g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 26 novembre 2020 [9538715]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9538715]

Provvedimento del 26 novemnre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 250 del  26 novembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

RILEVATA l’avvenuta diffusione in data 20 marzo 2019, a corredo di un articolo pubblicato nel sito web www.bufale.net riconducibile, tra l’altro, a Mosai.co S.r.l., di immagini idonee a mostrare le reazioni autolesionistiche di un uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, all'interno dei locali di un commissariato di polizia;

VISTO il provvedimento del 25 marzo 2019 con il quale il Presidente dell’Autorità, in virtù dei poteri ad esso conferiti dall’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000, ha disposto in via d’urgenza nei riguardi di Mosai.co S.r.l. la misura della limitazione provvisoria del trattamento, di cui all’art. 58, par. 2, lett. f), riferita ad ogni ulteriore diffusione delle immagini sopra individuate con modalità tali da rendere identificabile l'interessato; detto provvedimento è stato poi ratificato dal Collegio nell’adunanza del 28 marzo 2019; 

CONSIDERATO che il predetto provvedimento è stato adottato tenendo conto che:

l’art. 137 del Codice prevede che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restino fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti e delle libertà delle persone e, nello specifico, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

l'art. 8 delle Regole deontologiche prevede che, fatto salvo il limite dell'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisca notizie, né pubblichi immagini che possano risultare lesive della dignità della persona, mentre l'art. 10, comma 1, delle medesime impone l'adozione di particolari cautele nel rendere note circostanze dalle quali possano desumersi informazioni relative allo stato di salute dei soggetti coinvolti nei fatti oggetto di cronaca;

la immagini diffuse, ad una prima analisi, sono apparse idonee, anche in virtù del loro impatto visivo, a porsi in contrasto con la dignità dell'interessato, tenuto conto della particolarità della situazione oggetto di ripresa, nonché del luogo in cui questa è avvenuta;

VISTA la nota del 26 marzo 2019 con la quale è stato trasmesso al titolare il menzionato provvedimento di limitazione del trattamento chiedendo al medesimo di comunicare, nel termine di quindici giorni successivi all’avvenuta notifica, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto dall’Autorità;

VISTA la nota del 26 marzo 2019 con la quale Mosai.co, in qualità di contitolare del trattamento, ha comunicato di aver “prontamente informato l&apos editore proprietario del sito bufale.net” confermando che quest’ultimo, nella persona del sig. Claudio Michelizza, ha provveduto a disporre l’eliminazione integrale dell’articolo e di tutte le immagini contenute al suo interno, chiedendo altresì la deindicizzazione dal motore di ricerca gestito da Google;

VISTA la nota del 23 luglio 2019 con la quale l'Autorità, sulla base delle evidenze emerse, ha comunicato a Mosai.co S.r.l. – in quanto espressamente indicato nell’informativa pubblicata sul sito www.bufale.net come il soggetto al quale destinare le comunicazioni rivolte al titolare del trattamento in materia di diritti degli interessati – l’avvio del procedimento di cui all’art. 166, comma 5, del Codice per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, notificando le presunte violazioni di legge individuate, nel caso di specie, nel caso di specie, nella rilevata diffusione di dati personali del soggetto ripreso all’interno del video con modalità tali da non garantire la liceità e la correttezza del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento, art. 137, comma 3, del Codice, artt. 6, 8 e 10 delle regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica);

VISTA la nota del 30 luglio 2019 con la quale Mosai.co S.r.l. ha rappresentato:

di non avere alcuna responsabilità in relazione ai contenuti pubblicati nel sito bufale.net, in quanto il trattamento effettuato da Mosai.co S.r.l. si limita “ai dati di navigazione (…), ai nomi di dominio e gli indirizzi di siti internet dai quali è stato effettuato l’accesso o l’uscita (…) e non già alle informazioni veicolate dall’editore”;

nel merito della contestazione, che, in ogni caso, l’articolo pubblicato riportava non un video, ma solo un fermo immagine in cui era raffigurata, accanto alla persona interessata, una parete lesionata, utilizzando a tal fine modalità conformi al principio di essenzialità dell’informazione anche tenendo in considerazione la specifica funzione del blog che è quella di sindacare la veridicità delle notizie pubblicate da altri;

VISTA la nota del 21 agosto 2019 con la quale Claudio Michelizza, in qualità di contitolare del trattamento, ha:

contestato la “sussistenza della condotta descritta nella (…) comunicazione” del Garante in quanto l’articolo pubblicato all’interno del blog riportava “non già un video, ma esclusivamente un fermo immagine in cui era raffigurata accanto alla persona, una parete lesionata e ciò proprio in ossequio ai principi di essenzialità della notizia”, escludendosi con ciò che siano state pubblicate “immagini rappresentanti atti autolesionistici e/o stati di alterazione, tantomeno atte ad identificarla”;

precisato che l’articolo pubblicato sul blog non “divulga dati inerenti alla persona, ma si limita ad opinare la verosimiglianza della notizia pubblicata da altri, il tutto nel rispetto della essenzialità della notizia e della funzione del blog (destrutturazione del fondamento della falsa notizia o “bufala”), posto che la pubblicazione di un solo frame (che non riproduce in alcun modo gesti autolesionistici) è stata appunto effettuata in coerenza di tale principio”;

CONSIDERATO che la limitazione imposta al titolare del trattamento, tenuto anche conto delle caratteristiche dello specifico procedimento utilizzato per la sua adozione, è un provvedimento a carattere temporaneo che, al fine del consolidamento dei relativi effetti, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento che, sulla base di un esame compiuto nel merito, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento effettuato;

RILEVATO, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento, che:

il trattamento posto in essere dai titolari del sito www.bufale.net attraverso la pubblicazione, a corredo della notizia riportata nel relativo articolo, di immagini ritraenti un uomo nell'atto di compiere gesti autolesionistici all'interno della sala di attesa di un commissariato di polizia non costituisce, di per sé solo, un travalicamento dei limiti imposti da un corretto esercizio del diritto di cronaca giornalistica;

la diffusione delle predette immagini, secondo quanto argomentato da parte del titolare del trattamento, sarebbe avvenuta nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione ed al fine di verificare l’attendibilità delle informazioni diffuse in rete e veicolate da altri attraverso la pubblicazione integrale del video che il sito www.bufale.net ha scelto di non diffondere in base ad una precisa scelta editoriale;

la qualità delle immagini diffuse attraverso il blog è apparsa, contrariamente a quanto affermato dai contitolari del trattamento, idonea a consentire l’identificabilità del soggetto ripreso, informazione quest’ultima da ritenersi non essenziale per il perseguimento della finalità informativa da parte dei titolari del trattamento e/o per la verifica della veridicità delle informazioni diffuse da parte dei medesimi;

l’adozione del provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento, in quanto riferito all’ulteriore diffusione delle citate immagini con modalità tali da rendere identificabile il soggetto ripreso, ha inteso pertanto arginare il rischio di un possibile pregiudizio per i diritti del medesimo connesso alla divulgazione di dettagli, quali il volto in chiaro, idonei a renderlo riconoscibile quanto  meno da parte della collettività di riferimento, costituita, in particolare, dai cittadini abitanti nel quartiere nel quale i fatti si sono verificati;

il trattamento effettuato appare in contrasto con l’art. 6, comma 1, delle regole deontologiche non essendo la diretta identificabilità del protagonista del video un dato essenziale ai fini dell’informazione complessivamente fornita, nonché con l’art. 8, comma 1, delle citate regole in quanto, pur non trattandosi di soggetto sottoposto ad uno stato di costrizione evidente, l’identificabilità del medesimo, in considerazione della specificità della situazione nella quale è stato ritratto, risulta idonea a ledere la sua dignità;

con specifico riguardo ai dati riguardanti lo stato di salute del soggetto ripreso si ritiene, in esito ad un’analisi più approfondita della vicenda, che le informazioni a tale riguardo riportate dal giornalista all’interno dell’articolo non costituiscano dati clinici oggettivamente accertati, ma dichiarazioni riconducibili all’interessato, come appare desumibile dalle parole utilizzate nell’articolo per descrivere la situazione del medesimo;

fatta eccezione per quest’ultimo profilo, le valutazioni preliminari effettuate dall’Autorità nel provvedimento del 25 marzo 2019 possono ritenersi sostanzialmente confermate;

RILEVATO altresì che:

sulla base delle informazioni desumibili dall’informativa presente nel sito www.bufale.net, si evince un rapporto di contitolarità nel trattamento effettuato tramite detto sito in capo a Mosai.co S.r.l. ed a Claudio Michelizza senza che a ciò appaia corrispondere, all’interno di essa, una evidente distinzione di funzioni tra i due soggetti, come invece dichiarato nel corso del procedimento da Mosai.co S.r.l.;

l’informativa pubblicata all’epoca in cui è stato notificato l’avvio di procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, indicava espressamente quest’ultima società come soggetto al quale inviare le comunicazioni riguardanti le richieste connesse al trattamento di dati personali, fornendo a tale riguardo anche l’indirizzo pec da utilizzare;

le comunicazioni inviate dall’Autorità risultano dunque correttamente trasmesse alla predetta società anche nell’interesse del sig. Claudio Michelizza nei confronti del quale è poi parimenti proseguito il procedimento;

RITENUTO che, nel caso di specie, la diffusione di dati personali idonei a rendere identificabile l’interessato ripreso all’interno del video oggetto di contestazione sia da reputarsi in contrasto con l’art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, con l’art. 137, comma 3, del Codice, nonché con gli artt. 6, comma 1, e 8, comma 1, delle regole deontologiche e che il relativo trattamento, in quanto posto in essere con le predette modalità, sia da reputarsi illecito;

CONSIDERATO, tuttavia, che:

il trattamento ha coinvolto un solo soggetto, non direttamente identificato tramite eventuali sue generalità riportate nell’articolo, e che la durata della diffusione è stata limitata a pochi giorni;

i contitolari del trattamento hanno evidenziato di essersi limitati a pubblicare solo alcune immagini dalle quali non sarebbe stato pertanto possibile percepire o altrimenti desumere - contrariamente a quanto poteva invece avvenire a seguito della visione del video diffuso da altre testate giornalistiche - il compimento di gesti autolesionistici da parte del protagonista del quale, peraltro, non sono state pubblicate le generalità all’interno dell’articolo, rendendone con ciò estremamente difficile l’identificabilità da parte dei lettori;

i medesimi, come dichiarato nel corso del procedimento, hanno eseguito il provvedimento di limitazione provvisoria provvedendo alla rimozione dell’articolo e delle immagini in esso contenute, cessando in tal modo la relativa diffusione;

con riferimento ai dati relativi alla salute dell’interessato occorre tenere conto del fatto che, anche se riportati nel testo dell’articolo, l’origine degli stessi è comunque da ricondurre ad esternazioni rese dallo stesso interessato, sia pure in uno stato di evidente alterazione, e non all’autonoma pubblicazione da parte del giornale di dati clinici di valore documentato, come appare desumibile anche da quanto riportato all’interno dell’articolo per descrivere la situazione del medesimo;

i fatti contestati si sono verificati nel periodo di vigenza del regime di applicazione progressiva delle misure sanzionatorie previsto dall'art. 22 del d.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101;

la valutazione complessiva degli elementi sopra descritti – ovvero la durata limitata del trattamento, il tempestivo adeguamento del titolare del trattamento alle misure disposte dall’Autorità mediante il provvedimento di limitazione provvisoria, l’assenza di dolo, la mancanza di analoghe precedenti violazioni commesse dal medesimo titolare, il verificarsi della condotta nel periodo di vigenza dell’art. 22 del d.lgs. n. 101 del 2018 – porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre nei confronti di Mosai.co S.r.l. e di Claudio Michelizza, in qualità di contitolari del sito www.bufale.net, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento dei dati personali dell’interessato ripreso all’interno del citato video con modalità idonee a renderlo identificabile, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RITENUTO altresì che i titolari, ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, debbano essere ammoniti in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone nei confronti di Mosai.co S.r.l. e Claudio Michelizza, contitolari del trattamento di dati personali oggetto del presente procedimento effettuato nell’ambito del sito wwe.bufale.net, la misura del divieto di ulteriore trattamento dei dati dell’interessato ripreso all’interno del video con modalità idonee a renderlo identificabile, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, con riferimento alle violazioni accertate nel corso del presente procedimento, ammonisce Mosai.co S.r.l. e Claudio Michelizza in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati;

c)  dispone l'adempimento di cui all'art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679, Mosai.co S.r.l. e Claudio Michelizza, in qualità di contitolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente procedimento effettuato nell’ambito sito ww.bufale.net, entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 26 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei