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Provvedimento del 10 dicembre 2020 [9559755]

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[doc. web n. 9559755]

Provvedimento del 10 dicembre 2020

Registro dei provvedimenti
n.  262 del 10 dicembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 21 aprile 2020 dal sig. XX, consulente informatico di numerose procure della Repubblica, nei confronti di Google LLC, con il quale questi ha chiesto la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome di 54 URL rinvianti ad articoli, apparsi, tra il 2017 e il 2020 su giornali e siti web, riportanti notizie relative alla mancanza di titoli di studio per esercitare la sua professione, notizie che il reclamante ritiene rispondenti ad un unico intento diffamatorio nei suoi riguardi;

CONSIDERATO, in particolare, che il reclamante ha sostenuto che:

- le notizie contenute negli URL sono infondate, dal momento che la querela per usurpazione di titoli è stata prima oggetto di richiesta di archiviazione da parte della Procura e poi archiviata in via definitiva dall’Ufficio GIP del Tribunale di Pesaro, sulla base del fatto che per l’esecuzione di accertamenti tecnici di natura informatica non occorre alcuna abilitazione, né esiste un albo degli esperti informatici forensi, né occorre uno specifico titolo di studio;

-  i giornali hanno dato risalto alla notizia della querela e sono stati creati molti blog anonimi, del tutto inventati e con nomi inesistenti, al fine di aumentare il risalto della notizia, anche utilizzando il nome del reclamante come nome di dominio;

VISTA la nota dell’8 maggio 2020 con la quale questa Autorità ha chiesto a Google, in qualità di titolare del trattamento, di fornire riscontro alla richiesta del reclamante e di far conoscere se avesse intenzione di adeguarsi ad essa;

VISTA la nota del 2 luglio 2020 con la quale Google ha dichiarato di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione degli URL in esame, in quanto essi non riportano solo informazioni relative alla querela presentata nei confronti del reclamante e poi archiviata dal Tribunale di Pesaro, ma riferiscono altresì di diverse e complesse vicende giudiziali, ulteriori rispetto alla vicenda evidenziata dal reclamante; in particolare:

-  gli URL – che rimandano ad articoli pubblicati tra il 2017 e il 2020 anche da testate giornalistiche di rilevanza nazionale – riferiscono che il sig. XX sarebbe stato sottoposto ad indagini presso molteplici sedi giudiziarie ed organi istituzionali, per essersi presuntamente fregiato di un titolo accademico mai conseguito ed avendo, in forza di ciò fornito le proprie prestazioni di consulente tecnico in vari procedimenti penali;

- secondo quanto riportato in alcuni dei contenuti in oggetto, oltre alla denuncia presso il Tribunale di Pesaro, vi sarebbe una serie di altre denunce pendenti nei suoi confronti;

- alla luce di tali considerazioni, la tutela richiesta dal sig. XX con la deindicizzazione appare da leggersi in relazione ad una presunta diffamazione, e non invece all’esercizio del diritto all’oblio ai sensi dell’art. 17 del Regolamento e, pertanto, non può ritenersi di competenza del Garante;

VISTE le risposte del 15 settembre e dell’11 novembre 2020 del reclamante alle richieste di informazioni inviate dal Garante in data 14 settembre e 8 ottobre 2020, nelle quali il sig. XX ha precisato:

- di avere conseguito in data XX il titolo accademico di “Dottore in Scienze Informatiche” presso il XX, gestito dall’Università XX (producendo copia del titolo);

- che il suddetto titolo non ha un riconoscimento legale in Italia;

- che per svolgere l’attività di perito informatico non è necessario alcun riconoscimento legale del titolo accademico;

- che ha conseguito in data XX una laurea (triennale) in Scienze per l’investigazione e la sicurezza (classe di laurea L40-Sociologia) presso l’Università degli studi di XX (del cui diploma pure fornisce copia);

- che ha altresì conseguito con lode, in data XX, un Master universitario (di primo livello) in “Sicurezza delle reti informatiche” presso XX;

CONSIDERATO che:

- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

VISTI gli artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento;

CONSIDERATO che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere applicabile il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia  dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (Causa C-131/12) (c.d. sentenza Costeja) nonché le “Linee guida n. 5/2019 sui criteri del “Right to be Forgotten” nei casi dei motori di ricerca”, adottate dal Comitato europeo di protezione dei dati - EDPB il 7 luglio 2020;

RILEVATO che:

- i contenuti riconducibili agli URL dei quali è chiesta la rimozione risalgono ad un'epoca recente e riguardano articoli di stampa e siti web relativi a condotte del reclamante consistenti nell’aver dichiarato un titolo accademico mai posseduto, le quali sarebbero state poste in essere nello svolgimento della sua professione;

- tali contenuti risultano di interesse pubblico, in virtù dell’intensa attività di perizie e consulenze informatiche svolta dall’interessato;

- allo stato attuale non vi sono elementi per ritenere che il trattamento dei dati personali dell'interessato sia illecito, tenuto conto del fatto che l'Autorità non ha competenza in ordine alla determinazione della veridicità delle notizie riportate in articoli di giornale o in altri siti Internet;

- l’inesattezza dei dati personali è sindacabile dall’Autorità nei limiti in cui sia verificabile la non corrispondenza delle informazioni diffuse rispetto ad elementi oggettivi, come desumibile dalle citate Linee guida del 2014 secondo le quali le Autorità di Protezione dei Dati “tenderanno a ritenere idonea la deindicizzazione di un risultato di ricerca se si rilevano inesattezze in termini di circostanze oggettive e se ciò genera un’impressione inesatta, inadeguata o fuorviante rispetto alla persona interessata”(cfr. punto 4 della Parte II, Linee guida 2014 sopra citate);

- fino al luglio 2019 il reclamante non ha dimostrato di essere in possesso di alcun titolo universitario valido o legalmente riconosciuto nello Stato italiano, stante il fatto che l’istituzione che ha rilasciato, nel 2006, il titolo di “Dottore in Scienze Informatiche” non è inclusa tra quelle idonee, per le Autorità italiane, ad emettere alcun titolo accademico;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli URL sopra indicati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento, per le ragioni di cui in premessa dichiara il reclamo infondato con riguardo agli URL indicati nella memoria di Google.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 10 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanziome

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei