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Provvedimento del 26 novembre 2020 [9538598]

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[doc. web n. 9538598]

Provvedimento del 26 novembre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 249 del 26 novembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il dott. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

RILEVATA l’avvenuta diffusione in data 22 marzo 2019, a corredo di un articolo pubblicato nel sito web www.dagospia.com riconducibile a Dagospia S.p.A., di un video e di immagini idonee a mostrare le reazioni autolesionistiche di un uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, all'interno dei locali di un commissariato di polizia;

VISTO il provvedimento del 22 marzo 2019 con il quale il Presidente dell’Autorità, in virtù dei poteri ad esso conferiti dall’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000, ha disposto in via d’urgenza nei riguardi di Dagospia Sp.A. la misura della limitazione provvisoria del trattamento, di cui all’art. 58, par. 2, lett. f), riferita ad ogni ulteriore diffusione delle immagini sopra individuate con modalità tali da rendere identificabile l'interessato; detto provvedimento è stato poi ratificato dal Collegio nell’adunanza del 28 marzo 2019;

CONSIDERATO che la menzionata decisione è stata adottata tenendo conto che:

l’art. 137 del Codice prevede che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restino fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti e delle libertà delle persone e, nello specifico, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

l'art. 8 delle Regole deontologiche prevede che, fatto salvo il limite dell'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisca notizie, né pubblichi immagini che possano risultare lesive della dignità della persona, mentre l'art. 10, comma 1, delle medesime impone l'adozione di particolari cautele nel rendere note circostanze dalle quali possano desumersi informazioni relative allo stato di salute dei soggetti coinvolti nei fatti oggetto di cronaca;

la immagini diffuse, ad una prima analisi, sono apparse idonee, anche in virtù del loro impatto visivo, a porsi in contrasto con la dignità dell'interessato, tenuto conto della particolarità della situazione oggetto di ripresa, nonché del luogo in cui questa è avvenuta;

VISTA la nota del 22 marzo 2019 con la quale è stato trasmesso al titolare il menzionato provvedimento di limitazione del trattamento chiedendo al medesimo di comunicare, nel termine di quindici giorni successivi all’avvenuta notifica, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto dall’Autorità;

VISTA la nota del 25 marzo 2019 con la quale Dagospia S.p.A. ha dichiarato di aver “provveduto immediatamente a rimuovere le immagini e il video all’epoca pubblicati all’indirizzo (…)” che pertanto “non sono più rinvenibili sul sito “Dagospia.com””:

VISTA la nota del 23 luglio 2019 con la quale l'Autorità, sulla base delle evidenze emerse, ha comunicato a Dagospia S.p.A. l’avvio del procedimento di cui all’art. 166, comma 5, del Codice per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, notificando le presunte violazioni di legge individuate, nel caso di specie, nella rilevata diffusione di dati personali del soggetto ripreso all’interno del video con modalità tali da non garantire la liceità e la correttezza del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, art. 137, comma 3, del Codice, artt. 6, 8 e 10 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica) e rilevando altresì il difetto di informativa con riguardo al trattamento effettuato tramite il sito web gestito dalla società, con particolare riferimento all’indicazione dei dati di contatto necessari anche al fine di consentire agli interessati l’esercizio dei loro diritti (cfr. artt. 12, 13 e 14 del Regolamento);

VISTA la nota del 20 agosto 2019 con la quale il titolare del trattamento, nel fornire riscontro a quanto dedotto dall'Autorità, ha rappresentato:

che il video oggetto di contestazione, prima di essere pubblicato sul sito www.dagospia.com, è stato diffuso, a partire dalla sera stessa in cui si sono verificati gli eventi, dalla principale agenzia di stampa nazionale, per essere poi ripreso la mattina successiva da altre agenzie di stampa, oltreché da diverse testate giornalistiche di rilievo nazionale e locale, le quali, prima di diffonderlo, avevano evidentemente operato “le valutazioni del caso circa la (…) sussistenza del requisito dell’essenzialità della pubblicazione delle immagini rispetto alla notizia”;

che i fatti rappresentati in detto video, unitamente a quanto riportato nel testo dell’articolo ad esso correlato ed acquisito da altra testata, sono da ritenersi di interesse pubblico tenuto conto del fatto che il protagonista “lamentava falsamente di essere aggredito e sequestrato [da parte di personale della Polizia di Stato] e aveva finito per aggredire - lui – gli agenti”, la condotta dei quali, come comprovato dal filmato, doveva ritenersi corretta;

che, in considerazione dell’originalità dell’accaduto, la diffusione del video è apparsa essenziale ai sensi dell’art. 6 delle regole deontologiche “perché proprio il dettaglio rendeva evidente le infondate accuse di percosse e sequestro”, individuando l’autore della condotta la cui immagine è stata pertanto ritenuta pubblicabile;

che non si ritiene individuabile, nel caso in esame, neppure la violazione dell’art. 8, comma 1, delle citate regole deontologiche in quanto dalla visione del filmato emerge come “la prospettiva della redazione in quel momento era del tutto rovesciata rispetto alla contestata volontà di ledere l’altrui diritto”, tenuto conto del fatto che “la dignità lesa (…) era semmai quella degli agenti ingiustamente accusati di una condotta delittuosa (…) in ragione di un comportamento imprevedibile e del tutto ingiustificato” del soggetto interessato;

che il protagonista del filmato non risultava privato della libertà personale "essendo apparentemente ritratto all'interno di una sala d'attesa", ragione per la quale non può dirsi integrata la violazione di cui al secondo comma dell'art. 8 delle regole deontologiche;

con riferimento al trattamento di dati relativi alla salute del soggetto ripreso, che le informazioni diffuse riguardavano "un giovane che aveva dato in escandescenze dopo essere stato perquisito dalla Polizia (...)" e che "lo stato di alterazione percepibile nella visione del filmato non derivava affatto da malattia, presunta o reale del soggetto, ma - ammesso che non fosse esso stesso simulato come le accuse di percosse e sequestro - da una volontaria assunzione di qualche sostanza";

di aver provveduto alla rimozione delle immagini e del video immediatamente dopo la notifica del provvedimento di limitazione e che pertanto la permanenza di esso sul proprio sito "ha avuto (...) durata di qualche ora";

di avere indirizzato a tutti i redattori una comunicazione con la quale è stato sollecitato il rispetto delle regole deontologiche, "formulando (...) regole pratiche di condotta e valutazione nello svolgimento dell'attività giornalistica quotidiana";

in merito alla contestata incompletezza dei dati di contatto presenti nel proprio sito, che l'indirizzo e-mail presente all’interno della home page era stato ritenuto rispondente ai criteri previsti dal Regolamento il quale non richiede alcuna ufficialità - tenuto anche conto delle numerose richieste "ricevute e prontamente riscontrate" fino al momento della contestazione dell’inidoneità dell’informativa – ed ha dichiarato di aver comunque provveduto ad integrare le informazioni ritenute carenti;

CONSIDERATO che la limitazione imposta al titolare del trattamento, tenuto anche conto delle caratteristiche dello specifico procedimento utilizzato per la sua adozione, è un provvedimento a carattere temporaneo che, al fine del consolidamento dei relativi effetti, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento che, in esito ad un esame compiuto nel merito, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento effettuato;

RILEVATO, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento, che:

il trattamento posto in essere da Dagospia S.p.A. attraverso la pubblicazione, a corredo della notizia riportata nel relativo articolo, di immagini e di un video ritraente un uomo nell'atto di compiere gesti autolesionistici all'interno della sala di attesa di un commissariato di polizia non costituisce, di per sé solo, un travalicamento dei limiti imposti da un corretto esercizio del diritto di cronaca giornalistica;

la diffusione del video, come argomentato da parte del titolare del trattamento, poteva reputarsi rispondente all’interesse pubblico in quanto finalizzata, alla luce di recenti fatti di cronaca connessi a vicende analoghe, a documentare quanto avvenuto all'interno di un commissariato di polizia nell’interazione tra il soggetto fermato e gli agenti in servizio;

la qualità delle immagini diffuse attraverso il video è tuttavia apparsa, contrariamente a quanto affermato dal titolare del trattamento, idonea a consentire l’identificabilità del soggetto ripreso, informazione quest’ultima da ritenersi non essenziale per il perseguimento delle finalità di cronaca da parte del predetto titolare;

l’adozione del provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento, in quanto riferito all’ulteriore diffusione delle citate immagini con modalità tali da rendere identificabile il soggetto ripreso, ha inteso pertanto arginare il rischio di un possibile pregiudizio per i diritti del medesimo connesso alla divulgazione di dettagli, quali il volto in chiaro, idonei a renderlo riconoscibile quanto meno da parte della collettività di riferimento, costituita, in particolare, dai cittadini abitanti nel quartiere nel quale i fatti si sono verificati;

il trattamento effettuato appare in contrasto con l’art. 6, comma 1, delle regole deontologiche non essendo la diretta identificabilità del protagonista del video un dato essenziale ai fini dell’informazione complessivamente fornita, nonché con l’art. 8, comma 1, delle citate regole in quanto, pur non trattandosi di soggetto sottoposto ad uno stato di costrizione evidente, l’identificabilità del medesimo, in considerazione della specificità della situazione nella quale è stato ritratto, risulta idonea a ledere la sua dignità;

con specifico riferimento ai dati riguardanti lo stato di salute del soggetto ripreso, si reputa, in esito ad un’analisi della vicenda condotta anche alla luce delle difese presentate dal titolare del trattamento, che le relative informazioni diffuse nel video non costituiscano dati clinici oggettivamente accertati, ma dichiarazioni rese, in uno stato di evidente alterazione, dall’interessato medesimo in un luogo aperto al pubblico e con modalità tali da poter anche lasciar intendere di essere non veritiere; le stesse, peraltro  non risultano essere state riprese dal giornalista nel testo dell’articolo collegato al video;

fatta eccezione per quest’ultimo profilo, le valutazioni preliminari effettuate dall’Autorità nel provvedimento del 22 marzo 2019 possono ritenersi sostanzialmente confermate;

RITENUTO, nel caso di specie, che:

la diffusione di dati personali idonei a rendere identificabile l’interessato ripreso all’interno del video oggetto di contestazione sia da reputarsi in contrasto con l’art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, con l’art. 137, comma 3, del Codice, nonché con gli artt. 6, comma 1, e 8, comma 1, delle regole deontologiche e che il relativo trattamento, in quanto posto in essere con le predette modalità, sia da reputarsi illecito;

in riferimento alla carenza dell’informativa riscontratasi nel sito in questione la stessa, pur essendo stata integrata nel corso del procedimento, risultava in contrasto con quanto previsto, in particolare, dall’art. 12, par. 1, del Regolamento che dispone che il titolare del trattamento adotti tutte le misure ritenute appropriate per fornire agli interessati le informazioni necessarie in ordine al trattamento di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento medesimo; 

CONSIDERATO, tuttavia, che:

il trattamento ha coinvolto un solo soggetto, non direttamente identificato tramite eventuali sue generalità riportate nell’articolo, e che la durata della diffusione è stata limitata a pochi giorni;

il titolare del trattamento ha dichiarato di aver disposto la pubblicazione del video non con l’intento di ledere la sfera giuridica del soggetto ripreso, ma nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e nel rispetto del principio di essenzialità dell'informazione, tenuto conto dell'originalità del fatto e della necessità di documentare, a testimonianza del corretto operato delle forze di polizia, quanto avvenuto all’interno di un commissariato;

l’avvenuta diffusione del predetto video anche da parte di agenzie di stampa nazionale ha indotto il titolare a fare affidamento su una valutazione di liceità già condotta da parte di soggetti particolarmente qualificati ed a ritenere che non vi fosse la necessità di adottare particolari accorgimenti prima della sua pubblicazione;

Dagospia S.p.A., come dichiarato nel corso del procedimento, ha eseguito il provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento provvedendo alla rimozione del video e di qualsiasi immagine correlata all'articolo, cessando in tal modo il relativo trattamento;

con riferimento ai dati relativi alla salute dell’interessato riportati nel testo dell’articolo, occorre tenere conto del fatto che, come già sopra evidenziato, l’origine degli stessi sia da ricondurre ad esternazioni rese dallo stesso interessato, sia pure in uno stato di evidente alterazione, e non all’autonoma pubblicazione da parte del giornale di dati clinici di valore documentato; 

il titolare del trattamento ha manifestato un approccio collaborativo comunicando l'avvenuta adozione di misure organizzative atte a garantire un più puntuale rispetto dei principi posti a fondamento dello svolgimento dell'attività giornalistica, oltreché di misure destinate ad integrare, in conformità a quanto previsto dal Regolamento europeo, le informazioni disponibili sul sito e finalizzate all'utenza;

i fatti contestati si sono verificati nel periodo di vigenza del regime di applicazione progressiva delle misure sanzionatorie previsto dall'art. 22 del d.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101;

la valutazione complessiva degli elementi sopra descritti – ovvero la durata limitata del trattamento, il tempestivo adeguamento del titolare del trattamento alle misure disposte dall’Autorità mediante il provvedimento di limitazione provvisoria, l’assenza di dolo, la mancanza di analoghe precedenti violazioni commesse dal medesimo titolare, la disposta integrazione dell’informativa, il verificarsi della condotta nel periodo di vigenza dell’art. 22 del d.lgs. n. 101 del 2018 – porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre nei confronti di Dagospia S.p.A., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento dei dati personali dell’interessato ripreso all’interno del citato video con modalità idonee a renderlo identificabile, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento;

RITENUTO altresì che il titolare, ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, debba essere ammonito in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati, ivi incluse quelle riguardanti il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con i medesimi, nonché a quelle che impongono di pubblicare un’informativa rispondente ai requisiti previsti dal Regolamento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RITENUTO di disporre altresì l’invio di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per l’inoltro al competente Consiglio regionale;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone nei confronti di Dagospia S.p.A. la misura del divieto di ulteriore trattamento dei dati dell’interessato ripreso all’interno del video con modalità idonee a renderlo identificabile, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, con riferimento alle violazioni accertate nel corso del presente procedimento, ammonisce Dagospia S.p.A. in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati, ivi incluse quelle riguardanti il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con i medesimi, nonché a quelle che impongono di pubblicare un’informativa rispondente ai requisiti previsti dal Regolamento;

c) dispone l’invio del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per l’inoltro al competente Consiglio regionale;

d)  dispone l’adempimento di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679, Dagospia S.p.A., entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 26 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei