g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 26 novembre 2020 [9540604]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9540604]

Provvedimento del 26 novembre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 252 del 26 novembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

RILEVATA l’avvenuta diffusione in data 20 marzo 2019, a corredo di un articolo pubblicato sul sito web www.larampa.it riconducibile a LaRampa.it, di un video idoneo a mostrare le reazioni autolesionistiche di un uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, all'interno dei locali di un commissariato di polizia;

VISTO il provvedimento del 26 marzo 2019 con il quale il Presidente dell’Autorità, in virtù dei poteri ad esso conferiti dall’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000, ha disposto in via d’urgenza nei riguardi de LaRampa.it la misura della limitazione provvisoria del trattamento, di cui all’art. 58, par. 2, lett. f), riferita ad ogni ulteriore diffusione delle immagini sopra individuate con modalità tali da rendere identificabile l'interessato; detto provvedimento è stato poi ratificato dal Collegio nell’adunanza del 28 marzo 2019;

CONSIDERATO che il predetto provvedimento è stato adottato tenendo conto che:

l’art. 137 del Codice prevede che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restino fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti e delle libertà delle persone e, nello specifico, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

l'art. 8 delle Regole deontologiche prevede che, fatto salvo il limite dell'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie, né pubblica immagini che possano risultare lesive della dignità della persona, mentre l'art. 10, comma 1, delle medesime impone l'adozione di particolari cautele nel rendere note circostanze dalle quali possano desumersi informazioni relative allo stato di salute dei soggetti coinvolti nei fatti oggetto di cronaca;

la immagini diffuse, ad una prima analisi, sono apparse idonee, anche in virtù del loro impatto visivo, a porsi in contrasto con la dignità dell'interessato, tenuto conto della particolarità della situazione oggetto di ripresa, nonché del luogo in cui questa è avvenuta;

VISTA la nota del 27 marzo 2019 con la quale è stato trasmesso al titolare il menzionato provvedimento di limitazione del trattamento chiedendo al medesimo di comunicare, nel termine di quindici giorni successivi all’avvenuta notifica, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto dall’Autorità;

VISTA la nota del 27 marzo 2019 con la quale LaRampa.it, in persona del direttore responsabile Stefano Montone, ha dichiarato di aver posto in essere “tutti gli accorgimenti tecnologici affinché la persona ritratta nelle immagini non fosse individuabile né identificabile”, disponendo l’oscuramento totale del video e producendo apposito screenshot a conferma dell’intervento effettuato;

VISTA la nota del 23 luglio 2019 con la quale l'Autorità, sulla base delle evidenze emerse, ha comunicato a LaRampa.it l’avvio del procedimento di cui all’art. 166, comma 5, del Codice per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, notificando le presunte violazioni di legge individuate, nel caso di specie, nella rilevata diffusione di dati personali del soggetto ripreso all’interno del video con modalità tali da non garantire la liceità e la correttezza del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, art. 137, comma 3, del Codice, artt. 6, 8 e 10 delle regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica) e rilevando altresì il difetto di informativa con riguardo al trattamento effettuato tramite il sito web gestito dalla società, con particolare riferimento all’indicazione dei dati di contatto necessari anche al fine di consentire agli interessati l’esercizio dei loro diritti (cfr. artt. 12, 13 e 14 del Regolamento);

VISTA la nota del 31 agosto 2019 con la quale il titolare del trattamento ha chiesto di essere audito dall’Autorità ed ha rappresentato che:

con riguardo alla contestata carenza di informativa, “le indicazioni pubblicate su www.larampa.it sono esaurienti e complete” in quanto “è ben identificato e specificato il numero di iscrizione nel Registro della Stampa Periodica presso il Tribunale di Napoli, è riportato il numero del Direttore e dei collaboratori, c’è un form per i contatti e una mail per inviare i comunicati”, precisando che coloro che hanno intenzione di contattare il giornale possono comunque effettuare una “visura presso il Tribunale o l’Ordine dei Giornalisti”;

la mancata indicazione di un indirizzo fisico ha lo scopo di disincentivare richieste od offerte improvvise e/o pretestuose, oltre che a garantire l’incolumità di chi opera nella redazione tenuto conto della particolare pericolosità dell’area geografica nella quale ha sede la testata;

con riguardo al merito della vicenda, in data 20 marzo 2019 varie agenzie di stampa nazionali diffondevano “un video ed un dispaccio stampa in cui si vedeva un soggetto non meglio identificato che in una sala di attesa di un commissariato (…) prendeva a pugni e a testate una parete divisoria di cartongesso di tale commissariato” e che il video non oscurato veniva pubblicato da centinaia di giornali online, oltreché da molti soggetti privati nei rispettivi profili Facebook;

la pubblicazione del video, avvenuta nel pieno rispetto delle regole deontologiche, aveva lo “scopo esclusivo di documentare le difficili condizioni di lavoro degli agenti della Polizia di Stato spesso aggrediti ed oltraggiati e che nella fattispecie erano costretti a realizzare un video per documentare che eventuali lesioni non erano causate dagli stessi agenti”;

il soggetto protagonista del video non è stato ripreso in una situazione di limitazione della propria libertà personale in quanto non era in stato di arresto, né aveva le manette ai polsi, precisando inoltre che “non esiste alcun documento che certifichi che il soggetto era malato o alterato” come dimostrato dal fatto che, in tal caso, non sarebbe stato dimesso dall’ospedale presso il quale è stato condotto, ma “sarebbe stato piantonato”;

l’art. 8 delle regole deontologiche sul trattamento dei dati per fini giornalistici è stato “rispettato alla lettera” essendosi ravvisata nel caso di specie “la rilevanza sociale della notizia [e] dell’immagine”;

il video è stato visibile in chiaro per un periodo limitato di tempo – dal 20 al 27 marzo 2019 – ed in tale frangente è stato comunque visto da un numero esiguo di persone (circa 41), specie se rapportate “all’alto numero di visite che ha avuto invece tramite migliaia di soggetti privati e giornali che preferiscono caricare i propri video direttamente sulla piattaforma Facebook”;

“l’intero articolo contenente il video oscurato è stato completamente rimosso in data 7 agosto 2019 a seguito dell’invio da parte della Questura di Roma della richiesta di rimozione facente seguito ad una non meglio specificata disposizione” dell’Autorità per la protezione dei dati personali;

VISTA la nota del 30 settembre 2019 con la quale l’Autorità ha comunicato al titolare del trattamento la data dell’11 ottobre 2019 per lo svolgimento dell’audizione richiesta dal medesimo;

VISTO il verbale dell’audizione dell’11 ottobre 2019 nella quale il titolare del trattamento, oltre a richiamare gli argomenti difensivi dedotti nella memoria già depositata, ha precisato che “il video è stato pubblicato, a partire dallo stesso giorno, da centinaia di siti che hanno avuto centinaia di migliaia di visite”, evidenziando che i medesimi “non sono stati oggetto di analogo provvedimento da parte del Garante” e chiedendo pertanto l’archiviazione del procedimento avviato a suo carico;

CONSIDERATO che la limitazione imposta al titolare del trattamento, tenuto anche conto delle caratteristiche dello specifico procedimento utilizzato per la sua adozione è un provvedimento a carattere temporaneo che, al fine del consolidamento dei relativi effetti, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento il quale, sulla base di un esame compiuto nel merito, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento effettuato;

RILEVATO, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento, che:

il trattamento posto in essere da LaRampa.it attraverso la pubblicazione, a corredo della notizia riportata nel relativo articolo, di un video ritraente un uomo nell'atto di compiere gesti autolesionistici all'interno della sala di attesa di un commissariato di polizia non costituisce, di per sé solo, un travalicamento dei limiti imposti da un corretto esercizio del diritto di cronaca giornalistica potendo rispondere, all’epoca dei fatti, ad esigenze informative connesse a fatti di cronaca;

la diffusione del video infatti, come argomentato da parte del titolare del trattamento, poteva reputarsi rispondente all’interesse pubblico in quanto finalizzata, alla luce di recenti fatti di cronaca connessi a vicende analoghe, a documentare quanto avvenuto nell’interazione tra il soggetto fermato e gli agenti di polizia in servizio;

la qualità dell’immagine diffusa attraverso il video è tuttavia apparsa idonea a consentire l’identificabilità del soggetto ripreso. informazione quest’ultima da ritenersi non essenziale per il perseguimento delle finalità di cronaca da parte del titolare del trattamento; 

l’adozione del provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento, in quanto riferito all’ulteriore diffusione delle citate immagini con modalità tali da rendere identificabile il soggetto ripreso, ha pertanto inteso arginare il rischio di un possibile pregiudizio per i diritti del medesimo connesso alla divulgazione di dettagli, quali il volto in chiaro, idonei a renderlo riconoscibile quanto meno da parte della collettività di riferimento, costituita, in particolare, dai cittadini abitanti nel quartiere nel quale i fatti si sono verificati;

il trattamento effettuato appare in contrasto con l’art. 6, comma 1, delle regole deontologiche non essendo la diretta identificabilità del protagonista del video un dato essenziale ai fini dell’informazione complessivamente fornita, nonché con l’art. 8, comma 1, delle citate regole in quanto, pur non trattandosi di soggetto sottoposto ad uno stato di costrizione evidente, l’identificabilità del medesimo, in considerazione della specificità della situazione nella quale è stato ritratto, risulta idonea a ledere la sua dignità;

con specifico riferimento ai dati riguardanti lo stato di salute del soggetto ripreso si reputa, in esito ad un’analisi della vicenda condotta anche alla luce delle difese presentate dal titolare del trattamento, che le relative informazioni diffuse nel video non costituiscano dati clinici oggettivamente accertati, ma dichiarazioni rese, in uno stato di evidente alterazione, dall’interessato medesimo in un luogo aperto al pubblico e con modalità tali da poter anche lasciar intendere di essere non veritiere;

fatta eccezione per quest’ultimo profilo, le valutazioni preliminari effettuate dall’Autorità nel provvedimento del 26 marzo 2019 possono ritenersi sostanzialmente confermate;

RITENUTO, nel caso di specie, che:

la diffusione di dati personali idonei a rendere identificabile l’interessato ripreso all’interno del video oggetto di contestazione sia da reputarsi in contrasto con l’art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, con l’art. 137, comma 3, del Codice, nonché con gli artt. 6, comma 1, e 8, comma 1, delle regole deontologiche e che il relativo trattamento, in quanto posto in essere con le predette modalità, sia da reputarsi illecito;

in riferimento alla carenza dell’informativa riscontratasi nel sito in questione la stessa, pur essendo stata integrata nel corso del procedimento, risultava in contrasto con quanto previsto, in particolare, dall’art. 12, par. 1, del Regolamento che dispone che il titolare del trattamento adotti tutte le misure ritenute appropriate per fornire agli interessati le informazioni necessarie in ordine al trattamento di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento medesimo; 

CONSIDERATO, tuttavia, che:

il trattamento ha coinvolto un solo soggetto, peraltro non direttamente identificato tramite l’indicazione di eventuali generalità riportate nel testo dell’articolo, e che la durata della diffusione è stata limitata a pochi giorni;

LaRampa.it, come comunicato nel corso del procedimento, ha eseguito il provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento provvedendo all’adozione di misure idonee ad oscurare il volto dell’interessato e disponendo poi, a seguito di richiesta proveniente dalla Questura di Roma, la rimozione integrale dell’articolo e del video;

con riferimento ai dati relativi alla salute dell’interessato riportati nel testo dell’articolo, occorre tenere conto del fatto che, come già sopra evidenziato, l’origine di tali dati sia da ricondurre ad esternazioni rese dallo stesso interessato, sia pure in uno stato di evidente alterazione, e non all’autonoma pubblicazione da parte del giornale di dati clinici di valore documentato;

che, relativamente ai profili attinenti la contestata mancanza di informativa sul sito web del titolare del trattamento, è stata appurata, nel corso del procedimento, l’avvenuta integrazione di quanto riportato al suo interno attraverso la specifica indicazione dei dati di contatto del titolare del trattamento, nonché degli elementi essenziali del trattamento quali i dati che ne costituiscono oggetto e le relative finalità;

i fatti contestati si sono verificati nel periodo di vigenza del regime di applicazione progressiva delle misure sanzionatorie previsto dall'art. 22 del d.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101;

la valutazione complessiva degli elementi sopra descritti – ovvero la durata limitata del trattamento, il tempestivo adeguamento del titolare del trattamento alle misure disposte dall’Autorità mediante il provvedimento di limitazione provvisoria, l’assenza di dolo, la mancanza di analoghe precedenti violazioni commesse dal medesimo titolare, la disposta integrazione dell’informativa, il verificarsi della condotta nel periodo di vigenza dell’art. 22 del d.lgs. n. 101 del 2018 – porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre nei confronti de LaRampa.it, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento dei dati personali dell’interessato ripreso all’interno del citato video con modalità idonee a renderlo identificabile, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento;

RITENUTO altresì che il titolare, ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, debba essere ammonito in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati, ivi incluse quelle riguardanti il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con i medesimi, nonché a quelle che impongono di pubblicare un’informativa rispondente ai requisiti previsti dal Regolamento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RITENUTO di disporre altresì l’invio di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per l’inoltro al competente Consiglio regionale;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone nei confronti de LaRampa.it la misura del divieto di ulteriore trattamento dei dati dell’interessato ripreso all’interno del video con modalità idonee a renderlo identificabile, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, con riferimento alle violazioni accertate nel corso del presente procedimento, ammonisce LaRampa.it in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati ivi incluse quelle riguardanti il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con i medesimi, nonché a quelle che impongono di pubblicare un’informativa rispondente ai requisiti previsti dal Regolamento;

c) dispone l’invio del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per l’inoltro al competente Consiglio regionale;

d) dispone l'adempimento di cui all'art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679, LaRampa.it, entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 26 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei