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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio - 17 dicembre 2020 [9557793]

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[doc. web n. 9557793]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio - 17 dicembre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 276 del 17 dicembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione del n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

Relatore il dott. Agostino Ghiglia;

PREMESSO

1. Il reclamo.

Con reclamo del 10 gennaio 2020, presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, il sig. XX ha lamentato che, in data 27 novembre 2019, ha esercitato, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, il diritto di accesso ai dati personali, relativi a sé e alle proprie figlie minori, nei confronti dell’ Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio (di seguito, l’”Ordine”), inviando un messaggio di posta elettronica agli indirizzi oaslazio@oaslazio.it, consiglio.disciplina@oaslazio.it e ctdpec@pec.oaslazio.it, non ottenendo, tuttavia, alcun riscontro da parte dell’Ordine.

2. L’attività istruttoria.

Con nota del 29 maggio 2020 (prot. n. 0019714), l’Ufficio ha invitato l’Ordine ad aderire alla richiesta del reclamante di esercizio del diritto di accesso ai dati personali entro e non oltre il 18 giugno 2020, procedendo a informare il reclamante e l’Autorità circa le determinazioni adottate.

Con nota del 17 giugno 2020 (prot. n. 3138/2020), l’Ordine ha riscontrato la richiesta del reclamante di esercizio del diritto di accesso ai dati personali.

Sulla base degli elementi acquisiti, anche attraverso la documentazione inviata e i fatti emersi nel corso dell’attività istruttoria, l’Ufficio ha notificato all’Ordine (nota prot. n. 0024500 del 3 luglio 2020), in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto la presunta violazione dell’art. 12, parr. 3 e 4, del Regolamento, invitando l’Ordine a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, dalla l. n. 689 del 24 novembre 1981).

L’Ordine ha fatto pervenire le proprie memorie difensive con nota del 27 luglio 2020 (prot. n. 3442/2020), rappresentando, in particolare, che:

- “con nota telematica del 27.11.2019, ore 09:28, il [reclamante] ha trasmesso all’indirizzo consiglio.disciplina@oaslazio.it una “richiesta di esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali (artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679”, chiedendo in particolare l’accesso ai propri dati personali e a quelli delle sue due figlie minori […], una copia degli stessi oltre al contenuto dell’informativa privacy”;

- “la richiesta predetta era stata preceduta da altre cinquantadue note telematiche, di cui una trasmessa pochi minuti prima, ovvero alle ore 9:18, sempre al Consiglio Territoriale di Disciplina”, aventi ad oggetto questioni non attinenti alla protezione dei dati personali;

- “la frequente ripetitività dei contenuti di siffatte comunicazioni, spesso riprodotte per più giorni […] ha generato una svista nel Consiglio di Disciplina destinatario dell’istanza di accesso che ha ritenuto erroneamente che la nota inviata alle 9:28 (istanza d’accesso ai dati personali) fosse di contenuto speculare a quella inoltrata poco prima (segnalazione/esposto delle ore 9:18)”;

- vi è “assenza di dolo del Titolare, il cui organo disciplinare ha colpevolmente, ma non certo volontariamente, omesso di riscontrare nel termine la richiesta di esercizio dei diritti […] trasmessa dal reclamante”;

-  “non risultano […] ulteriori richieste di esercizio dei diritti di cui al Reg. UE 2016/679 inevase dal Titolare”;

- “dette violazioni, seppur colpevoli […], non hanno di fatto arrecato alcun pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, posto che i dati personali [del reclamante e delle proprie figlie minori] erano già in possesso del ridetto interessato al momento dell’inoltro dell’istanza ex art. 15 del Regolamento”, non essendosi verificata “alcuna lesione del diritto di difesa (o di altro diritto) del segnalante”.

3. Esito dell’attività istruttoria.

L’art. 12 del Regolamento prevede che il titolare del trattamento debba fornire all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa (par. 3). Se non ottempera alla richiesta dell’interessato, il titolare del trattamento deve informare l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale (par. 4).

Nel caso oggetto di reclamo, l’Ordine ha dato riscontro alla richiesta di esercizio del diritto di accesso ai dati personali, presentata dal reclamante in data in data 27 novembre 2019, soltanto in data 17 giugno 2020, e, dunque, ben oltre il termine di un mese previsto dall’art. 12 del Regolamento, senza, peraltro, aver informato il reclamante dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale entro il medesimo termine.

4. Conclusioni.

Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Ordine, per non aver tempestivamente dato riscontro alla richiesta del reclamante di esercizio del diritto di accesso ai dati personali e per non aver informato lo stesso dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale, in violazione dell’art. 12, parr. 3 e 4, del Regolamento.

La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento medesimo.

In tale quadro, considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, atteso che è stato fornito, seppur tardivamente, un riscontro alla richiesta di esercizio dei diritti dell’interessato, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.

5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

Il Garante, ai sensi ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).

Al riguardo, la violazione della disposizione citata è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.

La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.

In relazione ai predetti elementi, è stato considerato il notevole lasso di tempo intercorso tra la data in cui l’interessato ha esercitato i propri diritti (27 novembre 2019) e quella in cui l’Ordine gli ha fornito, tardivamente, il proprio riscontro (17 giugno 2020).

Di contro, si è tenuto in considerazione che, secondo quanto dichiarato dall’Ordine, si tratta del primo caso di intempestivo riscontro a una richiesta di esercizio dei diritti di un interessato e che tale caso è stato determinato da un comportamento colposo, al cui verificarsi ha contribuito anche il fatto che la richiesta dell’interessato fosse stata preceduta da altre numerose note, di cui una trasmessa pochi minuti prima, in relazione a questioni non attinenti alla protezione dei dati personali.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.000,00 (duemila) per la violazione dell’art. 12, parr. 3 e 4, del Regolamento.

Tenuto conto del notevole ritardo nel riscontrare la richiesta di esercizio del diritto di accesso dell’interessato, si ritiene altresì che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7 del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, dichiara illecita la condotta tenuta dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione dell’art. 12, parr. 3 e 4, del Regolamento, nei termini di cui in motivazione

ORDINA

all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Largo dei Colli Albani, 32 - 00179 Roma (RM), C.F. 96294980584, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 5, del Regolamento, di pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Al riguardo, si ricorda che resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata, entro 30 giorni dalla data della notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice (cfr. anche art. 10, comma 3, del d. lgs n. 150 dell’1/9/2011)

INGIUNGE

al predetto Ordine, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante, ritenendo che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 17 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

Scheda

Doc-Web
9557793
Data
17/12/20

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca