanti le predette informazioni determina a suo carico un grave pregiudizio personale e professionale tenuto conto del fatto che, pur essendo un professionista altamente qualificato, non riesce ad ottenere lavori adeguati alla sua specializzazione o li perde a seguito della reperibilità di tali notizie da parte dei datori di lavoro;

VISTA la nota del 17 febbraio 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 9 marzo 2020 con la quale Google LLC ha comunicato che:

con riguardo agli URL individuati nella propria memoria con i nn. da 1 a 12, “non avendo individuato il nome del reclamante nei contenuti delle relative pagine”, ha provveduto ad adottare “misure manuali per impedire il posizionamento delle stesse tra i risultati associati al nome dell’interessato nelle versioni europee del motore di ricerca”;

con riferimento agli ulteriori URL, individuati nella medesima memoria con i nn. da 13 a 29, di non poter aderire alla richiesta di rimozione avanzata dall’interessato ritenendo non sussistenti i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, trattandosi di notizie di cronaca giudiziaria molto recenti e relative ad una fattispecie di reato molto grave;

gli articoli sono infatti risalenti al 2016 e riportano la notizia di un procedimento penale per abuso sessuale svoltosi all’estero in ordine al quale l’interessato è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere dichiarandosi colpevole dei fatti a lui imputati;

la notizia deve ritenersi di interesse pubblico tenuto anche conto del fatto che quest’ultimo, come precisato nell’atto di reclamo, “intende svolgere, ancora oggi, la medesima professione di massaggiatore che, secondo quanto riferito dagli articoli, avrebbe dato occasione all’interessato di entrare in contatto con le vittime”;

infine, le informazioni delle quali il reclamante chiede la deindicizzazione hanno un indubbio valore giornalistico essendo state riportate da testate di rilievo nazionale ed internazionale;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal titolare del trattamento in ordine all’avvenuta adozione di misure manuali atte ad impedire, in corrispondenza del nominativo del reclamante, il posizionamento delle pagine collegate agli URL indicati con i nn. da 1 a 12 nella memoria depositata nel corso del procedimento e ritenuto pertanto che con riguardo ad essi non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della sentenza dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12);

RILEVATO che:

la vicenda giudiziaria descritta negli articoli reperibili tramite gli URL dei quali è chiesta la rimozione riguarda un procedimento penale per reati gravi risalente ad epoca recente e conclusosi con la condanna dell’interessato a quattro anni e sei mesi di reclusione; 

deve ritenersi tuttora sussistente l’interesse del pubblico a conoscere la relativa vicenda tenuto conto del fatto che la stessa riguarda condotte che risultano essere state poste in essere dal reclamante in correlazione con la propria attività professionale, attività che il medesimo ha dichiarato tuttora di svolgere;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare il reclamo infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal vice segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Giudo Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

prende atto di quanto dichiarato da Google in ordine all’avvenuta adozione di misure manuali atte ad impedire, in corrispondenza del nominativo del reclamante, il posizionamento delle pagine collegate agli URL indicati con i nn. da 1 a 12 nella memoria depositata nel corso del procedimento e pertanto ritiene che non vi siano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli ulteriori URL.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 29 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Mattei