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Provvedimento del 26 novembre 2020 [9540621]

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[doc. web n. 9540621]

Provvedimento del 26 ovembre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 253 del 26 novembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

RILEVATA l’avvenuta diffusione in data 20 marzo 2019 sul sito web www.notizie.tiscali.it, riconducibile a Tiscali Italia S.p.A., di un video idoneo a mostrare le reazioni autolesionistiche di un uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, all'interno dei locali di un commissariato di polizia;

VISTO il provvedimento del 25 marzo 2019 con il quale il Presidente dell’Autorità, in virtù dei poteri ad esso conferiti dall’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000, ha disposto in via d’urgenza nei riguardi di Tiscali Italia S.p.A. la misura della limitazione provvisoria del trattamento, di cui all’art. 58, par. 2, lett. f), riferita ad ogni ulteriore diffusione delle immagini sopra individuate con modalità tali da rendere identificabile l'interessato; detto provvedimento è stato poi ratificato dal Collegio nell’adunanza del 28 marzo 2019; 

CONSIDERATO che il predetto provvedimento è stato adottato tenendo conto che:

l’art. 137 del Codice prevede che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restino fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti e delle libertà delle persone e, nello specifico, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

l'art. 8 delle Regole deontologiche prevede che, fatto salvo il limite dell'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisca notizie, né pubblichi immagini che possano risultare lesive della dignità della persona, mentre l'art. 10, comma 1, delle medesime impone l'adozione di particolari cautele nel rendere note circostanze dalle quali possano desumersi informazioni relative allo stato di salute dei soggetti coinvolti nei fatti oggetto di cronaca;

la immagini diffuse, ad una prima analisi, sono apparse idonee, anche in virtù del loro impatto visivo, a porsi in contrasto con la dignità dell'interessato, tenuto conto della particolarità della situazione oggetto di ripresa, nonché del luogo in cui questa è avvenuta;

VISTA la nota del 26 marzo 2019 con la quale è stato trasmesso al titolare il menzionato provvedimento di limitazione del trattamento chiedendo al medesimo di comunicare, nel termine di quindici giorni successivi all’avvenuta notifica, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto dall’Autorità;

VISTA la nota del 4 aprile 2019 con la quale Tiscali S.p.A. ha dichiarato di aver “provveduto a rimuovere il video (…) dal sito www-notizie.tiscali.it” e ad “eliminare dagli indirizzi del proprio dominio qualsiasi tipo di contenuto riconducibile al video in oggetto”, chiedendo altresì “la deindicizzazione del suddetto link dal motore di ricerca di Google”;

VISTA la nota del 23 luglio 2019 con la quale l'Autorità, sulla base delle evidenze emerse, ha comunicato a Tiscali Italia S.p.A. l’avvio del procedimento di cui all’art. 166, comma 5, del Codice per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, notificando le presunte violazioni di legge individuate, nel caso di specie, nella rilevata diffusione di dati personali del soggetto ripreso all’interno del video con modalità tali da non garantire la liceità e la correttezza del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, art. 137, comma 3, del Codice, artt. 6, 8 e 10 delle regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica);

VISTA la nota del 6 agosto 2019 con la quale il titolare del trattamento ha chiesto una proroga del termine per il deposito degli scritti difensivi a causa di difficoltà oggettive legate alla coincidenza di quest’ultimo con il periodo estivo, nonché la nota trasmessa in pari data con la quale l’Autorità ha concesso detta proroga;

VISTA la nota del 13 settembre 2019 con la quale il titolare del trattamento, nel chiedere di essere audito dall’Autorità, ha rappresentato che:

la condotta contestata nella comunicazione di avvio del procedimento deve essere ricondotta “nel novero della normativa che disciplina i servizi di hosting di cui al d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70” tenuto conto del fatto che la società “da un lato pubblica contenuti editoriali a firma dei propri redattori nelle varie sezioni presenti nella testata editoriale (…) e dall’altro ospita sul proprio dominio e su spazi dedicati contenuti editoriali di altre testate giornalistiche – raccolti tramite feed automatico (…) in formato XML – con l’obbligo di citarne e valorizzarne la fonte editoriale di provenienza”, con lo scopo di offrire ai propri utenti informazioni dell’ultim’ora sempre aggiornate ed affidabili;

tale servizio “è stato affidato a MAK Multimedia Adnkronos s.r.l. (“Adnkronos”), Agenzia Nazionale Stampa Associata – Società cooperativa (“Ansa”) e Askanews S.p.a. (“Askanews”)” sulla base di singoli accordi di collaborazione, basati sul presupposto  “dell’esattezza, veridicità e non contrarietà alla legge dei contenuti forniti”, e che, nel caso specifico, risultava riconducibile ad Adnkronos;

l’oggetto dell’accordo con quest’ultima prevede la fornitura di contenuti di proprietà intellettuale di Adnkronos – che agisce in qualità di content provider – tramite un “feed automatico” che trasmette in tempo reale le notizie di rilievo “su un repository di Tiscali (all’interno del [relativo] server) che, con una procedura di backend, genera automaticamente singoli Url appartenenti al dominio di Tiscali, in numero pari alle singole notizie trasmesse da parte di Adnkronos”;

le modalità tecniche di funzionamento del sistema, rendendo di fatto impossibile una sorveglianza continua del flusso di contenuti da parte di Tiscali, determinano l’applicazione, nel caso in esame, della normativa prevista dal d.lgs. n. 70 del 2003 (cd. decreto sul commercio elettronico), anziché di quella riguardante la protezione dei dati personali;

la pubblicazione di contenuti di Adnkronos “tramite feed automatico su un URL di dominio Tiscali” non sembra riconducibile a nessuna delle tipologie di trattamento individuate dall’art. 136 del Codice “non potendo la Società rivestire, per le particolari circostanze fattuali e contrattuali, la qualifica di editore” di contenuti redatti da terzi;

pertanto Tiscali agirebbe in qualità di hosting provider applicandosi ad esso le previsioni di cui agli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 70 del 2003 che stabiliscono, salvo alcune specifiche deroghe, un regime di sostanziale irresponsabilità del medesimo conseguente all’assenza, in capo ad esso, di un obbligo generalizzato di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate;

il trattamento è stato comunque interrotto immediatamente dopo la notifica del provvedimento di limitazione provvisoria da parte dell’Autorità, rilevando che il video contestato è stato visibile per un lasso di tempo molto limitato tenuto conto del fatto che è apparso sul sito il “21 marzo 2019 alle ore 16:45:41” ed è stato rimosso il “22 marzo alle ore 08:01:38”, precisando che già nel momento in cui è avvenuta la ricezione del sopra citato provvedimento “i contenuti non erano più direttamente raggiungibili dal sito www.tiscali.it, bensì soltanto tramite ricerca su Google o consultazione dell’archivio notizie di Tiscali”;

il trattamento è avvenuto in conformità con l’art. 6 delle Regole deontologiche tenuto conto della rilevanza sociale di quanto ripreso all’interno del video “per l’originalità del fatto e per la particolarità dei modi con cui è avvenuto”, pur ribadendo che la notizia fosse riconducibile ad un soggetto terzo;

con riguardo alla affermata violazione dell’art. 8 delle regole deontologiche - il quale vieta al giornalista la pubblicazione di immagini o di dettagli da ritenersi lesivi della dignità della persona - la relativa responsabilità non può che essere ricondotta all’editore della notizia, ovvero Adnkronos, a meno di reputare configurabile una responsabilità di tipo oggettivo in capo a Tiscali per i fatti contestati;

con riferimento invece all’ipotizzata violazione dell’art. 10 delle medesime regole, la norma vieta di pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico, tra i quali non si ritengono comprese “le mere esternazioni dell’interessato in merito alle sue asserite gravi condizioni di salute”;

la società ha chiuso “9 degli ultimi 10 esercizi di bilancio con un risultato netto fortemente negativo”, quale effetto di una generale crisi che ha investito il settore delle telecomunicazioni con particolare riguardo alle imprese di medie e piccole dimensioni, rilevando dunque l’elevato rischio che l’eventuale irrogazione di una sanzione, specie se di importo elevato, avrebbe per l’attività della società;

VISTA la nota del 30 settembre 2019 con la quale l’Autorità ha comunicato al titolare del trattamento la data del 15 ottobre 2019 per lo svolgimento dell’audizione;

VISTO il verbale dell’audizione svoltasi il 15 ottobre 2019 nel corso della quale il titolare del trattamento, oltre a richiamare gli argomenti dedotti nella memoria difensiva già depositata, ha chiesto l’archiviazione del procedimento attivato a suo carico ritenendo non sussistenti, nel caso di specie, gli estremi di una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che la limitazione imposta al titolare del trattamento, tenuto anche conto delle caratteristiche dello specifico procedimento utilizzato per la sua adozione, è un provvedimento a carattere temporaneo che, al fine del consolidamento dei relativi effetti, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento che, sulla base di un esame compiuto nel merito, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento effettuato;

RILEVATO, con riguardo alle eccezioni sollevate da Tiscali Italia S.p.A. relativamente all’applicabilità al caso di specie della disciplina sul commercio elettronico, che:

la società ha dichiarato, nel corso del procedimento, di aver operato, con riferimento alla diffusione dei contenuti oggetto di contestazione, in qualità di hosting provider, escludendo con ciò la propria responsabilità e riconducendo quest’ultima interamente in capo ad altro soggetto, ovvero Adnkronos, che sarebbe stato a tal fine esplicitamente citato come fonte della notizia all’interno dell’apposito spazio dedicato alla pubblicazione dell’informazione;

a supporto di quanto rappresentato, Tiscali ha richiamato l’esistenza di uno specifico accordo intercorrente tra le parti – e prodotto in copia in allegato alla memoria depositata -  che poggia sul presupposto “dell’esattezza, veridicità e non contrarietà alla legge dei contenuti forniti” in modo tale da sollevare Tiscali dalla relativa responsabilità, tenuto conto del fatto che detti contenuti, anche in ragione delle caratteristiche della pubblicazione, non sarebbero verificabili ex ante dalla medesima;

tuttavia, gli elementi emersi nel corso del procedimento sia con riguardo alle modalità tecniche con le quali sono state pubblicate le immagini – ovvero tramite “tramite feed automatico su un URL di dominio Tiscali” – che con riferimento al contenuto dell’informativa pubblicata sul sito www.notizie.tiscali.it non appaiono confermare in modo incontrovertibile quanto dichiarato dalla resistente;

la pubblicazione del video è infatti avvenuta nel sito di proprietà di Tiscali Italia S.p.A., dedicato specificamente alla diffusione di notizie di cronaca, e l’informativa sul trattamento dei dati personali ivi pubblicata indica espressamente quest’ultima come titolare del trattamento dei dati personali raccolti ed utilizzati, fornendo anche indirizzi di contatto riconducibili alla medesima ed utilizzabili da parte degli utenti ai fini dell’esercizio dei diritti loro riconosciuti da Regolamento;

l’accordo negoziale intercorso tra Tiscali Italia S.p.A. e Adnkronos, inoltre, sebbene contenga disposizioni finalizzate a sollevare la prima da eventuali responsabilità derivanti dalla violazione dei diritti di terzi – quali diritti di proprietà intellettuale – attribuisce alla resistente il potere di individuare in modo insindacabile le modalità di pubblicazione e diffusione dei contenuti, ivi inclusa la scelta di sospendere o interrompere la pubblicazione già eseguita, e pone in capo ad entrambe le società l’obbligo di garantire la conformità del trattamento dei contenuti pubblicati alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali;

gli elementi sopra indicati, che potrebbero al più portare ad individuare un rapporto di contitolarità nel trattamento dei dati in capo a Tiscali Italia S.p.A. ed a MAK Multimedia Adnkronos S.r.l., non appaiono tali da escludere in capo alla resistente la responsabilità dei contenuti diffusi attraverso il proprio sito;

laddove Tiscali Italia S.p.A. intenda definire in modo diverso il trattamento di contenuti forniti da terzi, ma comunque pubblicati nel proprio sito sulla base di modalità stabilite dalla medesima, sarà tenuta a regolamentare la predetta pubblicazione in termini tali da evidenziare la riconducibilità degli stessi anche (o solo) ad altri soggetti, dando altresì adeguata informativa a tali profili e fornendo i canali di contatto dei soggetti ai quali indirizzare eventuali segnalazioni relative ai contenuti pubblicati e/o istanze di esercizio dei diritti riconosciuti agli utenti dal Regolamento;

RILEVATO, con riguardo al merito della vicenda e sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento, che:

il trattamento posto in essere nel sito web di Tiscali Italia S.p.A. attraverso la diffusione di un video e di immagini ritraenti un uomo nell'atto di compiere gesti autolesionistici all'interno della sala di attesa di un commissariato di polizia non costituisce, di per sé solo, un travalicamento dei limiti imposti da un corretto esercizio del diritto di cronaca giornalistica;

la diffusione del video, infatti, poteva reputarsi rispondente all’interesse pubblico in quanto finalizzata, alla luce di recenti fatti di cronaca connessi a vicende analoghe, a documentare quanto avvenuto all'interno di un commissariato di polizia nell’interazione tra il soggetto fermato e gli agenti di polizia in servizio;

la qualità delle immagini diffuse attraverso il video è tuttavia apparsa, contrariamente a quanto affermato dal titolare del trattamento, idonea a consentire l’identificabilità del soggetto ripreso, informazione quest’ultima da ritenersi non essenziale per il perseguimento delle finalità di cronaca da parte del predetto titolare;

l’adozione del provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento, in quanto riferito all’ulteriore diffusione delle citate immagini con modalità tali da rendere identificabile il soggetto ripreso, ha inteso tuttavia arginare il rischio di un possibile pregiudizio per i diritti del medesimo connesso alla divulgazione di dettagli, quali il volto in chiaro, idonei a renderlo riconoscibile quanto meno da parte della collettività di riferimento, costituita, in particolare, dai cittadini abitanti nel quartiere nel quale i fatti si sono verificati;

il trattamento effettuato risulta in contrasto con l’art. 6 delle regole deontologiche, nonché con l’art. 8, comma 1, delle medesime in quanto, pur non trattandosi di soggetto ritratto in stato di arresto o comunque sottoposto ad uno stato di costrizione evidente, la pubblicazione dell'immagine del medesimo, nella misura in cui lo stesso appare identificabile, risulta atta ad integrare una lesione della sua dignità anche in considerazione della specificità della situazione nella quale è stato ripreso;

con specifico riferimento ai dati riguardanti lo stato di salute del soggetto ripreso si reputa, in esito ad un’analisi della vicenda condotta anche alla luce degli elementi emersi nel corso del procedimento, che le relative informazioni diffuse nel video non costituiscano dati clinici oggettivamente accertati, ma dichiarazioni rese, in uno stato di evidente alterazione, dall’interessato medesimo in un luogo aperto al pubblico e con modalità tali da poter anche lasciar intendere di essere non veritiere;

fatta eccezione per quest’ultimo profilo, le valutazioni preliminari effettuate dall’Autorità nel provvedimento del 25 marzo 2019 possono ritenersi sostanzialmente confermate;

RITENUTO che, nel caso di specie, la diffusione di dati personali idonei a rendere identificabile l’interessato ripreso all’interno del video oggetto di contestazione sia da reputarsi in contrasto con l’art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, con l’art. 137, comma 3, del Codice, nonché con gli artt. 6, comma 1, e 8, comma 1, delle regole deontologiche e che il relativo trattamento, in quanto posto in essere con le predette modalità, sia da reputarsi illecito;

CONSIDERATO, tuttavia, che:

il trattamento ha coinvolto un solo soggetto, non direttamente identificato tramite eventuali sue generalità riportate nell’articolo, e che la durata della diffusione è stata limitata ad un tempo molto breve;

la società resistente ha dichiarato che la diffusione sarebbe avvenuta nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e nel rispetto del principio di essenzialità dell'informazione tenuto conto dell'originalità del fatto, nonché delle particolari modalità con le quali lo stesso è avvenuto, benchè abbia comunque rilevato che il contenuto pubblicato fosse riconducibile ad altro soggetto che ne doveva essere pertanto riconosciuto come unico responsabile;

Tiscali Italia S.p.A., come dichiarato nel corso del procedimento, ha eseguito il provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento provvedendo alla rimozione del video, cessando in tal modo il relativo trattamento;

con riferimento ai dati relativi alla salute dell’interessato riportati nel testo dell’articolo, occorre tenere conto del fatto che, come già sopra evidenziato, l’origine degli stessi sia da ricondurre ad esternazioni rese dallo stesso interessato, sia pure in uno stato di evidente alterazione, e non all’autonoma pubblicazione da parte del giornale di dati clinici di valore documentato;

i fatti contestati si sono verificati nel periodo di vigenza del regime di applicazione progressiva delle misure sanzionatorie previsto dall'art. 22 del d.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101;

la valutazione complessiva degli elementi sopra descritti – ovvero la durata limitata del trattamento, il tempestivo adeguamento del titolare del trattamento alle misure disposte dall’Autorità mediante il provvedimento di limitazione provvisoria, l’assenza di dolo, la mancanza di analoghe precedenti violazioni commesse dal medesimo titolare, il verificarsi della condotta nel periodo di vigenza dell’art. 22 del d.lgs. n. 101 del 2018 – porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre nei confronti di Tiscali Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento dei dati personali dell’interessato ripreso all’interno del citato video con modalità idonee a renderlo identificabile, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RITENUTO altresì che il titolare, ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, debba essere ammonito in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RITENUTO di disporre altresì l’invio di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per l’inoltro al competente Consiglio regionale;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone nei confronti di Tiscali Itlalia S.p.A. la misura del divieto di ulteriore trattamento dei dati dell’interessato ripreso all’interno del video con modalità idonee a renderlo identificabile, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, con riferimento alle violazioni accertate nel corso del presente procedimento, ammonisce Tiscali Italia S.p.A. in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati;

c) dispone l’invio del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per l’inoltro al competente Consiglio regionale;

d) dispone l'adempimento di cui all'art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679, Tiscali Italia S.p.A., entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 26 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei